Massima: “La licenza taxi è solo una delle componenti dell'organizzazione aziendale che comprende anche l'autovettura, il tassametro e lo strumento radiofonico di radio taxi. La cessione/voltura della sola licenza non consente all'ufficio di riqualificare il negozio in "cessione di attività di autista con auto pubblica" con conseguente tassazione proporzionale”.
Estratto: “è invalido, per violazione dell'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento relativo all'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad "indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici", senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati”.