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330.Operazioni infragruppo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2379/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Bussani Ires – Operazioni infragruppo - Cessione lista clienti e dipendenti senza rappresentanza – Cessione ramo d'azienda – Non è tale. La cessione della lista clienti e di dipendenti privi di poteri di rappresentanza, da parte della consociata, non costituisce una cessione di ramo d'azienda, ovvero di un compendio in grado di produrre in via autonoma un reddito d'impresa. Ne consegue che la deduzione del costo d'acquisto è nei limiti di un decimo anziché un diciottesimo. (M.Gl.) 331. Costi di pubblicità e sponsorizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2383/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli Ires - Base imponibile - Reddito d’impresa - Costi di pubblicità e sponsorizzazione - Fittizietà - Antieconomicità - Assenza di certezza e determinabilità – Indeducibilità. A riprova del fatto che la quasi totalità delle fatturazioni siano riferite a operazioni del tutto o in parte inesistenti è fondamentale la deposizione dell'amministratore di fatto in ordine alla fittizzietà delle operazioni. La deducibilità dei costi afferenti alle fatture è da disconoscere, per mancanza dei requisiti dettati in materia di deducibilità del costo ex art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, in caso di mancata certezza e determinazione nel reale ammontare, per mancanza di documenti a supporto. Anche la standardizzazione del contratto pubblicitario, la mancata indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo pattuito, la genericità delle fatture e l’insufficiente documentazione prodotta in sede di istruttoria giustificano la legittima presunzione secondo cui il costo di sponsorizzazione non è stato documentato, essendo privo dei requisiti di determinabilità e certezza richiesti dalla normativa fiscale. Il fatto che la società abbia dichiarato ricavi modesti inferiori ai costi, fa ritenere assai improbabile che il fine aziendale fosse la massimizzazione del profitto, a maggior ragione ove siano conseguiti utili ben al di sotto dei costi sostenuti per la pubblicità, così da configurarsi un comportamento antieconomico tale da fare dubitare fortemente della veridicità di tale costo, rilevando anche l’eventuale costante decremento del risultato d'esercizio. L’antieconomicità del costo (cfr. Cass., sent. 27 gennaio 2003, n. 1149/2003) è un ulteriore indice di mancata effettività del medesimo. Se il contratto di sponsorizzazione si presenta generico, mancando dell’indicazione della determinazione del corrispettivo pattuito, e le fatture sono altrettanto generiche, il costo della sponsorizzazione appare privo dei requisiti di determinabilità e certezza richiesti dalla normativa fiscale. Il costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari descritti sulle fatture assolutamente non congruo e sproporzionato è indice di una sovrafatturazione per i servizi resi. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 170 332. Detrazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2432/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita Agevolazioni – Detrazione per interventi di riqualificazione energetica – Destinazione dell’immobile. L’agevolazione fiscale riconosciuta dall’art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sotto forma di detrazione di quota pari al 55 per cento delle spese sostenute dal contribuente per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, trova applicazione indipendentemente dall’uso che il contribuente faccia dell’immobile interessato dall’intervento di riqualificazione energetica, non dovendo la stessa riguardare necessariamente gli immobili strumentali all’impresa che intende beneficiare dell’agevolazione in discorso. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344 333. Deducibilità degli accantonamenti ai fondi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2462/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia Aggiornamento professionale dipendenti – Accantonamenti – Costi di remunerazione aggiuntiva – Non assimilabile – Indeducibilità. L’accantonamento per aggiornamento professionale dei dipendenti, seppur previsto dal C.C.N.L., non ha natura di remunerazione aggiuntiva del personale dipendente sicché, sino alla sua erogazione, detto accantonamento ha la natura di fondo. Pertanto il regime fiscale di tale fondo non può che essere quello previsto dall’art. 105 ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali indicano dettagliatamente le ipotesi di deduzione per accantonamento. Ne deriva che, non rientrando il suddetto fondo tra quelli elencati dalle citate disposizioni, va esclusa la rilevanza fiscale di quest’ultimo. (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 105 e ss 334. Distribuzione dividendi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2828/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Currò Dividendi – Distribuzione – Holding – Ritenuta – Determinazione – Società figlia italiana – Società madre europea – Elusione – Non sussiste. Ai dividendi distribuiti da una società italiana in favore della società controllante residente nell’Unione Europea deve essere applicata la ritenuta nella misura del 1,375% al posto di quella ordinaria del 27%, purché venga dimostrato che la partecipazione non sia detenuta dalla holding estera soltanto per beneficiare del vantaggio fiscale. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 27bis e 27ter 335. Deducibilità dei costi black list Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2840/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Marcantonio Costi black list – Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Deducibilità – Sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 171 La disciplina riguardante la deducibilità dei costi relativi a scambi commerciali con i c.d. Paesi black list non trova applicazione nel caso in cui tra gli Stati vi siano accordi bilaterali finalizzati ad evitare la doppia imposizione. Ciò in quanto le convenzioni internazionali hanno rango normativo subordinato alla Costituzione, ma sovraordinato rispetto alla legge ordinaria (Conf. Corte Cost. nn.348/2007 e 349/2007). Va ricordato, tuttavia, che sino al periodo di imposta 2015, in assenza di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, trovava applicazione l’art. 110 Tuir, ed i costi non potevano essere portati in deduzione in mancanza della prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere, di cui doveva essere provata la concreta esecuzione, rispondessero ad un effettivo interesse economico. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 336. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2846/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Venditti, Estensore: Monterisi Prezzi di trasferimento – Determinazione – Comparazione corrispettivi – Necessità. Perché la ripresa a tassazione fondata sul transfer pricing risulti legittima, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che la determinazione del valore di un bene o di un servizio sia stata basata su dati oggettivi, quali la comparazione tra il corrispettivo pattuito infra-gruppo e quello praticato tra imprese terze ed indipendenti. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 337. Costi black list Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 17, sentenza n. 2866/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Politano Costi black list – Deducibilità – Attività commerciale effettiva – Reale interesse economico – Concreta attuazione – Sussistenza. Sino al periodo di imposta 2015, la presunzione per cui i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate nei c.d. Paesi black list fossero indeducibili, poteva essere superata qualora il contribuente fornisse la prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere e concretamente eseguite rispondessero a un reale interesse economico. