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Omissione / contraddizione della motivazione che si traduce nell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Accolto il ricorso della contribuente.

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Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza numero 29188 del 12 novembre 2019

Rilevato che

M. s.r.l. propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.65/1/13 del 28.1/11.3.2013 della CTR del Molise, che ha rigettato l'appello della contribuente in controversia concernente l'impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2004 ai fini Ires, Iva ed altro.

La CTR ha affermato, in particolare, che l'accertamento effettuato nei confronti della società contribuente non era stato fondato sull'applicazione degli studi di settore, utilizzati solo quale parametro esterno di riscontro, ma rivestiva natura di accertamento di tipo analitico-induttivo, riconducibile all'art.. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/73, onde, sul piano procedimentale, non era dovuta l'instaurazione del contraddittorio preventivo; nel merito della pretesa impositiva, i giudici di appello hanno ritenuto che l'accertamento era correttamente scaturito da un compendio di presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dalla accertata inattendibilità della contabilità ed in particolare dall'inesistenza del libro inventari e dalle risultanze del conto cassa, che esponeva per la maggior parte del periodo saldi negativi; irrilevante era, invece, che il saldo finale fosse positivo. Il ricorso è affidato a due motivi.

Si è costituito l'Ufficio con controricorso.

Considerato che 1 Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 111 Cost. per «omessa valutazione di prove decisive legittimamente acquisite con violazione dei principi regolatori del giusto processo» in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

3.I due motivi, alla cui formale enunciazione la ricorrente fa seguire una trattazione sostanzialmente unitaria - pur non mancando di rendere individuabili le censure specificamente riferibili ai singoli vizi dedotti -, muovono da presupposti fattuali unitari.

3.1. Afferma, in particolare, la ricorrente che il saldo cassa al 31.12.2004 era positivo per un importo di C 113.746,00, come confermato anche dal bilancio e dalla restante contabilità, e che gli stessi saldi negativi di medio periodo, che hanno costituito il nucleo portante dell'accertamento e della sentenza impugnata, erano in realtà inesistenti, essendo dovuti ad errori materiali di registrazione di operazioni che erano avvenute tramite banca (per incasso assegni ovvero bonifici) e non via cassa, per cui vi era stata una duplicazione erronea di poste contabili.

Ciò era analiticamente confermato, oltre che dal bilancio finale al 31.12.2004, dagli estratti dei c/c bancari, dalle ricevute bancarie e da nata la documentazione puntualmente e dettagliatamente elencata alle pp. da 15 a 20 del ricorso, da cui risultavano dettagliatamente tutte le operazioni bancarie erroneamente annotate nel mastrino di sottoconto cassa quali operazioni in contanti.

La CTR, peraltro, non risultava aver valutato minimamente tale documentazione.

2. Ciò posto, va esaminato per primo in ordine logico il vizio motivazionale formalmente dedotto alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione previgente.

2.1. Trattandosi, peraltro, di sentenza depositata dopo 1'11.9.2012, e precisamente in data 11.3.2013, il motivo va più propriamente ricondotto all'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012; formulazione imperniata sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Va premesso, in tale prospettiva, che rientra nei poteri della Corte quello di procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.

2.2. In tal senso, va osservato che il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuova" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del • 26/06/2018, Rv. 649421 - 01).

In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.

2.3. Va aggiunto che, come si evince dall'analitica esposizione del ricorso, tale "fatto" era stato oggetto di specifica deduzione e di attività probatoria (mediante la produzione nel giudizio della relativa documentazione il cui contenuto è stato sinteticamente riprodotto nel ricorso) ed aveva formato, pertanto, oggetto di contraddittorio, come risulta dai richiami testuali contenuti nel ricorso all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed all'atto di appello, oltre che alla memoria con allegata documentazione depositata in tale fase. Né appare discutibile che l'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, privando di supporto oggettivo il ragionamento deduttivo fatto proprio prima dagli accertatori ed in seguito dalla CTR - in ordine al rilievo che il disavanzo di cassa, ancorché contenuto entro brevi periodi, era indice dell'esistenza di proventi occultati e non transitati dalla contabilità ufficiale - fosse da considerarsi fatto decisivo, in quanto certamente influente sulla corretta decisione demandata alla CTR.

3. Orbene, nella specie, risulta, innanzitutto, evidénte che la decisione impugnata ha, sul punto, natura sostanzialmente apodittica, in quanto frutto della mera assunzione, quale indimostrato presupposto, dell'ipotesi dell'esistenza di un saldo negativo di cassa dalla quale far scaturire il ragionamento probatorio.

Ipotesi, come detto, assunta dalla CTR senza esplicitare e reso comprensibile l'iter logico-dimostrativo seguito, esprimendo, sia pure in modo sintetico, le ragioni sottese a tale pronuncia e le ragioni specifiche della sua adozione a fronte dei motivi di impugnazione proposti nel giudizio e, quindi, senza esaminare e, tanto meno, valutare criticamente il "fatto" impeditivo costituito dall'esistenza di un saldo positivo di cassa nell'arco del periodo considerato, dedotto dalla ricorrente con riferimenti specifici alle operazioni bancarie rappresentate in atti ed oggetto di contradditorio, in modo da fornire un percorso argomentativo appagante e corretto.

4. Il motivo di ricorso in esame deve, pertanto, ritenersi fondato ed assorbente rispetto alla deduzione dell'ipotesi di error in procedendo dedotta nel primo motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. Civ.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, alla quale si demanda, altresì, di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

 

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