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Estratto: “se chi pone in essere il comportamento ritenuto elusivo viene tassato direttamente "al netto" di quanto pagato per il comportamento inopponibile, la legge riconosce ai "soggetti diversi", ossia a quelli che non rientrano tra í destinatari diretti della notifica della pretesa tributaria la possibilità di interporre ricorso per ottenere il rimborso per quanto pagato a seguito dei comportamenti disconosciuti”.

Estratto: “In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine, non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti. Nel caso all'esame di questa Corte, dagli atti di causa non risulta essere stata fornita dall'Ufficio la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa erariale, poiché "...spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile..." (Cass. 5302/2001). Né, dalla sentenza impugnata risulta che la CTR abbia svolto alcuna indagine sulla efficacia probatoria dei fatti dedotti a fondamento della pretesa, essendosi la stessa limitata a dichiarare legittimi i recuperi effettuati dall'Ufficio senza neppure fare un qualsiasi riferimento al dato probatorio”.

Estratto: “la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; c) nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. In sintesi, non potendosi riscontrare -per le ragioni sopra esposte un trasferimento di ricchezza nell'atto di dotazione di beni in un trust solvendi causa, quale quello in esame e non potendosi individuare, come pretende la ricorrente, il presupposto di imposta nella semplice apposizione del vincolo, il ricorso è da rigettare.”

Estratto: “secondo l'orientamento già espresso da questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.

Estratto: “Tanto premesso sugli effetti della violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, è opportuno precisare, per quanto qui interessa, che esso è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile, oltre che all'ipotesi di verifica, anche a quella di accesso - concludendosi anche tale accertamento con la sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte (Cass. 05/02/2014, n. 2593) - ed a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni; sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 (Cass. 21/11/2018 , n. 30026; Cass. 09/07/2014 , n. 15624, ex plurimis).

Estratto: “L'omessa considerazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio appare inoltre configurabile, così come denunciato dal ricorrente, con riferimento al fatto che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, ha svolto solo a tempo parziale l'attività di ingegnere, contemporaneamente a quella di docente universitario. Si tratta di una circostanza che, come risulta dagli atti processuali e dai documenti richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente, era stata allegata dal contribuente nel corso dei giudizi di merito, era stata oggetto di specifiche produzioni istruttorie (omissis) ed ha natura potenzialmente decisiva al fine di verificare la ragionevolezza delle giustificazioni dello scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli medi accertati in base allo studio di settore”.

Estratto: “le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 tuir, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell'operazione”.

Estratto: “la novità delle difese dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa ma, soprattutto, in stretto riferimento alla "pretesa effettivamente avanzata con detto atto", ovverosia "alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati”.

Estratto: “il motivo è infondato; 4.1. come si legge anche nella motivazione di Cass. n. 11640 del 2019, cit., «l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del di. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione”.

Estratto: “la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata nel senso che il termine triennale di prescrizione possa essere interrotto solo se la notitia criminis intervenga prima della scadenza, non rilevando di per sé la mera circostanza che la fattispecie sia penalmente rilevante. In tal senso, ex multis, Cass. n. 14016/2012”.