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Importazioni home cinema. Il codice NC (che ha comportato la variazione del dazio) è attribuito con regolamento non retroattivo. Rigettato il ricorso dell’Agenzia che rimborserà 12.000 euro di spese processuali a favore del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “La tesi sostenuta dall'Agenzia della natura interpretativa del regolamento n. 129/2005 è stata già smentita da questa Corte, la quale (con sentenza 3 aprile 2013, n. 8068) ha stabilito che il regolamento in questione ha assegnato con efficacia vincolante, ma non retroattiva, un preciso codice NC (cioè di nomenclatura combinata) a uno specifico articolo di merce (nella specie, «sistema home cinema»), e, quindi, ha carattere innovativo rispetto al regolamento CE della Commissione 29 aprile 1998, n. 955/98, poiché ha soppresso il codice preesistente, fonte di incertezze sulla classificazione doganale”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 21802 del 29 agosto 2019

Fatti di causa.

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la contribuente importò con svariate bollette sistemi di home cinema (emerge dal testo della sentenza di primo grado trascritto in quella di appello che le operazioni doganali furono effettuate in data 4 gennaio 2004), che furono classificati al momento dell'importazione col codice NC 8527 3191 (e non già sotto il codice 8521900090 come erroneamente indicato in ricorso) come «apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la radiodiffusione, anche combinati in uno stesso involucro con apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono o con apparecchio di orologeria» e in quanto tali assoggettati al dazio dall'8,4% al 12%. Di contro, ad avviso della società, essi andavano correttamente classificati sotto la voce NC 85438995 come apparecchi riceventi «ad audiofrequenza comprendente un elaboratore di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad es. lettori CD, fonti video e proietteti di film) in segnali audio», soggetti all'aliquota agevolata del dazio del 3.70%. Ne seguì la proposizione di domande di revisione, che furono respinte, sicché la contribuente impugnò i relativi dinieghi, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. Quella regionale della Liguria ha poi respinto il successivo appello dell'Agenzia. Ha al riguardo considerato, in base all'esame dei documenti, che l'aspetto maggiormente rilevante degli impianti in questione concerneva la possibilità di assistere ai programmi proiettati in TV o registrati su supporti DVD con modalità audio comparabili a quelle dei locali di spettacolo, in considerazione delle caratteristiche tecniche e dei sistemi di amplificazione. Il giudice d'appello ha inoltre sottolineato la mancanza di prova che la Tariffa doganale comune imponesse di classificare gli impianti in questione sotto una voce anziché un'altra. Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha valorizzato il considerando n. 5 del regolamento n. 129/2005 «nella parte in cui censura la precedente applicazione del codice 8543 8995 agli home cinema» e ha specificato che il considerando 6 ha sì modificato il precedente regolamento, ma soltanto per il futuro. Il giudice d'appello ha inoltre escluso la rilevanza dell'eventuale traslazione del peso dell’imposta sul consumatore finale perché, ha osservato, l'incremento del prezzo finale conseguente determinerebbe una contrazione delle vendite; sicché si produrrebbe per il cedente un danno, anziché un indebito arricchimento. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui la società replica con controricorso, che parimenti illustra con memoria.

Ragioni della decisione.

1.- Va respinta l'eccezione d'improcedibilità proposta dalla contribuente nel corso della discussione, perché in atti v'è copia autentica della sentenza notificata oggetto d'impugnazione.

2.- Coi primo motivo di ricorso l'Agenzia svolge una complessa censura imperniata sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 201, 214, 220 e 236 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92 e dei principi generali in materia d'imposizione delle importazioni, delle regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare degli artt. 1, 3b), 6, 9, 10 e nota 3 sez. XVI del regolamento n. 2658/87 del 23 luglio 1987, anche in relazione all'art. 3 della Convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata dalla Comunità con decisione 87/369/CEE del Consiglio del 7 aprile 1987, sulla violazione dei regolamenti Cee n. 955/1998 del 29 aprile 1998 e 129/2005 del 20 gennaio 2005, nonché sulla violazione degli artt. da 65 a 73 del testo unico delle leggi doganali contenuto nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Sostiene, in particolare, che il regolamento CE della Commissione n. 129/05, lungi dall'avere natura innovativa, abbia regolamentato la classificazione dei sistemi home cinema interpretando la regola in precedenza fissata; sicché i sistemi in questione vanno classificati in base alla voce doganale 8527 3191, perché annoverabili tra gli apparecchi per la videoriproduzione.

2.1.- Il motivo, benché ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, descrive in maniera adeguata i fatti e non si pone in contrasto con un indirizzo consolidato di legittimità allorquando il ricorso è stato proposto, è infondato.

3.- La tesi sostenuta dall'Agenzia della natura interpretativa del regolamento n. 129/2005 è stata già smentita da questa Corte, la quale (con sentenza 3 aprile 2013, n. 8068) ha stabilito che il regolamento in questione ha assegnato con efficacia vincolante, ma non retroattiva, un preciso codice NC (cioè di nomenclatura combinata) a uno specifico articolo di merce (nella specie, «sistema home cinema»), e, quindi, ha carattere innovativo rispetto al regolamento CE della Commissione 29 aprile 1998, n. 955/98, poiché ha soppresso il codice preesistente, fonte di incertezze sulla classificazione doganale.

