Estratto: “La Corte di giustizia, nella causa Equoland dinanzi richiamata, ha osservato che la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo”.
Estratto: “è difatti palese che non ci sia stata alcuna inversione dell'onere della prova; semplicemente, invece, la Regionale ha ritenuto dimostrati i fatti costitutivi del diritto al rimborso; tutto questo, con un accertamento in fatto, circa la prevalenza della plastica, avvenuto in conformità ai criteri interpretativi stabiliti dalla Nomenclatura Combinata per i prodotti di importazione composti da materiale misto; e con le rammentate chiare argomentazioni, senza quindi incorrere nel vizio di apparente motivazione”.