Estratto: “la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria. 1.1. Il motivo è fondato”.
Estratto: “la novità delle difese dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa ma, soprattutto, in stretto riferimento alla "pretesa effettivamente avanzata con detto atto", ovverosia "alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati”.