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 10 338.Operazioni oggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2884/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero Ires – Operazioni oggettivamente inesistenti – Atto di contestazione sanzioni – Raddoppio dei termini – Non sussiste – Successione di leggi nel tempo – Non sussiste. La sanzione prevista dall’art. 8, secondo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 non è correlata a uno specifico tributo, bensì, in generale, alle imposte sui redditi. Ne consegue che la stessa deve essere contestata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 20, primo comma, prima parte, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, senza che possa operare il rinvio operato dalla seconda parte della Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 172 medesima norma ai termini previsti “per l’accertamento dei singoli tributi” e, quindi, senza che possa valere il termine raddoppiato previsto dall’art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, l’art. 8, secondo comma, d.l. n. 16, citato, ha introdotto una nuova fattispecie di illecito amministrativo tributario, che non può essere posta in successione temporale con le disposizioni di cui all’art. 14, comma 4bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e non può essere applicata retroattivamente. (M.Bis.) Riferimenti normativi: d.l. 16/2012 art. 8 comma 2; d.lgs. 504/92, art. 20 comma 1; d.P.R. 600/73, art. 43 339. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2906/2018 del 25 giugno 2018, Presidente Chindemi, Estensore: Missaglia Ires - Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica – Dimostrazione della strumentalità dell’immobile – Non sussiste. La detrazione ai fini Ires dall’imposta lorda prevista dall’art. 1, comma 344, l. 296 del 27 dicembre 2006 per il 55% delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici e poste a carico del contribuente, non è limitata ai soli immobili strumentali, spettando anche per gli immobili merce, non essendo prevista alcuna distinzione quanto alla classificazione a bilancio dei beni posseduti. (N.Bo.) Riferimenti normativi: l. 292/06, art.1, comma 344 340. Ritenuta d’imposta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2960/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi Assoggettamento a ritenuta d’imposta dell’importo lordo degli interessi pagati ad una società residente in uno stato membro – Illegittimità dell’atto – Sussiste. L'assoggettamento a ritenuta d'imposta dell’importo lordo degli interessi pagati da un società residente in Italia ad una società residente in uno stato membro dell’UE comporta la violazione della libertà di prestazione di servizi e di circolazione di capitali sancite dagli artt. 56 e 63 del Trattato sul Funzionamento UE, perché gli interessi pagati a società commerciali residenti in uno stato membro sono soggetti ad imposta al netto del relativi costi. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.26; TFUE, artt. 56 e 63 341. Cessione contratto di locazione finanziaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2965/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino Cessione di contratto di locazione finanziaria – Valore normale – Rimanenti oneri finanziari – Sconto tasso di interesse di mercato. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva a norma dell'art. 88, comma 5, del d.P.R. 917/1986, deve riflettersi nel valore di mercato al momento della cessione ottenibile mediante lo sconto dei rimanenti oneri finanziari previsti dal contratto utilizzando, in omologia strutturale, il coevo tasso di interesse registrato dal mercato, non potendo, per vincolo Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 173 logico e finanziario di omologia comparativa, essere commisurato al tasso di interesse implicito del leasing. (M.Gl.) 342. Detrazioni fiscali risparmio energetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2968/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna Società immobiliare – Detrazione risparmio energetico – Immobili merce locati – Spettanza. La detrazione per risparmio energetico relativa ad interventi effettuati su immobili da parte della impresa immobiliare proprietaria spetta anche qualora gli immobili siano classificati quali beni-merce e siano concessi in locazione a terzi. (M.Le.) 343. Riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 152/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: De Pretis, Estensore: Monardo Ires – Immobili concessi in locazione – Detrazione riqualificazione energetica – Spetta. La detrazione dell’imposta lorda per la quota pari al 55% delle spese documentate relative agli interventi di riqualificazione energetica spetta anche per le spese sostenute sugli immobili di proprietà concessi in locazione a terzi non ponendo la normativa vincoli sulla natura dell’immobile. (F.Gh.) Riferimenti normativi: d.m. 19/02/2007, art 2 comma 1, lett. b) 344. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 290/2018 del 7 giugno 2018, Presidente Maggipinto, Estensore: Lauria Transfer pricing – Cessione beni successivo acquisto prodotti finiti – Violazione – Non sussiste. Non vi è violazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR in caso di società controllante italiana che venda alla controllata estera la materia prima per poi riacquistare dalla medesima i prodotti finiti e lavorati, purché entrambe le cessioni vengano effettuate al proprio valore normale. Non può ritenersi che l’operazione dissimuli un conto lavorazione con la relativa applicazione del valore normale dell’appalto in luogo delle due cessioni di beni. (A.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 345. Fusione per incorporazione Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 120/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Chiappani, Estensore: Seddio Fusione per incorporazione - Trasferimento del credito IRES da utilizzare in compensazione da parte dell’incorporante – Subingresso dell’incorporante nei diritti e negli obblighi dell’incorporata - Legittimità. È legittimo il trasferimento del credito IRES, originariamente sorto in capo all’incorporata, da utilizzare in compensazione da parte dell’incorporante, quando le società danno luogo ad una fusione eterogenea, integrante gli estremi della trasformazione progressiva (da S.n.c. a S.r.l.) determinando, quanto agli effetti, una successione a titolo Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 174 universale dei diritti e degli obblighi dalla incorporata alla incorporanda, non esistendo una norma tributaria che limiti tali effetti. (M.Va.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2504bis 346. Fusione Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 136/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Caristi, Estensore: Serena Test di vitalità - Riconoscimento riporto perdite. Le ragioni economiche sottese alla fusione per incorporazione sono da considerarsi valide quando vengono puntualmente dimostrate in ordine alla ristrutturazione aziendale con risparmio di costi, alle economie di scala, alla attività avente carattere di stagionalità, all’andamento del fatturato, alla vitalità economica e alla continuità effettiva dell’attività. (G.Ar.