***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***
Corte di Cassazione, Sez. 5
Ordinanza n. 34703 del 30 dicembre 2019
Rilevato che:
1. L' Agenzia delle entrate ha emesso, nei confronti del dott. B., medico dentista, avviso, in materia di Irpef ed Irap, relativamente all'anno d'imposta 2005, con il quale ha accertato maggiori imponibili.
2. Il contribuente ha proposto ricorso avverso l'accertamento e l'adita Commissione tributaria provinciale di Firenze lo ha rigettato.
3. Proposto appello dallo stesso contribuente, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 158/01/12, depositata in data 31 maggio 2012, lo ha parzialmente accolto, determina in euro 40.000,00 i maggiori ricavi del contribuente nell'anno 2005.
4.Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il contribuente.
5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
6.11 contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Giova anticipare, per la sua potenziale capacità di assorbire gli altri, il secondo motivo, formulato ai sensi dell' art. 360, primo comma , num. 4, cod. proc. civ., con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 2), n. 3) e n.4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice a quo, nella sentenza impugnata, omesso di rappresentare, con riferimento al giudizio di secondo grado, i motivi d'appello del contribuente e le controdeduzioni dell'Ufficio; nonché, con riguardo al procedimento di primo grado, le difese di ambedue le parti; oltre che le ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento della pretesa impositiva di cui all'accertamento; ed oltre alle ragioni in fatto della decisione adottata dalla stessa CTR. Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata, nella parte formalmente intestata «svolgimento del processo», non contiene alcun riferimento concreto: -alla natura, ai presupposti ed all'effettivo contenuto dell'avviso controverso, limitandosi a rilevare che con esso «veniva accertato a carico del contribuente maggiori redditi per l'anno 2005»; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in primo grado dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in appello dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio. Risulta quindi violato l'art. 36, comma 2, n. 2) e n. 3) del d.lgs. n. 546 del 1992. Né, peraltro, si tratta di violazione meramente formale, atteso che neppure nella parte, della stessa sentenza, rubricata come «motivi deiia decisione» ed estremamente concisa, si rinvengono i predetti elementi, se non con formule (le «deduzioni del contribuente», le «tesi dell'Agenzia», «il riferimento ai guanti monouso»), generiche e non esplicative, neppure per relationem. Pertanto, nel caso di specie, la sostanziale omissione, nella sentenza impugnata, dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, rende concretamente impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 22/09/2003, n. 13990; Cass. 23/10/2003, n. 15951; Cass. 18/04/2017, n. 9745). Inoltre, la parte motiva della sentenza si limita a menzionare «il riferimento ai guanti monouso», definendolo «un indizio non privo di perplessità», che giustificherebbe la ridotta valutazione dei maggiori ricavi del contribuente nella misura, definita in modo apoditicco «adeguata», di euro 40.000,00. Ricorre dunque il vizio di apparenza della motivazione della sentenza impugnata che, sebbene graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 23/05/2019, n. 13977, ex plurimis). La medesima motivazione, inoltre, risulta esplicitamente perplessa, oltre che obiettivamente incomprensibile. Tali anomalie motivazionali- che risultano dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali si tramutano in violazioni di legge costituzionalmente rilevante ed impongono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al giudice a quo.
2. Il primo (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui ali'art. 112 cod. proc. civ.), il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 del 2000), il quarto ( violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 de! 1973; 62-sexiPs d.l. n. 331 del 1993; 2697 cod. civ.) ed il quinto (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) motivo di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti il primo, il terzo, il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2019
***
Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it
***