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Corte di Cassazione, Sez. 6
Ordinanza n. 19129 del 17 luglio 2019
Fatti e ragioni della decisione
La controversia promossa da G. contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento n. XXX per IRES, Iva ed Irap relative all'anno 2009, notificato il 21/11/2014. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 15846/2015, che aveva accolto il ricorso del contribuente, sul rilievo dell'avvenuta cancellazione della società E. s.r.l. - di cui il G. era stato amministratore - anteriormente al 13/12/2014 e della irretroattività delle norme di cui al d.lgs. 175/2014. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. La CTR avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo di appello relativo alla responsabilità personale del contribuente. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del dpr 602/73 in relazione all'art. 360 n. i c.p.c.. La nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. comporterebbe "la possibilità di far valere le proprie pretese sui soggetti fiscalmente responsabili"; il G. quale autore della violazione, nonché socio unico della cessata E. s.r.1., dovrebbe rispondere oggettivamente ed illimitatamente dei debiti sociali. A seguito della modifica dell'art. 36 del d.p.r. 602/73 i liquidatori risponderebbero in proprio dl versamento dei tributi dovuti dalla società estinta qualora non riescano a dimostrare di avere assolto tutti gli oneri tributari. La modifica dell'art. 19 c. I del d.lgs. 46/1999, a seguito dell'art. 28 comma 7 del d.lgs. 175/2014, comporterebbe la responsabilità degli amministratori per tutte le imposte. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( Sei 6 - 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18797del 16/07/2018) il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. Orbene la questione il cui esame, secondo la ricorrente, sarebbe stato omesso dalla CTR non risulta in realtà esposta in termini specifici e dettagliati nell'atto di impugnazione, atto nel quale l'Agenzia delle Entrate, dopo avere -preliminarmente - affermato che il G. era amministratore, legale rappresentante e "gestore unico dell'azienda", ha formulato la propria censura limitatamente all'assunta erronea applicazione dell'art. 28 del d.lgs. 175/2014. Quanto sopra accertato circa il contenuto dell'atto di appello comporta la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto le questioni ivi proposte non risultano essere state proposte in sede di appello. Le spese seguono la soccombenza che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna L'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controcorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre spese generali nella misura dei 15%, iva e cpa. Così deciso in Roma il 10/4/2019.
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