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Estratto: “Sulla questione della individuazione dell'ufficio doganale competente ad emettere l'avviso di accertamento in rettifica sulle dichiarazioni di importazione doganale questa Corte (Cass. civ., 5 luglio 2011, n. 14786) ha già avuto occasione di affermare che il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta un'obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui l'Amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, nè per quest'ultimo, nè per i giudici, non costituendo fonte di diritto”.

Estratto: “La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l'annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il «carattere assorbente delle considerazioni» di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata”.

Estratto: “competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione, con conseguente annullabilità dell'atto impositivo adottato dall'Ufficio territorialmente incompetente (…) nel sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, dal d.lgs. n. 374 del 1990 (ante modifiche introdotte dall'art. 9, comma 3-decies, del d.l. n. 16 del 2012) e dal Reg. (CEE) n. 2913/92 (applicabili ratione temporis), territorialmente competente alla rettifica è, a pena di annullabilità dell'atto impositivo, la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella presso la quale si sono svolte le operazioni di importazione, tanto che trattasi di avviso emesso nei confronti del rappresentante (indiretto) dell'importatore quanto di avviso emesso nei confronti del rappresentato”.

Estratto: “il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal Testo Unico 23 gennaio 1973, n. 43, e dal Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabili ratione temporis, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una singola dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto ovvero è sorta un'obbligazione o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale (cfr. Cass. 5 luglio 2011, n. 14786)”.