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Estratto: «Il principio ricavabile dall'art. 13061 secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria.

Pertanto, con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche, ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l'applicazione del diritto unionale».

Estratto:c) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; d) nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».

Estratto: “Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello e non già nella censura in ordine all'applicazione della regola dell'onere probatorio o del valore probatorio degli elementi di prova valorizzati”.

Estratto: “secondo l'orientamento già espresso da questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.

Estratto: “nella vicenda in esame il fatto storico è costituito dall'esistenza del potere di gestione del consiglio di amministrazione della società da parte del contribuente e dei relativi poteri che ne derivavano rispetto alla fornitura di dati erronei poi confluiti nelle dichiarazioni doganali; - tale fatto, peraltro, è stato espressamente considerato dalla CTR che sul punto ha motivato che l'Ufficio «non ha fornito alcuna prova che dia atto che il sig. R. abbia trasmesso i dati poi risultati sbagliati o che avrebbe dovuto sapere della loro erroneità, posto che nell'ambito societario non è compito del rappresentante legale fornire i dati per la compilazione delle dichiarazioni in dogana”.

Estratto: “il motivo è inammissibile, in quanto la censura investe non già l'omesso esame di un fatto - di cui, peraltro, non vi è evidenza che sia stata dedotto e sia stato oggetto di discussione tra le parti -, quanto l'attività di valutazione degli elementi indiziari compiuta dal giudice e di inferenza probatoria di tali elementi rispetto ai fatti da provare”.

Estratto: “In tema di accertamento doganale, la data dell'eseguita annotazione sulla bolletta da parte dell'Amministrazione segna, ex art. 9 del d.lgs. n. 374 del 1990, la definitività dell'accertamento, con conseguente decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'avviso di rettifica, di cui all'art. 11 del medesimo decreto, a prescindere dalla sussistenza di controversia doganale instaurata, ex art. ex art. 65 e ss. TULD, anteriormente o successivamente all'intervenuta annotazione, in quanto inidonea ad interferire con il relativo procedimento di formazione impedendone il perfezionamento”.

Estratto: “I due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. E invero, censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell'apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che la pubblicazione denominata "XXX" e importata dalla controricorrente in Italia, fosse da classificare - secondo la nomenclatura combinata approvata con il Regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio - come libro educativo anziché quale album fotografico”.

Estratto: “corretta si mostra la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'invito a pagamento, che rinviava ad un processo verbale di constatazione di cui semplicemente si metteva il contribuente in condizione di «trarre copia ai sensi della legge 241/1990 e succ. mod.”.