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Estratto: “I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata.

Estratto: “l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo”.

Estratto: “dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci (non appellanti) al giudizio di appello, che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti; nel caso di specie, trattandosi di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte dei soci degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef”.

Estratto: “in tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce, dovendosi invece fare ricorso alla media ponderale quando, tra i vari tipi dì merce, esiste una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentano una percentuale dì ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cass., ord. n. 33458 del 27/12/2018). La sentenza impugnata nulla dice su questo punto. Nulla dice neppure sulla rilevanza dei campioni selezionati e sulla loro rispondenza al criterio di media aritmetica prescelto (cass. ord. n. 26589 del 22/10/2018; cass., sent. n. 7653 del 16/05/2012). Ignora, infine, gli studi di settore che erano stati prodotti dal contribuente e che avrebbero dimostrato l'adozione di percentuali di ricarico solo lievemente maggiori di quelle dichiarati”.

Estratto: “Il contribuente ha dunque facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 3775 del 15/2/2018)”.

Estratto: “In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei princìpi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario)”.

Estratto: “conformemente a quanto lamentano i ricorrenti, si rileva che il processo decisionale sviluppato dalla CTR è affetto da un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili poiché, per un verso, si afferma che la società ha provato i fatti addotti a propria giustificazione (cambio generazionale nella gestione del negozio d'abbigliamento, crisi del comparto, riassetto del patrimonio della famiglia dei soci, chiusura di un punto vendita e riduzione del personale), e, per altro verso, in modo contraddittorio, si sostiene che l'Ufficio, pur tenendo conto di questi aspetti, ha correttamente applicato i "ricavi puntuali" desunti dallo studio di settore. È ovvio che, una volta riconosciuto, da parte del giudice d'appello, che la società aveva dimostrato l'esistenza di fatti giustificativi dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti, approfondendo tale aspetto, in sé decisivo, la CTR avrebbe dovuto spiegare, con chiarezza, le ragioni che la inducevano a ritenere comunque applicabile lo standard dello studio di settore e, per converso, a disattendere le circostanziate contestazioni dei contribuenti, il che, invece, non è avvenuto”.

Estratto: “è difatti palese che non ci sia stata alcuna inversione dell'onere della prova; semplicemente, invece, la Regionale ha ritenuto dimostrati i fatti costitutivi del diritto al rimborso; tutto questo, con un accertamento in fatto, circa la prevalenza della plastica, avvenuto in conformità ai criteri interpretativi stabiliti dalla Nomenclatura Combinata per i prodotti di importazione composti da materiale misto; e con le rammentate chiare argomentazioni, senza quindi incorrere nel vizio di apparente motivazione”.

Estratto: “la conciliazione giudiziale, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale, attinente all'esercizio di poteri dispositivi delle parti, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione e l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo giudicante, e si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell'importo sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati”.

Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.