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I soci di s.a.s. devono essere chiamati a partecipare al processo instaurato dalla società. Annullato il processo favorevole all’Agenzia delle Entrate; il processo si rifà. Accolto il ricorso per cassazione della società contribuente.

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Estratto: “dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci (non appellanti) al giudizio di appello, che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti; nel caso di specie, trattandosi di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte dei soci degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 11685 del 3 maggio 2019

RILEVATO CHE:

1. G. s.a.s. ricorre con cinque motivi complessi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.205/31/15 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, emessa il 29/01/2015, depositata in data 12/2/2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, confermando la sentenza della C.T.P. di Torino, sfavorevole a quest'ultima, in controversia concernente l'avviso di accertamento per maggiori Iva ed Irap a carico della società per l'anno di imposta 2006;

2. a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 marzo 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

4. la ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 5 d.P.R. n. 917/86, 40 d.P.R. n.600/73 e 14 d.lgs. n.546/92, con conseguente nullità dell'intero giudizio per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;

1.2. il motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei successivi;

1.3. invero, con avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006 l'Agenzia delle Entrate accertava a carico della società, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione Modello Unico, il reddito di impresa di euro 376.660,50, da imputare ai soci ai sensi dell'art. 5 T.u.i.r.; come risulta dalla sentenza impugnata, avverso l'avviso di accertamento la società ed i soci R. e G. presentavano ricorso, respinto dalla C.T.P. di Torino; avverso la sentenza di primo grado la società proponeva appello contro l'Agenzia delle Entrate, respinto dalla sentenza della C.T.R. oggetto di impugnazione; dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci (non appellanti) al giudizio di appello, che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti; nel caso di specie, trattandosi di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte dei soci degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef; "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008); inoltre, trattandosi di un unico accertamento nei confronti della società ai fini dell'Irap e dell'Iva, fondato su elementi comuni, sussiste la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei soci in relazione ai due tributi, "atteso che il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione" (Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018); all'accoglimento del primo motivo, segue l'assorbimento dei successivi; la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado (essendo pacifico che i soci abbiano partecipato al giudizio di primo grado), con rinvio degli atti alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del giudizio di secondo grado, e rimette gli atti alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 29 marzo 2019.

 

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