Estratto: “La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l'annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il «carattere assorbente delle considerazioni» di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata”.
Estratto: “nella vicenda in esame il fatto storico è costituito dall'esistenza del potere di gestione del consiglio di amministrazione della società da parte del contribuente e dei relativi poteri che ne derivavano rispetto alla fornitura di dati erronei poi confluiti nelle dichiarazioni doganali; - tale fatto, peraltro, è stato espressamente considerato dalla CTR che sul punto ha motivato che l'Ufficio «non ha fornito alcuna prova che dia atto che il sig. R. abbia trasmesso i dati poi risultati sbagliati o che avrebbe dovuto sapere della loro erroneità, posto che nell'ambito societario non è compito del rappresentante legale fornire i dati per la compilazione delle dichiarazioni in dogana”.
Estratto: “essendosi pacificamente trattato - a fronte del mancato superamento da parte della Amministrazione dei dubbi circa la non corrispondenza del valore dichiarato in dogana a quello del prezzo pagato o da pagare - di una successiva rideterminazione da parte dell'Amministrazione del valore in dogana della merce importata elevando il valore unitario dichiarato di euro 0,50 a euro 1,75 - mediante il ricorso al valore medio di merce similare risultante dalla banca dati MERCE - l'Agenzia ha impiegato un metodo di determinazione non immediatamente sussidiario (ossia quello fondato in base all'art. 30 sul valore di transazione di merci identiche ...) rispetto a quello ancorato al valore di transazione, senza allegare le ragioni che escludevano la possibilità di rispettare la precisa sequenza dei metodi di cui agli articoli 30 e 31 del codice doganale”.
Estratto: “Il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato.
Per disattenderlo, occorre che:
- l'amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile;
- i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi;
- l'amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione”.