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Macellai accusati di introiti milionari: quanto c’è di vero negli accertamenti condotti dal Fisco

Insegnanti e doppio lavoro: quando le attività extrascoltastiche diventano sospette per il Fisco

Estratto: “Le argomentazioni della CTR si traducono quindi nella sostanziale omissione della valutazione della documentazione in questione e, quindi, nell'omesso esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale, che essa era destinata a dimostrare, a discarico del ragionamento presuntivo utilizzato dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento induttivo (cfr. Cass., 06/07/2018, n. 17720), ovvero l'effettiva dimensione dell'attività svolta dal contribuente, nell'anno d'imposta in questione, quanto meno nella regione in cui ha sede la sua ditta”.

Estratto: “previsione normativa, che collega testualmente la compilazione della scheda carburante soltanto agli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; ciò esclude il ricorso all'analogia perorato dall'appellante, atteso che ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit. Quanto all'altra affermazione dell'appellante che la società contribuente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del costo in questione e della sua inerenza la Commissione deve osservare che, intanto, la contribuente ha prodotto tutte le fatture passive di acquisto del carburante da ditte esterne, regolarmente annotate in contabilità e dettagliatamente descritte nel PVC. Ed è indubbio che la fattura, già di per sé, gode di una presunzione di veridicità dell'operazione economica rappresentata, vieppiù in presenza di una regolare contabilità”.