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Estratto: “non può dirsi che la suddetta contrarietà della pronuncia passata in giudicato, che ha annullato l'atto impositivo, costituisca, al tempo stesso, violazione di norme comunitarie a tutela delle quali è ostativa la valenza del giudicato anche nei confronti dell'obbligato solidale. Tenuto conto, quindi, dell'unicità dell'atto impugnato e della non incidenza della pronuncia passata in giudicato sul diritto comunitario, la sentenza censurata, nell'avere quindi ritenuto estendibile il giudicato anche in favore dell'obbligato solidale che non ha preso parte al precedente giudizio, non è viziata da violazione di legge”.

Estratto: “sopravvenuto annullamento dell'avviso di rettifica in esame per effetto della citata sentenza (…), passata in giudicato. Sebbene tale annullamento sia stato pronunciato nei confronti dell'altra parte contraente (acquirente), non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 2^ co.cod.civ., anche l'odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che le cartelle a quest'ultima notificate prendono anch'esse origine e fondamento proprio dall'atto impositivo annullato, riferito allo stesso atto di compravendita ed emesso all'esito, come già osservato, di un'attività accertativa unitaria”.