Massima: “La licenza taxi è solo una delle componenti dell'organizzazione aziendale che comprende anche l'autovettura, il tassametro e lo strumento radiofonico di radio taxi. La cessione/voltura della sola licenza non consente all'ufficio di riqualificare il negozio in "cessione di attività di autista con auto pubblica" con conseguente tassazione proporzionale”.
Estratto: “previsione normativa, che collega testualmente la compilazione della scheda carburante soltanto agli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; ciò esclude il ricorso all'analogia perorato dall'appellante, atteso che ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit. Quanto all'altra affermazione dell'appellante che la società contribuente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del costo in questione e della sua inerenza la Commissione deve osservare che, intanto, la contribuente ha prodotto tutte le fatture passive di acquisto del carburante da ditte esterne, regolarmente annotate in contabilità e dettagliatamente descritte nel PVC. Ed è indubbio che la fattura, già di per sé, gode di una presunzione di veridicità dell'operazione economica rappresentata, vieppiù in presenza di una regolare contabilità”.
Quinta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Quarta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Terza parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Seconda parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Prima parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Estratto: “le attività preparatorie debbono «essere considerate attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Chiunque svolge atti preparatori è di conseguenza considerato soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 di tale direttiva e ha diritto a detrazione» e la detrazione «rimane acquisita anche se, successivamente (..) si è deciso di non passare alla fase operativa e di mettere la società in liquidazione, di modo che l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta”.
Estratto: “la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio”.
Estratto: “Il dato letterale indentifica semplicemente i presupposti per l'indeducibilità dei costi, compresa anche l'ipotesi in cui del reato sia dichiarata la prescrizione. Non vuole invece intendere che, ove il reato sia prescritto, l'indeducibilità trovi automatica applicazione, spettando in questo caso proprio al giudice tributario, incidenter tantum, verificare se l'ipotesi delittuosa sia o meno applicabile. Il motivo è dunque fondato.”