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Estratto: “la giurisprudenza successiva (Cass. n. 19561/2014) ha confermato tali principi, ed ha, ulteriormente, ribadito che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dal più volte citato art. 12, si applica, al di là del mero tenore testuale, (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche, come nel caso che occupa, all'avviso di recupero del credito d'imposta”.

Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.