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L’Agenzia delle Entrate pretese il pagamento (di tasca propria) anche all’Amministratore di fatto della società utilizzatrice di asserite false fatture. Ma il contribuente riesce ad ottenere la vittoria in Cassazione: l’Agenzia doveva acquisire maggiori riscontri probatori anche per dimostrare l’assenza di vitalità della società, e che la stessa era mero schermo dell’Amministratore di fatto.

Estratto: “Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata, nella parte formalmente intestata «svolgimento del processo», non contiene alcun riferimento concreto: -alla natura, ai presupposti ed all'effettivo contenuto dell'avviso controverso, limitandosi a rilevare che con esso «veniva accertato a carico del contribuente maggiori redditi per l'anno 2005»; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in primo grado dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in appello dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio. Risulta quindi violato l'art. 36, comma 2, n. 2) e n. 3) del d.lgs. n. 546 del 1992”.

Estratto: “Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).». È quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per sostenere l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle tesi difensive dell'Agente della riscossione e dell'Amministrazione finanziaria, nonché (del tutto genericamente) l'«omessa motivazione». 3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile”.

Estratto: “Inammissibile, infine, è la censura di cui al terzo motivo, relativa alla pretesa omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che essa si traduce nella riproduzione della parte dell'appello erariale nella quale si sostiene che (…). Nella sostanza, quindi, la ricorrente chiede di reiterare, modificandolo, il giudizio di fatto operato dal giudice di secondo, ciò che in questa sede di legittimità non è consentito”.

Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”

Estratto: “secondo l'orientamento già espresso da questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.