Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.
Estratto: “l'Ufficio non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato, su cui si incentra la sostanza della doglianza, restando così precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dalla parte (v. Cass. n. 16010 del 29/07/2015)”.
Estratto: “Se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova. Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione (Cass., Sez.5, n.11168 del 2014; Cass., Sez. 5, n.18924 del 2015)”.
Estratto: “Secondo una corretta applicazione del criterio giuridico di riparto dell'onere della prova, invece, spettava all'Amministrazione finanziaria - nella veste di attrice sostanziale, la quale, coll'atto impositivo, aveva fatto valere la maggiore pretesa erariale, derivante dall'indeducibilità dei costi inesistenti - dimostrare l'effettivo trasferimento, totale o parziale, nell'esercizio 2005, degli immobili solo apparentemente ristrutturati”.
Estratto: “Di tali principi non fa corretta applicazione la sentenza impugnata, che, erroneamente applicando le regole di riparto dell'onere della prova, non tiene conto che, in primis, incombe all'Ufficio l'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, poi, soltanto facendo carico al contribuente l'onere dì provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, le circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale cui fanno riferimento i parametri o gli studi di settore”.
L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di emissione ed utilizzo di fatture false oppure pensi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti in futuro? Ti sei chiesto quali prove deve avere il Fisco per accusarti? Come viene ripartito l'onere probatorio tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente?
In questo articolo analizzeremo 3 casi in cui i giudici hanno ritenuto che le prove indicate dall'Agenzia delle Entrate non fossero sufficienti.
Estratto: “la C.T.R. ha totalmente omesso di verificare se l'Agenzia avesse assolto al proprio onere probatorio, ovvero se gli avvisi impugnati si fondassero su elementi obbiettivi e specifici, idonei a provare, quantomeno in via presuntiva, in primo luogo che le operazioni di vendita fatturate fossero soggettivamente inesistenti ed, inoltre, che M. fosse consapevole della frode e, dopo aver dato erroneamente per scontata la prima circostanza, ha altrettanto erroneamente ritenuto che spettasse alla società di dimostrare la propria buona fede; - la decisione impugnata va pertanto cassata”.
Estratto: “deve rilevarsi che, nel caso di specie, il giudice a quo non si è sottratto all'accertamento dell'assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere della prova anche in ordine alla circostanza che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati è stata sostenuta proprio con quei redditi dei quali la stessa parte ha dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito”.
Estratto: “il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e SS. e 2697, comma 2, c.c." (Cass. n. 14237/2017); che, in materia di prova presuntiva, compete dunque alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell'art. 2729 c.c.”.
Estratto: “In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine, non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti. Nel caso all'esame di questa Corte, dagli atti di causa non risulta essere stata fornita dall'Ufficio la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa erariale, poiché "...spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile..." (Cass. 5302/2001). Né, dalla sentenza impugnata risulta che la CTR abbia svolto alcuna indagine sulla efficacia probatoria dei fatti dedotti a fondamento della pretesa, essendosi la stessa limitata a dichiarare legittimi i recuperi effettuati dall'Ufficio senza neppure fare un qualsiasi riferimento al dato probatorio”.