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172 comma 7 347. Società di comodo Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 232/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Bitonte, Estensore: Romano Di Vieto Test operatività – Prova contraria – Disconoscimento. Il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando poi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di redditi minimo previsto. (R.Ri.) Riferimenti normativi: l. 248/2006 348. Deducibilità costi Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 2, sentenza n. 275/2018 del 10 maggio 2018, Presidente e Estensore: Vitali I - Costi di Pubblicità – Spese di rappresentazione – Spese di ospitalità - Inerenza stretta - In difetto deducibilità parziale. II - Rimborsi chilometrici amministratori – Deducibilità ammessa con adeguata documentazione. I - Sono qualificabili come spese di pubblicità per la determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP i costi sostenuti per attività con una diretta aspettativa di ritorno commerciale, tale da configurare quella "inerenza stretta" (ovvero direttamente correlabile ad un incremento di fatturato). Sono qualificabili come spese di rappresentanza per la determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP i costi sostenuti per attività che abbiano l’obiettivo di accrescere il prestigio e l’immagine aziendale o il potenziamento dello sviluppo del marchio o del brand. Le spese di ospitalità sono deducibili come spese di pubblicità, quando destinate alla stampa specializzata o a personalità che, per la loro qualifica o posizione professionale, possono farsi tramite di promozione pubblicitaria nei confronti di un pubblico più o meno largo di consumatori dei prodotti realizzati dalla società ospitante con conseguente diretta aspettativa di un ritorno commerciale, diversamente devono essere trattate fiscalmente come spese di rappresentanza. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 175 II - Sono deducibili dal reddito di impresa ai fini IRES e IRAP i rimborsi chilometrici di amministratori qualora siano correlati da apposita documentazione da cui si evinca che i viaggi sono stati compiuti dagli stessi amministratori, che risulti dai libretti di circolazione quali autovetture fossero in dotazione a ciascuno di loro, che siano indicati i nominativi delle aziende visitate con relative ubicazioni, i chilometri percorsi ed il consumo di carburante. (E.Cal.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108 349.Operazioni inesistenti in presenza di ristretta base sociale Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 295/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Chiappani, Estensore: Gotti Operazioni inesistenti – Ristretta base sociale – Imputazione ai soci del risultato extra contabile. In caso di realtà con ristretta base sociale ed in presenza di fatture per operazioni inesistenti rese definitive a seguito di accertamento, la ristretta base sociale è sostegno fondante della presunzione semplice di utili non contabilizzati imputabili ai soci stessi. L’onere della prova contraria è a carico dei soci. (E.Cal.) 350. Costi intercompany Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente: Buonanno, Estensore: Fadda Ires – Controllante estera – Costi forniture – Inerenza. I costi contabilizzati da parte di una rivenditrice italiana in relazione alle forniture di casamadre estera non soddisfano il requisito dell’inerenza qualora il prezzo delle stesse sia parametrato in base, anche percentuale, al prezzo applicato ai clienti finali, risultando difatti incoerente ed antieconomico che la rivenditrice sia chiamata a retribuire casamadre per costi che essa, e non quest’ultima, sostiene. (G.Fe.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 351. Deducibilità costi Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 17/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Massa, Estensore: Galli IRES - Costi – Deducibilità – Spese di pubblicità/rappresentanza – Classificazione costi – Non sussiste. La diversità concettuale tra i due tipi di spesa di pubblicità/propaganda e di rappresentanza, comporta la necessità di verificare se le spese sono da considerarsi come spese sostenute al fine di incrementare in modo diretto le vendite oppure allo scopo di migliorare il prestigio e l'immagine della società committente, con conseguente diversa deducibilità del costo. Tuttavia, la riclassificazione da spesa di pubblicità a spesa di rappresentanza non può essere operata per il semplice fatto che non si riesca a dimostrare l’effettivo incremento di fatturato o di reddito, poiché non tutte le iniziative pubblicitarie raggiungono l’obiettivo prefissato dall’impresa committente. (G.Fl.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 176 352. Detrazione per risparmio energetico Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 88/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Annoni, Estensore: Secchi Ires – Detrazione per risparmio energetico – Tardiva comunicazione all'Enea – Non incide sulla spettanza. L'omessa o ritardata comunicazione all'Enea non preclude il godimento del beneficio della detrazione fiscale in quanto rappresenta mera comunicazione formale da cui non può discendere nessuna decadenza, salva l'applicazione di una sanzione in misura fissa. (M.Mar.) Riferimenti normativi: l. 296/2006 353. Agevolazioni Associazioni Sportive Dilettantistiche Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 4/2018 del 12 gennaio 2018, Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti IRES - Effettività sportiva delle ASD – Riconoscimento da parte del Coni – Sussiste. Va riconosciuto il regime tributario agevolato previsto per le ASD al sussistere delle condizioni di legge: proventi non superiori ai 250.000,00 euro e iscrizione al Coni. Il Coni è l’unico organismo certificatore della effettività sportiva delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. (C.A.) 354. Interposizione fittizia Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1/2018 del 3 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D’Orsi Ires – Direttiva madre/figlia – Esenzione da ritenuta – Probatio Diabolica – Mancata distribuzione di dividendi – Sussiste. Il fatto che l’Amministrazione finanziaria non sia tenuta, per disapplicare l’esenzione da ritenuta sui dividendi, a fornire alcun indizio di prova o abuso, pregiudica l’obiettivo perseguito dalla Direttiva n.90/453/CEE (c.d. direttiva madre/figlia) e comporta una probatio diabolica in capo al contribuente. Rileva, per l’applicazione dell’esenzione, la produzione di bilanci corredati con la relazione dei revisori, che dimostrino la mancata erogazione nel periodo oggetto di verifica di dividendi a società extraeuropee; non è invece necessaria la produzione in giudizio di tutte le contabili per verificare che i dividendi non siano stati versati sotto altra voce contabile. Non si può definire soggetto interposto una società che ha pochi impiegati e una struttura snella, soprattutto nell’epoca di internet, ove una sola persona può muovere ingenti capitali con solo un computer. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27bis comma 5 355. Sanzioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 4/2018 dell’8 gennaio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pilello Ires – Sanzioni amministrative – Amministratore di fatto - Punibilità – Non sussiste. Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o di enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è gestita da un amministratore di fatto; la responsabilità degli amministratori di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 177 fatto, per conseguenza, è pur sempre responsabilità da inadempimento degli obblighi che derivano dal contratto di società, a nulla rilevando la circostanza che l’amministratore sia stato investito degli obblighi per nomina assembleare, o altrimenti. