Estratto: “In tema di misure preferenziali, posto che, in linea di principio, occorre che, perché possa essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione, il certificato di origine sia stato rilasciato appena effettuata l'esportazione effettiva delle merci, è possibile l'emissione di certificato sostitutivo ex post allorquando quello sostituito sia stato rifiutato dall'autorità doganale dello Stato d'importazione per l'apposizione di un timbro diverso da quello comunicato dallo Stato d'esportazione, rientrante nel novero delle ragioni tecniche, che consentono la deroga alla regola generale”.
Estratto: “Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice (…) non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"».
Estratto: “Va infine rilevato che, ai fini della valutazione che ne occupa, è del tutto irrilevante la qualificazione di indispensabilità dell'acquisizione probatoria, posto che, con l'abrogazione dell'art. 7 citato, il requisito dell'indispensabilità non può più essere utilmente invocato per supplire all'inerzia della parte nell'adempimento dell'onere probatorio su di sé incombente”.
Estratto: “il motivo si palesa fondato. Questa Corte ha costantemente affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento”.
Estratto: “Secondo i principi affermati costantemente da questa Corte, in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.”
Estratto: “quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa» (art.157, paragrafo 2). Occorre dunque che ricorrano tre condizioni cumulative: - in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; - in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare e, - in terzo luogo, che l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare”.
Estratto: “le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all'acquisizione della documentazione, com'è pacificamente avvenuto nel caso di specie. Principio questo confermato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015”.
Si riporta un estratto del sito dell’Agenzia delle Entrate dove, dalla prospettiva erariale, si descrivono dinamiche ed istituti propri della fase di verifica ed accertamento, nonché del contenzioso tributario.
Estratto: “I motivi sono inammissibili in quanto censurano una valutazione operata dal giudice del merito che, con motivazione congrua e logica, ha considerato gli elementi forniti dal contribuente a giustificazione del reddito dichiarato e consistenti, in particolare, su situazioni metereologiche caratterizzate da siccità con conseguente danno alle riserve vegetative ed al patrimonio zootecnico, e su una grave emergenza sanitaria che aveva procurato l'abbattimento di ben settecentocinque capi di bestiame. Tali circostanze sono state valutate dal giudice del merito e costituiscono prove fornite dal contribuente in ottemperanza all'onere dedotto dall'attuale ricorrente. Il giudizio su tali prove e la loro valutazione non sono censurabili in sede di legittimità se, come nel caso in esame, logicamente e congruamente motivati”.
Estratto: “la commissione tributaria regionale non ha inteso applicare erroneamente la suddetta norma, bensì ha ritenuto - con un accertamento in fatto, qui non sindacabile - che le merci importate dalla P. rispettassero esattamente la classificazione dichiarata in dogana (quali «oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di materie tessili»), proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV emessa su sua richiesta dall'autorità doganale ai sensi dell'art. 12 del Codice”.