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Estratto: “La sentenza impugnata, dopo avere dato atto, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo di non avere percepito i canoni di locazione a causa della morosità dell'inquilino, ha confermato l'atto impositivo senza avere previamente accertato in quale data è intervenuto il provvedimento di risoluzione del contratto o di convalida di sfratto e se il parziale annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento operato dall'Ufficio abbia rideterminato la pretesa fiscale tenendo conto dei soli canoni di locazione maturati sino alla convalida di sfratto”.

Estratto: “la citata risoluzione, sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente”.