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Agenzia delle Entrate sbaglia a scrivere il ricorso per cassazione dimenticandosi di contestare una delle autonome ratio decidendi della sentenza. Ricorso dell’Agenzia Entrate inammissibile, con condanna alle spese. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 34712 del 30 dicembre 2019

RITENUTO CHE

M. e S. C., CD ed EV, in qualità di alienanti, impugnarono l'avviso di rettifica e liquidazione, emesso nei loro confronti dall'Agenzia delle Entrate, del valore dichiarato nell'atto di compravendita, registrato il 13/2/2002, di un terreno sito in Comune di T., Località A., che secondo le prescrizioni del P.R.G. era destinato in parte a verde pubblico, in parte a strada ed in parte a zona attrezzature turistico-commerciali edificabile, e l'adita Commissione tributaria provinciale di Latina respinse il ricorso con decisione non impugnata e quindi divenuta definitiva. Agenzia delle Entrate emise, successivamente, atto di liquidazione delle imposte dovute, e delle sanzioni irrogate, che i contribuenti provvidero tempestivamente ad impugnare, tra l'altro, invocando a proprio favore la sentenza n. 315/06 della medesima CTR che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da SS, acquirente del predetto terreno, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione emesso a suo carico, aveva sensibilmente ridotto la base imponibile, e l'adita Commissione tributaria provinciale di Latina, con decisione confermata, a seguito di appello della Agenzia delle Entrate, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 898/40/12, pronunciata il 25/10/2012 e depositata il 21/12/2012, accolse la tesi dei contribuenti secondo cui, in forza della solidarietà tributaria tra coobbligati, il valore del bene compravenduto era per tutti quello determinato in via giudiziaria. Ricorre l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, con un motivo, cui resistono gli intimati con controricorso.

CONSIDERATO CHE

La ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c.„ giacché la CTR non ha considerato che l'estensione degli effetti della decisione di cui all'invocata sentenza n. 305/39/09, pronunciata nei confronti dell'acquirente del terreno per cui è causa, non era consentita trattandosi di pronuncia non definitiva ed inoltre i contribuenti, coobbligati in solido, non erano rimati inerti ma avevano promosso un giudizio avverso l'avviso di rettifica e liquidazione a loro notificato dall'Agenzia delle Entrate conclusosi con decisione sfavorevole, divenuta definitiva.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

La impugnata sentenza della CTR si basa su una pluralità di "ratio decidendi". La prima, costituita dalla affermazione che l'avviso di rettifica e liquidazione è atto autonomamente impugnabile, sicché l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di accertamento di maggior valore da parte di taluno dei coobbligati non preclude agli altri, nella specie, i venditori del terreno per cui è causa, l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, e delle relative sanzioni, successivamente emesso, nei loro confronti, dall'Agenzia delle Entrate, senza tenere conto del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro soggetto passivo, nella specie, SS, acquirente del terreno medesimo. La seconda, più propriamente afferente al merito della causa, costituita dalla affermazione che i valori medi desunti dall'Osservatorio del mercato immobiliare hanno valore meramente indiziario, che il lotto compravenduto risulta, dalla perizia a firma del Geom. LB, "per ben mq. 2095 è destinato a verde pubblico e strada" mentre per la restante parte edificabile "è possibile realizzare una cubatura complessiva di soli mq. 270", che l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal S., "reale debitore dell'imposta", induce "a dare prevalenza a ragioni di sostanziale equità". Il giudice di merito, dopo aver aderito la tesi della estensibilità del giudicato favorevole emesso nel giudizio promosso dall'altro coobbligato con argomentazioni, costituenti la prima "ratio decidendi", incentrate sulla "autonoma opponibilità" del provvedimento impositivo, ha esaminato - ed accolto - anche le deduzioni meritali svolte dai contribuenti, con argomentazioni, costituenti la seconda "ratio decidendi ", concernenti la erroneità del maggior valore accertato dall'Ufficio, avuto riguardo a quanto emerso dalla perizia depositata nel giudizio intentato dall'acquirente dell'immobile: la sentenza, pertanto, risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", tra loro distinte ed autonome. Orbene, del tutto erronea è la prima "ratio decidendi", sia perché all'epoca la pronuncia giudiziale ottenuta dal S., riduttiva della maggior valore accertato, non era ancora definitiva (il ricorso erariale avverso la sentenza n. 305/2009 della CTR del Lazio, depositata il 5/5/2009, risulta respinto da questa Corte con sentenza n. 22234/2015), sia perché, come pure evidenziato dall'odierna ricorrente, il giudizio di impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro intentato dai venditori si era concluso con pronuncia a loro sfavorevole (la sentenza n. 223/02/06 della CTP di Latina) divenuta definitiva.

Quanto alla seconda "ratio decidendi", nel ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate nulla ha dedotto in ordine alla decisione del giudice di appello riguardante il merito della controversia, e cioè la congruità del valore accertato dall'Ufficio, rispetto alla quale l'erronea affermazione del "giudicato" non ha sortito, in concreto, alcun effetto non essendo affermata l'autorità del giudicato ed il correlato effetto preclusivo di un nuovo e diverso accertamento, com'è reso palese dalle "ragioni di sostanziale equità" che la giustificano. Ne discende che "Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza." (Cass. n. 18641/2018; n. 22753/2011). Spese processuali secondo soccombenza. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il giorno 7/11/2019.

 

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