Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “si precisa che necessitano , per qualificare un prodotto come "videocamera" le seguenti condizioni;-essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna , sia su supporti esterni;- poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video Nessuna di queste caratteristiche e' presente negli apparecchi in discussione e quindi nell'ambito della Tariffa doganale non possono essere classificati come ''videocamera digitale,'"ma devono essere classificati come "fotocamera digitale" Quanto alle ITV ( informazioni Tariffe Vincolanti) invocate dalla Dogana riguardano altri prodotti”.

Estratto: “la Corte di Giustizia ha espressamente statuito che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica Popolare Cinese, è annullato (...) (Corte di Giustizia,. 5 aprile 2017, CA-376/15 P e C-SE377/15)”.

Estratto: “La tesi sostenuta dall'Agenzia della natura interpretativa del regolamento n. 129/2005 è stata già smentita da questa Corte, la quale (con sentenza 3 aprile 2013, n. 8068) ha stabilito che il regolamento in questione ha assegnato con efficacia vincolante, ma non retroattiva, un preciso codice NC (cioè di nomenclatura combinata) a uno specifico articolo di merce (nella specie, «sistema home cinema»), e, quindi, ha carattere innovativo rispetto al regolamento CE della Commissione 29 aprile 1998, n. 955/98, poiché ha soppresso il codice preesistente, fonte di incertezze sulla classificazione doganale”.

Estratto: “la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata nel senso che il termine triennale di prescrizione possa essere interrotto solo se la notitia criminis intervenga prima della scadenza, non rilevando di per sé la mera circostanza che la fattispecie sia penalmente rilevante. In tal senso, ex multis, Cass. n. 14016/2012”.

Estratto: “è difatti palese che non ci sia stata alcuna inversione dell'onere della prova; semplicemente, invece, la Regionale ha ritenuto dimostrati i fatti costitutivi del diritto al rimborso; tutto questo, con un accertamento in fatto, circa la prevalenza della plastica, avvenuto in conformità ai criteri interpretativi stabiliti dalla Nomenclatura Combinata per i prodotti di importazione composti da materiale misto; e con le rammentate chiare argomentazioni, senza quindi incorrere nel vizio di apparente motivazione”.