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7 356. Deducibilità dei costi black list Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 51/2018 del 12 gennaio 2018, Presidente: Zamagni, Estensore: Contini Costi black list – Certificati esteri – Dimostrazione svolgimento effettiva attività economica – Deducibilità. Ai fini della deducibilità dei costi black list sono rilevanti i certificati emessi dall'Amministrazione Fiscale estera attestanti che i fornitori sono società regolarmente costituite in tali paesi e che gli stessi sono assoggettati ad imposta; è invece onere non spettante alla parte ed elemento privo di rilevanza ai fini delle decisione che siano prodotti in giudizio i bilanci delle società estere. È inoltre opportuno dimostrare documentalmente che le operazioni commerciali poste in essere corrispondevano ad un effettivo interesse economico rilevando: a) che il costo dei beni è stato inferiore a quello applicato da società terze, b) che i servizi in outsourcing remunerati hanno comportato una riduzione dei medesimi costi sostenuti in passato. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 10 357. Deducibilità interessi passivi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 58/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Nobile De Santis Interessi passivi contratti di riassicurazione – Polizze Unit Linked – Natura assicurativa dei depositi stipulati in forza dei contratti di riassicurazione – Sussiste. Le polizze unit linked (polizze vite ad alto contenuto speculativo, nella quale il premio pagato viene investito in quote di fondi di investimento) sono da considerarsi prodotti assicurativi, sebbene il loro rendimento sia legato al rendimento del fondo, senza garanzie di rendimenti minimi o di rimborso del capitale. Rimangono comunque prodotti assicurativi, infatti, perché l'assicuratore corre il rischio c.d. demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di un fondo o un indice) è comunque correlata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Da tale qualificazione, ne consegue quindi il relativo trattamento fiscale ex art. 96, comma 5bis, d.P.R. 917/1986. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96 comma 5bis 358. Esenzione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 139/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Chiametti Esenzione interessi e canoni corrisposti a soggetti UE – Concetto di beneficiario effettivo – Valenza dei certificati fiscali – Sussiste. È da qualificarsi quale “beneficiario effettivo” il soggetto: (i) il cui reddito venga ad esso imputato secondo la legge fiscale in cui risiede; (ii) che non abbia alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il proprio reddito ad altro soggetto, sulla base di una Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 178 obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto. La seconda circostanza deve essere oggetto di separata verifica che non deve competere al sostituto di imposta, il quale ben può assumere a tal riguardo come rilevante la certificazione fiscale rilasciata dal paese estero che ha dichiarato la sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti per beneficiare di regimi fiscali di favore, i quali hanno valenza probatoria vincolante. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26quater 359. Transfer pricing adjustment Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7 sentenza n. 464/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Saresella, Estensore: Bertolo I.R.E.S. – Transfer pricing adjustment – Verifiche di congruità ex post –Legittimità. La verifica della congruità dei corrispettivi delle operazioni tra imprese residenti e controparti estere correlate, secondo le linee guida dell’OCSE, può anche avvenire ex post, alla fine del periodo d’imposta, mediante l’emissione di fatture integrative o di note di variazione, al fine di adeguare i corrispettivi originariamente indicati a quelli del libero mercato. Infatti, il combinato disposto degli artt. 9 e 110 comma 7 del T.U.I.R, mentre codifica il principio secondo il quale i prezzi praticati da società tra loro correlate non possono essere inferiori al valore di mercato (e quindi al valore normale di cui all’art. 9 T.U.I.R.), rende ineludibile il principio inverso, e cioè l’adeguamento dei corrispettivi, in diminuzione, laddove essi siano ex ante superiori al detto valore medio. A tal fine, l’aggiustamento compensativo dei corrispettivi è stato previsto quale raccomandazione agli Stati membri dall’EU Joint Transfer pricing forum del 2014: il caso di specie soddisfa i requisiti in esso posti, sia in merito alla simmetricità delle posizioni delle due consociate, sia nella costanza dell’approccio nei vari periodi d’imposta che nella sussistenza di ragioni per cui non è possibile determinare ex ante il risultato. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 e art.110 comma 7 360. Interessi passivi a società estera Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 468/2018 del 2 febbraio 2018, Presidente: D’Andrea, Estensore: Pilello I.R.E.S. - Interessi passivi – Transfer pricing - Spread – Criteri di determinazione. La valutazione del valore di mercato degli interessi passivi corrisposti a società estera appartenente al medesimo Gruppo deve essere rispondente al disposto degli artt. 9 e 110 comma 7 T.U.I.R., nonché alle determinazioni dell’OCSE. Pertanto, nel caso di specie, la determinazione dello spread, da applicarsi al saggio di interesse in esame, deve esser rapportata al tasso di interesse “Eur IRS”, avuto riguardo al “rating” della ricorrente, al rischio di insolvenza ed al rischio di settore, mediante l’utilizzo del metodo del confronto dei prezzi –CUP, come consigliato dall’OCSE. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 e art.110 comma 7 361. Stabile organizzazione di banca estera Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 539/2018 del 5 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Zamagni Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 179 I.R.E.S. – Stabile organizzazione di banca estera – Interessi passivi – Deducibilità – Fondo di dotazione effettivo e figurativo – OCSE Capital Allocation Approach – Congruità – Irrilevanza. Al fine di poter dedurre gli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi con la sede centrale, la normativa interna italiana non impone alla stabile organizzazione di una banca estera di dotarsi di un fondo di dotazione adeguato (free capital ovvero fondo di dotazione effettivo che deve essere superiore al fondo di dotazione congruo o figurativo per evitare l’insufficienza di mezzi propri), poiché la stabile organizzazione non è un soggetto di diritto, ma una “fictio iuris” necessaria per ripartire il potere impositivo tra il Paese di residenza e quello di produzione del reddito. Peraltro, non sono nemmeno applicabili al caso di specie le norme in materia di trasfer pricing, poiché non contestate, così come i principi generali in materia di sottocapitalizzazione, poiché risulta dimostrata la rispondenza della quota parte di fondo di dotazione. