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Tassazione delle c.d. stock options. Casi di esenzione. Accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto al rimborso. Agenzia delle Entrate perde anche in appello. Confermato l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di procedere al rimborso.

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Estrattoil legislatore ha, dunque, voluto affermare in via di principio la tassabilità secondo il regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile qualora si realizzi la condizione prevista dal citato art. 13, comma l, la cui finalità è quella di escludere che il piano di azionariato venga utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Con la conseguenza che il maggior valore dell'azione attribuita al dipendente con il meccanismo della "stock option", se ricollegabile esclusivamente al miglior andamento economico della società, viene ritenuto esente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, mentre se è frutto di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla società al lavoratore al momento dell'operazione di azionariato, viene ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente”.

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Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 7

Sentenza del 02/07/2019 n. 656 -

Con la sentenza n. 77 del 15/31-1-2018, la C.T.P. di Pescara accoglieva il ricorso avanzato da T.H. avverso il silenzio-rifiuto(del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate) relativamente ad un'istanza di rimborso (di parte) delle ritenute operate, quale sostituto d'imposta, dalla s.p.a. L. nel periodo d'imposta 2015. Con l'appello del 3-7-2018, il Centro Operativo chiedeva la riforma della sentenza di I grado. L'appello va rigettato, muovendosi dalla considerazione che si trattava dei redditi derivanti dall'acquisizione di quattrocento azioni del gruppo L., attribuite all'appellato sulla base di un piano azionario quadriennale che era scaduto in data 22-4-2015. Orbene, Cass. sez. V ordinanza n. 19393 del 31-5/20-7-2018 ha insegnato: "che con l'espressione "stock options" si intende far riferimento all'offerta generalizzata ai dipendenti di una società quotata in borsa di diritti di opzione ad acquistare o a sottoscrivere in una certa data futura e ad un prezzo predeterminato le azioni della società, e ciò al fine di incentivare i dipendenti ad aumentare la produttività.Come statuito da questa Corte nella sentenza n. 11214 del 8/6/2011, a cui questo Collegio intende dare continuità, "in tema di Irpef la disposizione contenuta nella lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13, comma l, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock options", si applica, secondo il comma 2 dell'art. 13 citato, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione". Va, al riguardo, rilevato che l'art. 48, nel testo originario, disciplinava la determinazione del reddito da lavoro dipendente, ricomprendendovi tutte le somme ed i valori in genere percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, prevedendo specifiche esclusioni che non facevano alcun riferimento ai piani di incentivazione azionaria. Con il d.lgs. 314/1997si è invece inserito tra i casi di esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendentiin caso di sottoscrizione di azioniai sensi degli artt. 2349 2441, ultimo comma, cod. civ. Con il successivo d.lgs. 505/1999 è stato disciplinato anche il diritto di opzione, con riferimento al momento della sua attribuzione ed a quello successivo del suo esercizio, e, introducendo nel citato art. 48 la lettera g bis, è stata previstal'esclusione dal reddito da lavoro dipendente della differenza di valore delle azioni attribuite al dipendente, avuto riguardo ai due diversi momenti di attribuzione e di esercizio dell'opzione, a condizione che questi abbia pagato le azioni al valore corrente alla data dell'offerta. Attraverso la nuova disposizione, il legislatore ha, dunque, volutoaffermare in via diprincipio la tassabilità secondo il regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile qualora si realizzi la condizioneprevista dal citato art. 13, comma l, la cui finalità è quella di escludere che il piano di azionariato venga utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a tassazione attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Con la conseguenza che il maggior valore dell'azione attribuita al dipendente con il meccanismo della "stock option", se ricollegabile esclusivamente al miglior andamento economico della società, viene ritenuto esenteai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, mentre se è frutto di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla società al lavoratore al momento dell'operazione di azionariato, viene ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente. Nella sentenza n. 11214/2011 si è precisato che "le assegnazioni di titoli" considerate dal legislatore sono quelle indicate nella lettera g-bis), sicchè il momento temporale va identificato in quello in cui la società datrice di lavoro, onorando l'offerta di acquisto fatta in precedenza, assegna, trasferendo la titolarità degli stessi, i titoli azionari offerti al dipendente, realizzando in tal modo il presupposto impositivo (Cass. n. 12425 del 2011).". Nel caso in esame l'appellato era un cittadino della Repubblica Ceca che aveva lavorato in Italia nel periodo compreso tra il 1-11-2014 ed il 30-6-2015, in quanto distaccato presso la s.p.a. L. Nello stesso periodo egli era stato formalmente residente in Milano. Ed allora, poiché il valore delle azioni era riferibile: ad un quadriennio (22-4-2011/22-4-2015) nel quale l'appellato era stato residente in minima parte in Italia; ad un'attività lavorativa dell'appellato che, in larghissima parte, non aveva alcun collegamento con l'Italia; doveva ritenersi corretto il ragionamento della C.T.P., secondo il quale la base imponibile del pacchetto azionario doveva calcolarsi proporzionalmente al periodo di lavoro prestato in Italia durante il periodo di maturazione delle azioni, non dovendosi invece considerare il valore delle azioni correlato all'attività lavorativa non prestata in Italia.

PQM

la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione VII, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.000, oltre oneri di legge se dovuti.

 

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