3.1.- Alla data delle importazioni, precedente rispetto all'entrata in vigore del regolamento n. 129/2005, i prodotti con funzioni di registrazione e riproduzione dell'immagine e del suono erano collocati sotto al capitolo 85 (Macchine, apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione e parti ed accessori di questi apparecchi) della Sezione 16^ (intitolata "Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti, apparecchi di registrazione e riproduzione del suono, apparecchi di registrazione e riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi") della Tabella dei dazi riportata nella Parte seconda dell'Allegato I al reg. CE n. 2658/1987. La Tabella era integrata dalle disposizioni del regolamento CE. 955/98 della Commissione del 29 aprile 1998 "relativo alla classificazione di talune merci della nomenclatura combinata" che, al codice NC 8543 89 95, descriveva la sottovoce TARIC "Apparecchio ad audio frequenza comprendente un elaborare di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad es. lettori CD, fonti video o proiettori di film). Esso ha le seguenti funzioni -simulazione di ambienti acustici (ad es. l'acustica di una chiesa o di una discoteca), e amplificazione di audio frequenza", e giustificava tale previsione in base alle regole generali punti 1, 3 lett. c) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché in base al testo dei codici 8543, 8543 89 ed 8543 89 95, precisando inoltre che "la funzione principale non può essere determinata" (cfr. All. reg. punto 2 e 3).

3.2.- Il capitolo 85 della Sez. 16^ della Tabella di cui all'Allegato I prevedeva, inoltre, accanto alla predetta sottovoce tariffaria (specificativa della voce SA 8543 "Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo", e della sottovoce NC 8543 89 "altri"), anche la voce SA 8521 "Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali video fonici", che trovava ulteriore specificazione nella sottovoce NC 8521 9000 "altri".

3.3.- Il regolamento n. 129/2005 da un lato ha soppresso la sottovoce TARIC cod. 8543 89 95 (introdotta dal regolamento n. 955/98) e, dall'altro, non ha modificato i preesistenti codici NC delle altre voci e sottovoci TARIC sopra indicate (cod. 8521 9000 90), ma ha determinato, con valore legale (ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658/87 e della regola generale interpretativa di cui alla lett. A, punto n. 6, parte prima, all. I), il "testo della sottovoce" contraddistinta con il codice NC 8521 9000, vincolando a essa, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, la classificazione tariffaria di un determinato articolo denominato sistema home cinema. L'intervento è stato motivato dal legislatore con l'esigenza di risolvere le incertezze e i dubbi interpretativi riscontrati nella prassi applicativa della Nomenclatura combinata da parte delle autorità doganali, evincibili anche dal ricorso da parte delle ditte importatrici (come espressamente menzionato nel "quarto considerando" del regolamento n. 129/2005) alla procedura di richiesta di "informazioni tariffarie vincolanti", ai sensi degli artt. 11 e 12 dei regolamento n. 2913/1992, al fine di prevenire incertezze che fino ad allora erano state manifestate dagli uffici doganali in ordine alla esatta classificazione tariffaria dei sistemi home cinema.

4.- È con riferimento al "testo delle voci, delle note premesse alle sezioni ed ai capitoli e delle regole generali per la interpretazione della NC" (cfr. punto n. 1 lett. A, Titolo I, parte prima, all. I del reg. CEE n. 2658/87) vigenti al tempo della importazione che deve essere risolta la questione della esatta classificazione doganale del prodotto home cinema, ricercando il criterio decisivo di classificazione doganale della merce "nelle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli", come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia (in argomento vedi da ultimo í riferimenti in Cass. 16 novembre 2018, n. 29537). 4.1.- E, al riguardo, con accertamento di fatto non aggredito, il giudice d'appello ha ravvisato il tratto identificativo degli impianti in questione nella «possibilità di assistere ai programmi proiettati in TV o registrati su supporti DVD con modalità audio in qualche modo paragonabili a quelle dei locali di spettacolo, stante le caratteristiche tecniche degli impianti e l'ausilio di particolari sistemi di amplificazione del suono», utile alla classificazione nella voce 8543 8995.

5. Infondato è al riguardo l'argomento addotto dall'Agenzia ricorrente secondo cui l'eventuale classificazione del sistema home cinema con il codice 8543 8995 avrebbe determinato per ciò stesso l'invalidità del regolamento n. 955/98 adottato dalla Commissione. Se per un verso, infatti, tale automatica designazione non trova alcun riscontro nel regolamento indicato, per altro verso non è dato comprendere quale ostacolo normativo si opponga all'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione dell'Unione europea cui è espressamente attribuito il potere di adottare misure volte a modificare la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (art. 9 paragr. 1 lett. a, primo trattino, del regolamento n. 2658/87), oppure volte a modificare la nomenclatura combinata per "adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale" (art. 9 paragr. 1 lett. e, del regolamento n. 2658/87), con i soli limiti indicati all'art. 9 paragr. 2 del regolamento n. 2658/87, che non rilevano nel caso di specie.

6.- Il motivo va quindi respinto.

7.- Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, giacché, sostiene, il giudice d'appello non ha giustificato l'esclusione del diritto al rimborso delle imposte indebitamente pagate in caso di traslazione dell'imposta sul consumatore. Il motivo è inammissibile. Ciò in base ai principi fissati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui la mancanza della motivazione si configura quando la motivazione difetti del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonché sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).

7.1.- Laddove nel caso in esame il giudice d'appello ha anzitutto ritenuto che l'Agenzia non abbia fornito, come suo onere, almeno un principio di prova di quanto affermato, giacché «...avrebbe potuto utilizzare le registrazioni contabili obbligatorie già a sue mani»; inoltre ha esposto ragioni in base alle quali, a suo avviso, l'eventuale traslazione del peso dell'imposta non gioverebbe alla posizione dell'Ufficio.

8.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle dogane a pagare le spese, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfetarie e oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

 

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