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 comma 1, lett. e), 96 comma 5, 98, 151, 152, 153 e 162 362. Costi di pubblicità Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 574/2018 del 9 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Zamagni I.R.E.S. – Sponsorizzazione di associazione sportiva dilettantistica - Costi di pubblicità – Presunzione legale assoluta- Sussiste. I costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Associazione Sportiva Dilettantistica associata al CONI, la cui attività sportiva sia dimostrata, scontano una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, con esclusione dell’applicabilità del regime delle spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 90, comma 8 legge 289/2002. La loro deducibilità è soggetta al rispetto del limite annuo di euro 200.000, restando scelta insindacabile dell’imprenditore quale A.S.D. finanziare e quali siano gli elementi pubblicitari da contrattualizzare (borse, abbigliamento della squadra, striscioni pubblicitari in campo ecc.). (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108; l. 289/2002, art. 90 comma 8 363. Rimborso costi esplorativi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 598/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni I.R.E.S. – Giacimenti di idrocarburi - rimborso di costi esplorativi da stati esteri - Contributi pubblici – Provento - Sussiste – Sanzioni interne. Il rimborso dei costi esplorativi, finalizzati alla scoperta di giacimenti di idrocarburi, indipendentemente dalla realizzazione o meno di utili, disposto da Stati esteri ha natura di contributo pubblico, qualificato quale provento dall’art. 83 d.P.R. 917/1986, con applicazione degli IAS 12 e 20. La disciplina estera confusa, e nel caso di specie carente, non può essere invocata quale esimente dall’applicazioni delle sanzioni italiane, poiché la normativa interna risulta chiara al riguardo. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 83; Reg. CE 1606/2002 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 180 364. Rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 611/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Giucastro, Estensore: Innocenti I.R.PE.G. – Domanda di rimborso – Credito non riportato nelle dichiarazioni successive – Prescrizione decennale – Sussiste. La richiesta di rimborso per IRPEG può essere validamente presentata entro il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non ostando ad essa il mancato riporto del suddetto credito nelle dichiarazioni successive a quella in cui è sorto, né che esso non sia mai stato compensato o richiesto a rimborso, e neppure possono essere invocate dall’Ufficio limitazioni in ordine alla presentazione di dichiarazioni integrative ai sensi del d.P.R. 322/1998, non essendo ammissibile l’indebito arricchimento di un soggetto ai danni di un altro in pendenza del suesposto termine di prescrizione. (P.D.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.P.R. 602/1973, art.38 365.Onere probatorio Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1298/2018 del 23 marzo 2018, Presidente: D’Andrea, Estensore: Crisafulli Cartella di Pagamento – Credito per imposte estere – Controllo formale art. 36ter d.P.R. 600/1973 – Documentazione non prodotta – Utilizzabilità in giudizio – Non consentita. La documentazione che non è stata prodotta in sede di controllo formale ex art. 36ter del d.P.R. 600/1973, non può essere successivamente fornita in sede contenziosa, atteso che l’unica deroga al divieto posto dal comma 4 dell’art. 32 del d.P.R.600/1973, contenuta nel successivo comma 5, opera unicamente qualora il contribuente non abbia potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa allo stesso non imputabile. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 commi 4 e 5 366. Rimborso versamenti diretti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1306/2018 del 23 marzo 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Barone IRES – Versamenti – Rimborso – Prescrizione – Termine. Qualora l’eccedenza di versamenti diretti non venga riportata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso, come previsto nell’art. 4 del d.P.R. 42/1988, nel termine di 48 mesi dalla data del versamento, come previsto dall’art. 38 d.P.R. 602/1973, non trovando applicazione il più ampio termine di prescrizione decennale di cui all’art.. 2496 c.c.. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.P.R. 42/1988, art. 4; c.c., art. 2946 367. Costi deducibili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1423/2018 del 29 marzo 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Chiarenza Costi deducibili - Onere della prova – Consulenze professionali– Coerenza e congruità economica - Documentazione di supporto – Analisi. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 181 Grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei costi dedotti dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 109 del dpr. 917/86, occorrendo a tal fine produrre idonea documentazione, anche di natura extracontabile, a supporto delle ragioni e della coerenza economica delle operazioni commissionate. La mera contabilizzazione degli oneri accompagnata dalla produzione dei contratti e dalle attestazioni dei professionisti non può essere sufficiente, occorrendo a tal fine fornire la documentazione di natura tecnica e contrattuale necessaria per lo svolgimento di ogni specifica prestazione richiesta. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 368. Beni sequestrati Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza 1739/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Renna. Sequestro preventivo di beni – Redditi prodotti – Amministrazione Giudiziaria – Obbligo di versamento e dichiarazione – Sussiste. I redditi prodotti da beni oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 2sexies della legge 575/1965 in sede di procedimento penale, sono soggetti a tassazione anche se di provenienza illecita, in quanto il loro impiego da parte dell’Amministrazione Giudiziaria è lecito e dovuto in forza di legge. In attesa della destinazione finale dei beni, l’Amministratore giudiziario è tenuto in via provvisoria nei termini ordinari al versamento delle relative imposte e agli adempimenti dichiarativi. (F.M.) Riferimenti normativi: l. 161/2017, art. 19 369. Prezzi di trasferimento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2256/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata Transfer pricing – Accertamento basato su valutazioni discrezionali – Motivazione – Non sussiste. L’art. 110, comma settimo, del T.U.I.R. in tema di prezzi di trasferimento al valore normale di mercato costituisce norma antielusiva: spetta all’amministrazione finanziaria l’onere della prova circa lo spostamento all’estero di utili e/o redditi tassabili in Italia. È da ritenere nullo per difetto di motivazione l’accertamento dell’Ufficio che si fondi esclusivamente su valutazioni essenzialmente discrezionali, anziché su effettive e dimostrate violazioni di norme tributarie. (L.T.) Riferimenti normativi: d.P.R.. 917/1986, art. 110; l. 212/2000 370. Inerenza dei costi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2487/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Caterbi Inerenza all'attività di impresa – Lavori straordinari di ristrutturazione – Contratto di locazione immobiliare Al contribuente spetta l'onere di provare di aver sostenuto il costo, producendo la relativa documentazione relativa all'esborso; spetta altresì l'onere di provare che l'esborso è stato sostenuto in quanto relativo all'attività aziendale e pertanto necessario per la produzione del relativo reddito. Nel caso di specie, i lavori straordinari di ristrutturazione e Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 182 ampliamento, anche se eseguiti dal conduttore e non dal locatore, sono oneri per migliorare l'uso dell'immobile ove si svolge l'attività di azienda e quindi inerenti. