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A volte i contribuenti si vedono recapitare atti tributari attraverso i servizi postali privati. È questo un motivo per poter impugnare il relativo atto? In questo articolo, attraverso richiami oltre che legislativi anche giurisprudenziali, cercheremo di spiegare una questione che ha suscitato sempre molte perplessità, ovvero quella relativa alla notifica degli atti giudiziari.

MassimaQuando il legislatore prescrive la notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (Cass. Sez. V n. 2922 del1'8-1/13-2-2015) con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto”.