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Estratto: “dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci (non appellanti) al giudizio di appello, che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti; nel caso di specie, trattandosi di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte dei soci degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef”.

Estratto: “stretto nesso tra la causa d'impugnazione dell'atto impositivo e quella d'impugnazione della cartella, venendo di nuovo alla presente controversia tributaria, è palese l'errore commesso dalla CTR nel dichiarare inammissibile il ricorso del socio contro la cartella esattoriale, quale effetto della definitività dell'accertamento nei suoi confronti, anteriormente al formarsi del giudicato sull'impugnazione, da parte della società e dell'altro socio, del medesimo dell'accertamento tributario”.

Estratto: “è principio consolidato quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.

Estratto: “Fondato è, invece, il primo motivo del ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale i contribuenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304 c.c., là dove il giudice d'appello, benché abbia dato atto della non immediata escutibilità dei soci, ha comunque escluso che la violazione del beneficium excussionis si riverberi sull'illegittimità delle cartelle, perché il beneficium va opposto in sede esecutiva. 2.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (con sentenza 27 febbraio 2017, n. 4959) che, in tema di riscossione delle imposte, in caso di ricorso al procedimento mediante ruolo, legittimamente il contribuente fa valere il beneficium excussionis con l'impugnazione della cartella di pagamento”.