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5 371. Aliquote di ammortamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2572/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Di Rosa, Estensore: Carfagna Aliquote di ammortamento – Impianto eolico – Componenti mobili ed immobili. È corretto distinguere le varie componenti (mobili ed immobili) di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica ed applicare per ciascuna di esse diversi coefficienti di ammortamento coerenti con la vita utile delle componenti stesse. (G.P.V.) 372.Garanzie Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2589/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Bertolo Commissioni per garanzie – Interessi passivi – Contratti di appalto – Natura finanziaria –Deducibilità. Nell'ambito di contratti di appalto internazionali è prassi diffusa fornire garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. La remunerazione di dette garanzie non ha natura finanziaria e perciò non può considerarsi interesse passivo, bensì una commissione per un servizio fornito dall'istituto bancario o dalla società di assicurazione. Il finanziamento presuppone che l'impresa si faccia dare a mutuo, con l'obbligo di restituire capitale e interessi, una somma per acquistare beni e servizi. Il contratto di garanzia atipica, invece, mira a pagare a terzi, a fondo perduto, un indennizzo a fronte di un inadempimento, talché l'impresa non consegue alcun finanziamento, né pertanto deve restituire alcunché, tanto meno interessi, salvo pagare alla banca o alla società di assicurazione che presta la garanzia un corrispettivo per aver pagato l'indennità. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96 373. Spese di riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 16/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Cerracchio, Estensore: Bussani Ires – Spese riqualificazione energetica – Immobili posseduti dall’impresa di qualsiasi categoria–locazione - Detrazione – Possibilità. Le detrazioni d’imposta in relazione agli interventi di riqualificazione energetica spettano ai titolari di redditi d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti e su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche se oggetto di locazione. (E.D.M.) Riferimenti normativi: d.m. 19/02/2007, art. 2 374. Spese riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 73/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Bussani Spese riqualificazione energetica – Detrazione – Immobili strumentali e locati – Sussiste - Immobili merce – Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 183 Il beneficio fiscale delle detrazione per spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito di impresa sugli immobili di tipo strumentale, anche se locati a terzi, qualora la locazione rientri nell’oggetto dell’attività di impresa; sono invece esclusi gli immobili “merce” destinati alla vendita. (R.Ro.) Riferimenti normativi: l. 296/2006 art. 1 commi 344/347; d.m. 19/02/2007, art. 2 375. Costi deducibili Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez.2, sentenza n.176/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Greco Ires – Costi cane da guardia – Deducibilità dal reddito di impresa – Sussiste. Le spese sostenute per il mantenimento di cani da guardia nell’ambito di una struttura industriale sono deducibili dal reddito di impresa potendo rientrare nei costi per la sicurezza dell'impianto e si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, secondo il comma 5 dell'articolo 109 del d.P.R. 917/1986. Pertanto, il costo per un cane da guardia è deducibile in quanto suscettibile di essere riferito all'attività dell'impresa e quindi nell'interesse del suo programma economico sia pure in via soltanto indiretta. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109, comma 5 376. Associazioni sportive dilettantistiche Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 219/2018 dell’11 giugno 2018, Presidente: Soprano, Estensore: Vitelli Associazione sportiva dilettantistica – Ente non commerciale – Sussiste. In tema di enti non commerciali, per determinarne la perdita della relativa qualifica non basta la convocazione verbale dell'assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all'assemblea di una associazione sportiva dilettantistica. Con riferimento al principio di democraticità si può affermare che la violazione di esso presuppone una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita ed accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. L'eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del d.P.R. n. 917/1986 quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l'Amministrazione finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale. L'art. 149, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 149, commi 1 e 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 184 IRPEF 377. Ristretta compagine sociale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 167/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente ed Estensore: Giordano Irpef - Società a ristretta base societaria - Presunzione utili in capo ai soci. Nel caso di società di capitali a ristretta base societaria, qualora siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione (relativa) di attribuzione “pro quota”, nel periodo di imposta di riferimento, ai soci degli utili stessi, con inversione dell’onere della prova a carico dei soci tenuti a provare di non avere percepito utili extracontabili ovvero che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti. (I.P.) 378. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 174/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey Detrazione fiscale – Interventi di riqualificazione energetica – Finalità - Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo – Adempimenti. La detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica ha una finalità sociale, rappresentata dall’incentivo del risparmio energetico e, per tale ragione, la suddetta agevolazione riguarda, da un punto di vista oggettivo, le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale; da un punto di vista soggettivo, le persone fisiche, imprenditori e non, e società. Pertanto, può beneficiare della relativa detrazione il contribuente che ne ha sostenuto la spesa e ha svolto gli adempimenti formali e sostanziali, di cui all’art. 4 e ss. D.m. 19 febbraio 2007, idonei a certificare che l’intervento eseguito abbia determinato un effettivo risparmio energetico. (I.P.) 379. Plusvalenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 254/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Zevola Irpef – Plusvalenza – Cessione fabbricato – Demolizione futura. La vendita di un'area già edificata non può rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. 917/1986, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito di cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Ai fini dell'applicabilità di detta norma rileva la destinazione edificatoria originariamente conferita in sede di pianificazione urbanistica ad un'area non edificata. Da ciò discende che la demolizione di un fabbricato già esistente, non riqualifica il terreno come suscettibile di potenzialità edificatoria (potenzialità già posseduta). (M.Gl.) 380. Rimborso spese Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 337/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia Irpef – Redditi diversi – Rimborso spese senza documentazione a supporto – Sussistenza. Ai sensi dell’art. 67 comma 2 del Tuir, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Pertanto, qualora il contribuente abbia predisposto un prospetto relativo ai rimborsi chilometrici senza il Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 185 supporto della relativa documentazione, questo non costituisce una prova e legittima l’Ufficio alla ripresa a tassazione, come redditi diversi, dei compensi erogati al contribuente, considerati tali in mancanza di valida documentazione comprovante che quanto ricevuto era dovuto a titolo di rimborso spese di viaggio. (A.F.J.O.) 381. Errore materiale e contratto di associazione in partecipazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò I - Irpef – Dichiarazione dei redditi – Errore materiale – Inapplicabile. II - Irpef – Associazione in partecipazione di uno stretto congiunto – Qualificazione apporto. I - La indicazione in dichiarazione di un reddito (i.e. utile dell’associazione in partecipazione) inferiore di un terzo rispetto a quello effettivamente conseguito non può qualificarsi quale errore materiale, poiché riverbera effetti sostanziali sul calcolo