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Comm. Trib. Reg. per le Marche Sezione/Collegio 5
Sentenza del 13/03/2019 n. 190 –
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
DELL'APPELLANTE: "Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale di Ancona, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provincia/e di Ancona voglia: 1) a cogliere il presente appello; 2) riformare la sentenza della C. T.P. di Ancona n. 291/1/10 del 8/11/2010; 3) dichiarare legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio con condanna al pagamento delle somme in esso riportate; 4) condannare l'appellante alle spese del presente giudizio come indicate da separata nota.";
DELL'APPELLATO: "Chiede a codesta commissione di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Ancona, Ufficio controlli, area legale, con la conferma della sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Ancona, sezione 01, n. 291/1/2010 del 8/11/2010, depositata il 1/12/2010 .
FATTO
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha proposto appello avverso la sentenza n. 291/1/2010, depositata il 1° dicembre 2010, con. cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha accolto il ricorso proposto da società "C. S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA". avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato per l'anno 2006 la detrazione di costi di carburante, recuperando a tassazione l'intero importo di euro 97.784,00. Assume l'appellante che il contribuente nulla aveva prodotto a riprova dell'inerenza, ribadendo che, in assenza di normativa, andava applicato per analogia il D.P.R. 444 del 10.11.1997 relativo alla compilazione delle schede carburanti, ricorrendo la medesima ratio legis; pertanto conclude per la riforma della sentenza, emessa in spregio dell'art. 115 c.p.c. Si è costituita la contribuente, ·con motivata memoria di controdeduzioni, ribadendo che gli acquisti dei prodotti petroliferi per autotrazione non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione sono esplicitamente esclusi dalla disciplina. tributaria dettata per la compilazione delle schede carburanti, come espressamente affermato dalla Guardia di Finanza nel PVC; aggiunge che i prelevamenti di gasolio dalla cisterna aziendale effettuati dagli autisti degli autocarri sono assoggettati ad una precisa e collaudata procedura di controllo interna, basato sulla compilazione di una sorta di "buoni di prelievo", riportanti la targa degli automezzi, la data del prelievo ed i quantitativi di carburante erogati; tali documenti vengono, poi riassunti dal personale amministrativo in apposite "schede riepilogative" che vengono riportate in "fogli di calcolo", a riscontro della correttezza e congruità del loro contenuto; una volta· riconosciutane l'esattezza i buoni di prelievo e le schede riepilogative vengono cestinate, essendo state compilate esclusivamente ad uso interno amministrativo e non essendo soggetti ad alcuna regolamentazione civile o fiscale; a riprova la stessa Guardia di Finanza, per l'anno 2007, ha evidenziato che "per i prelievi di carburante destinato al rifornimento dei mezzi sopra specificati la parte ha. fornito alcune schede costituenti l'allegato n. 2 al presente atto, relative al riepilogo dei rifornimentI di carburante da maggio ad ottobre ... ". Pertanto l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Alla pubblica udienza odierna le parti hanno illustrato oralmente i motivi a sostegno delle proprie richieste, come in epigrafe trascritte ed all'esito la Commissione ha deciso la causa come di seguito esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono. L'Ufficio ripropone anche in questa sede la propria tesi che la società contribuente non ha fornito la prova del costo in questione, adducendo, a vizio di illegittimità della sentenza impugnata la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (.... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero .. .), ignorando, però, del tutto sia la documentazione prodotta dalla parte sia i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con circolare n.205 E del 12/8/1998, relativa all'istituzione della carta carburante, disciplina innovata dal D.P.R. 444 del 10.11.1997. Recita la predetta circolare (punto 2. Ambito Di Applicazione Della Normativa) che".... Per quanto attiene più' specificamente all'ambito di applicazione della normativa in parola si rileva che la stessa continua ad ·interessare gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano, GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti I.V.A. nell'esercizio di impresa, arte o professione. Restano, quindi, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, carne del resto già avvenuto in passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ... ". Peraltro anche la precedente risoluzione ministeriale 665145 del 24. 7 .1989 si era espressa per l'esclusione dall'obbligo di compilazione della scheda per gli acquisti di carburante non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero non destinati all'autotrazione. Tali risoluzioni ministeriali vanno pienamente condivise dalla Commissione in quanto in perfetta aderenza alla previsione normativa, che collega testualmente la compilazione della scheda carburante soltanto agli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; ciò esclude il ricorso all'analogia perorato dall'appellante, atteso che ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit. Quanto all'altra affermazione dell'appellante che la società contribuente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del costo in questione e della sua inerenza la Commissione deve osservare che, intanto, la contribuente ha prodotto tutte le fatture passive di acquisto del carburante da ditte esterne, regolarmente annotate in contabilità e dettagliatamente descritte nel PVC. Ed è indubbio che la fattura, già di per sé, gode di una presunzione di veridicità dell'operazione economica rappresentata, vieppiù in presenza di una regolare contabilità, come nel caso di specie, in cui nessuna contestazione è stata mossa al riguardo dalla Finanza. Inoltre la società ha prodotto, già in sede di contraddittorio, i "fogli di calcolo" (legg. sopra) da cui si evincono con chiarezza, per ogni singolo automezzo aziendale, i viaggi effettuati nel corso dell'anno, i litri di carburante consumati ed il dettaglio dei rifornimenti effettuati presso il deposito interno. Orbene tale insieme di dati, raffrontati con le quantità di carburante acquistato dal fornitore esterno consentono di avere contezza della regolarità del sistema di prelievo interno di carburante e di giustificare la deducibilità del costo, siccome inerente all'attività dell'impresa. Al riguardo del concetto di inerenza si richiama, tra molte, la sentenza n. 6548 del 2 aprile 2012 della Corte di Cassazione, la quale afferma: " ... quella di inerenza è una nozione pregiuridica di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo''. In conclusione la Commissione non può che concordare appieno con le affermazioni dei primi giudici che hanno concluso che dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, carente soltanto dei buoni di prelievo, si può trarre il convincimento logico ed oggettivamente valido a dimostrazione dell'inerenza, effettività e competenza dei costi in questione e - si aggiunge - della esclusione di ogni eventuale attività fraudolenta. Ed al riguardo non può tacersi che l'avviso di accertamento qui gravato è illegittimo, laddove, premesso che gli acquisti di carburante immessi nel serbatoio sono documentati dalle fatture emesse dal fornitore, afferma, poi, senza alcuna menzione, né tanto meno, analisi del contesto documentale prodotto dalla contribuente, che la parte non ha fornito alcuna documentazione contabile o extracontabile, anche ad uso interno, idonea a dimostrare l'entità e la determinazione di detti prelievi nonché l'effettivo utilizzo del carburante in questione e per l'esclusivo utilizzo dei mezzi aziendali. L'appello va, dunque, rigettato siccome infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata ed annullamento dell'avviso di accertamento qui gravato.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese di giustizia che determina in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come e se per legge dovuti.
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