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Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12 dello Statuto rende nulli anche gli avvisi di recupero. Confermato l’annullamento integrale dell’avviso di recupero.

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Estratto: “la giurisprudenza successiva (Cass. n. 19561/2014) ha confermato tali principi, ed ha, ulteriormente, ribadito che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dal più volte citato art. 12, si applica, al di là del mero tenore testuale, (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche, come nel caso che occupa, all'avviso di recupero del credito d'imposta”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 13762 del 22 maggio 2019

RILEVATO che:

l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 122/22/11, depositata il 19/05/2011, con la quale la CTR della Puglia ha accolto l'appello interposto dalla A. S.r.l. contro la pronuncia emessa dalla CTP di Lecce, che aveva rigettato l'opposizione della società avverso l'avviso di recupero del credito d'imposta, per una somma pari ad 25.925,00, oltre interessi e sanzioni per euro 7.777, 78; in particolare, per quanto qui rileva, la CTR accoglieva il gravame, per nullità dell'avviso di recupero, in relazione al comma 7, dell'art. 12, della legge n. 212/2002, in base al quale: «nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del suddetto termine, salvo i casi di particolare motivata urgenza»; avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; A. S.r.l. resiste con controricorso e memoria difensiva.

CONSIDERATO che:

1. con l'unico motivo dedotto viene denunciata in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2002, per avere la CTR, erroneamente statuito che, è da considerarsi nullo l'avviso di recupero notificato dall'Ufficio prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del P.V.C., ove non contenga un'adeguata motivazione in ordine alla "particolare urgenza";

2. il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono;

 

3. le doglianze prospettate con l'unico motivo di gravame attengono alla qualificazione della natura del termine contemplato nel comma 7, art. 12, della legge n. 212 del 2002, e sulle conseguenze della sua inosservanza;

4. su tale problematica, questa Corte, a partire dalle S.U. n. 18184 del 29/07/2013 ha sancito il principio per cui "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell'osservanza del termine) la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione deve essere provata dall'ufficio";

5. la giurisprudenza successiva (Cass. n. 19561/2014) ha confermato tali principi, ed ha, ulteriormente, ribadito che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dal più volte citato art. 12, si applica, al di là del mero tenore testuale, (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche, come nel caso che occupa, all'avviso di recupero del credito d'imposta.

6. per quanto precede, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va rigettato, mentre le spese del giudizio devono essere compensate, atteso che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nella materia "de-qua" solo successivamente all'instaurazione del presente contenzioso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30.11.2018.

 

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