delle imposte. II - Nel contratto di associazione in partecipazione l’attribuzione di quote di utili trova giustificazione nell’attività apportata dall’associato, il quale non può rientrare nella cerchia degli stretti congiunti del contribuente. Infatti, nel caso in cui l’associato sia uno stretto congiunto del contribuente, l’apporto dello stesso non viene valorizzato quale costo ma quale contributo incrementativo del reddito, alla luce dei vincoli di solidarietà familiare che ne derivano. Conseguentemente, il contratto di associazione in partecipazione intervenuto con il padre del contribuente non dà diritto alla deducibilità, quale costo, dei compensi di lavoro pattuiti nel contratto. (C.Ro.) 382. Deducibilità contributi volontari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 420/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis Irpef – Base imponibile – Contributi volontari – Imposta sostitutiva – Mancato Assoggettamento – Deducibilità – Non spetta. Ai fini Irpef, la deducibilità in capo al dipendente dei contributi volontari versati dal datore di lavoro per conto del suddetto nell’ambito di un programma di incentivazione all’esodo è condizionata al loro assoggettamento ad imposizione sostitutiva. (A.Tu.) Riferimenti normativi: d.lgs. 47/2000, art. 13 383. Ripartizione degli utili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 433/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino Irpef – Ripartizione degli utili – Cessione della propria quota prima dell'approvazione del rendiconto. Qualora un socio, nel corso dell'esercizio sociale, trasferisca la sua quota di partecipazione ad altri, il primo non ha diritto agli utili poiché la loro acquisizione non si verifica in maniera continuativa ed uniforme nel tempo, ma solo con l'approvazione del rendiconto. Di converso, il diritto a percepire l'intera quota degli utili è del cessionario che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto. (M.Gl.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 186 384.Oneri deducibili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 625/2018 del 14 febbraio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido Impresa familiare – Contributi previdenziali – Collaboratori familiari – Rivalsa obbligatoria – Deducibilità – Non sussiste. L’imprenditore titolare di impresa familiare è tenuto al versamento dei contributi previdenziali dovuti in “quota fissa” dai collaboratori familiari nei confronti dei quali deve esercitare la rivalsa. Di conseguenza il titolare non può dedurre ai fini dell’Irpef dovuta l’ammontare dei contributi versati per i collaboratori familiari. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 385. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 777/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Bussani Detrazione fiscale – Interventi di riqualificazione energetica – Ambito di applicazione soggettivo – Condizioni. Le detrazioni d’imposta concesse, ai sensi dell’art. 1, co. 344-349 della L. n. 296/2006, in relazione a spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, si risolvono in un beneficio esteso ai soggetti titolari di reddito di impresa, il cui accesso non è subordinato né alla strumentalità del bene oggetto di riqualificazione, né alla destinazione per vendita o locazione degli immobili in questione. (G.S.P.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1, commi 344-349; d.m. 19 febbraio 2007, art. 2 386. Detrazioni Irpef Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1168/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio Recupero patrimonio edilizio – Detrazioni – Spettanza – Principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La contestazione, da parte dell’Ufficio, del diritto alla detrazione dei costi dei lavori di ristrutturazione previsto dall’art. 1 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recante “Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”) deve sostanziarsi in una negazione dell'esistenza del presupposto sostanziale del riconoscimento del diritto medesimo e non può essere fondata esclusivamente sull’inadempimento di un obbligo meramente formale. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, seppur in materia di IVA, la detrazione fiscale deve essere riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand'anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, punto 62 e giurisprudenza ivi citata; 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, punto 58 e giurisprudenza ivi citata; 15 settembre 2016, Barlis 06 e Autoridade Tributaria e Aduaneira, C- 516/14, punto 49). Sulla base di quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE, quindi, qualora ricorrano le condizioni sostanziali per il diritto alla detrazione, esso non può essere contestato se alcuni obblighi documentali non siano stati adempiuti, ancorché nello stesso tempo dette violazioni debbano comunque essere, in via di principio, sanzionate (28 luglio 2016, C-332/15). Il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea assume portata generale sancendo la prevalenza della sostanza sulla forma ogniqualvolta l’ordinamento tributario prescriva obblighi formali privi di valenza sostanziale. (M.F.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 187 387. Doppia imposizione per assegno di mantenimento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1660/2018 del 13 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi Assegno di mantenimento – Doppia imposizione – Convenzione con gli Stati Uniti – Residenza persone fisiche. Al fine di verificare se l’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex marito italiano (ed ivi residente) sia assoggettabile ad imposizioni e qualora il percipiente opponga di non essere residente in Italia, la convenzione stipulata con gli Stati Uniti (Legge n. 20/2009), volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, fissa una disciplina speciale che si sostituisce a quella generale. La convenzione prevede che gli assegni alimentari per il coniuge siano imponibili solo nello Stato di residenza del ricevente. In caso di doppia residenza, la convenzione stabilisce il criterio di abitazione permanente e - in caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati – il soggetto è considerato residente nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). (D.D’A.) Riferimenti normativi: l. 20/2009 388. Emolumenti variabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1864/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti Irpef – Emolumenti variabili – Applicazione dell’addizionale regionale Irpef – Presupposto di imposta – Retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa – Sussiste. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, d.l. 78/2010, l’applicazione dell’addizionale regionale Irpef con aliquota del 10% opera nel caso in cui l’ammontare della retribuzione variabile del lavoratore supera di un triplo l’ammontare di quella fissa. Unicamente al verificarsi di tale presupposto inderogabile, la base imponibile sarà costituita dalla differenza tra l’intero importo della retribuzione variabile e la retribuzione fissa. Pertanto, il comma 2bis aggiunto dal d.l. 98/2011 non amplia i presupposti di applicazione dell’addizionale regionale nel senso che detto prelievo troverà applicazione al ricorrere del requisito di cui al comma 1. (D.P.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 33 commi 1 e 2bis 389. