Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.
Estratto: “l'Ufficio non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato, su cui si incentra la sostanza della doglianza, restando così precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dalla parte (v. Cass. n. 16010 del 29/07/2015)”.
Estratto: “necessario accertare se, in relazione ad un determinato oggetto, la sentenza sia fornita, oltre che del contenuto di specie statico, cioè del giudizio come risultato dell'attività dell'acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto, di un adeguato contenuto di specie dinamico, cioè della narrazione del passaggio del giudice dalla condizione iniziale di ignoranza alla condizione finale di conoscenza espressa nel giudizio. In altri termini, il giudice tributario non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa”.
Estratto: “la novità delle difese dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa ma, soprattutto, in stretto riferimento alla "pretesa effettivamente avanzata con detto atto", ovverosia "alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati”.
Estratto: “l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in appello, che ha confermato l'annullamento di un atto di recupero concernente un credito IVA della XXX s.r.l. maturato negli anni 2000 e 2001, senza esporre neppure sommariamente il contenuto del detto provvedimento e soffermandosi diffusamente, invece, sulle motivazioni rese da altra sentenza della commissione tributaria regionale”.