Estratto: “Il motivo, prima ancora che infondato (In tema di accertamento delle/ imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015), è inammissibile”.
Estratto: “L'illegittimità o la mancanza del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite in seguito a un accesso domiciliare, anche nel caso in cui il contribuente abbia consegnato spontaneamente la documentazione”.
La residenza fiscale delle persone fisiche.
Nel nostro ordinamento, mentre i non residenti sono assoggettati ad imposizione solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato[1], i soggetti aventi residenza fiscale in Italia lo saranno, in conformità al word wide income principle, per i redditi ovunque prodotti, sicché diviene determinante stabilire quando si possa affermare che un soggetto ha residenza fiscale in Italia.