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1873/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Fazzini Irpef – Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica – Onere probatorio – Dimostrazione dell’utilizzo dell’immobile da parte del soggetto che effettua gli interventi di riqualificazione – Non sussiste. Dall’esame della disciplina in tema di agevolazioni fiscali connesse agli interventi di riqualificazione energetica non emerge il requisito secondo cui per poter beneficiare delle detrazioni Irpef in esame, il soggetto che effettua gli interventi agevolabili debba coincidere con l’utilizzatore dell’immobile interessato dalla riqualificazione. L’interpretazione restrittiva resa in tal senso dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008 non è conforme alla ratio della norma in esame, individuabile nell’intento del legislatore di incentivare, mediante agevolazioni fiscali, gli Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 188 interventi di riqualificazione energetica, indipendentemente dal tipo di immobile e dal tipo di rapporto che chi effettua l’intervento abbia con l’immobile sul quale l’intervento è effettuato. (D.P.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 commi 344, 345 e 346 390. Doppia imposizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1877/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido Irpef – Società di capitali a ristretta base societaria – Imputazione per trasparenza – Doppia imposizione – Sussiste. È illegittima la pretesa recata da un atto impositivo con il quale l’Amministrazione finanziaria dispone l’imputazione per trasparenza in capo al socio persona fisica del maggior reddito accertato a mezzo di altro autonomo atto impositivo nei confronti di una società a responsabilità limitata. La tesi dell’Ufficio condurrebbe ad una fattispecie di doppia imposizione economica, dacché, i medesimi redditi risulterebbero, dapprima, assoggettati ad Ires in capo alla società e successivamente, assoggettati ad Irpef in capo al socio, seppur in assenza di distribuzione. (D.P.) 391. Plusvalenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1897/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Gravina, Estensore: Di Mario Irpef – cessione immobile – Presunto maggior corrispettivo – Plusvalenza – Valore ai fini dell’imposta di registro – Presunzione – Non sufficiente. L’art. 5 del d.lgs. n. 147/2015, al comma 3, nel fornire interpretazione autentica degli artt. 58, 85 e 86 TUIR, stabilisce che per le cessioni di immobili l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. La norma ha carattere interpretativo e conferma che l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento finalizzati al recupero delle imposte sui redditi solo sulla base della presunzione che il prezzo di vendita corrisponde puramente e semplicemente al valore ai fini dell’imposta di registro, ma dovrà fondarsi su elementi ulteriori. (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 58, 68, 85 e 86; d.lgs. 147/2015, art. 5 392. Interessi relativi a mutui Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1910/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Irpef – Redditi di capitale – Interessi su finanziamento estero – Ritenuta – Requisiti. Ai fini della tassazione degli interessi su finanziamento, la necessità dell’effettiva corresponsione degli stessi, sui quali operare poi la ritenuta d’acconto, è sancita sia dall’art. 45, secondo comma, prima parte, del TUIR (in ambito nazionale), sia nella normativa internazionale applicabile alla fattispecie in questione (art. 11 della Convenzione Ocse e art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 143/2005). In entrambi i casi infatti si fa riferimento all’effettivo pagamento degli interessi come presupposto impositivo degli stessi (nel caso di specie, l’Ufficio aveva contestato l’omessa ritenuta da parte di una società residente sugli interessi correlati ad un finanziamento concesso dalla capogruppo di diritto olandese e poi ceduti ad una società residente in Francia, i quali erano stati solo accantonati, ma non effettivamente corrisposti, ritenendo che secondo la Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 189 normativa italiana, ritenuta applicabile alla fattispecie, non sarebbe previsto quale fonte esclusiva dell’obbligo di imposta la corresponsione degli interessi). (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 45; d.P.R. 600/1973, art. 26; d.lgs. 143/2005, art. 3 393. Trattamento Fine Rapporto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1959/2018 del 27 aprile 2018, Presidente e Estensore: Gravina Irpef – T.F.R.– Regime imponibile. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli art. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 l. 26 settembre 1985 n. 482. (G.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 16; l. 482/1985, art. 6 394. Detrazione per risparmio energetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1989/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti Irpef – Lavori di ristrutturazione attraverso parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto di sagoma e volumetria - Detrazione per risparmio energetico –Spetta. La detrazione Irpef del 55% relativa a interventi tecnici per risparmio energetico spetta anche nel caso di ristrutturazione attuata, mediante parziale demolizione di unità abitative preesistenti e ricostruzione delle stesse, nel rispetto di sagoma e volumetria. In questo caso, infatti, si è in presenza di ristrutturazione e non di realizzazione di nuovo edificio. In questa ultima ipotesi si verterebbe solo se all’esito dei lavori ne risultasse un organismo edilizio integralmente diverso da quello preesistente per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione (conf. Cass. 40173/2006). (A.Bo.) 395. Residenza fiscale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2019/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido Residenza fiscale – Iscrizione AIRE– Esclusione residenza fiscale italiana – Non sussiste. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente è sufficiente per conferire la residenza fiscale al contribuente, mentre la sua cancellazione e l'iscrizione nel registro AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio e/o la residenza fiscale italiana, in quanto questi ultimi possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cass. n. 14434/2010 e 6598/2013). In tema d'imposte sui redditi, il d.P.R. 917/1986, art. 2, comma 2, individua, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 190 principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cass. 10179/2003). (N.B.) 396. Reddito di locazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2070/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Irpef – Canoni di locazione diversi da uso abitativo non percepiti – Reddito imponibile – Sussiste – Inapplicabilità disciplina speciale per il caso di sfratto per morosità – Risoluzione consensuale del contratto di locazione - Irretroattiva. I canoni di locazione su un immobile diverso da quello abitativo non percepiti per morosità costituiscono in ogni caso reddito tassabile ai sensi dell’art. 26, comma 1, primo periodo, del d.P.R. 917/1986, poiché ciò che assume rilevanza è che il locatore sia titolare di un diritto reale; l’eventuale risoluzione consensuale non ha efficacia retroattiva, salva diversa volontà delle parti per effetto dell’art. 1458, primo comma, c.c.. La documentazione attestante l’avvenuto sfratto per morosità non trova applicazione alle ipotesi di immobile locato a uso diverso da quello abitativo per espressa previsione contenuta nell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 917/1986 (nella fattispecie controversa, la retroattività della pretesa risoluzione è inequivocabilmente contraddetta dal decreto ingiuntivo che il locatore ha chiesto e ottenuto nei confronti della società conduttrice per il pagamento dei canoni insoluti). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 1, c.c., art. 1458 comma 1 397.Oneri deducibili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2083/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Vicuna Irpef – Oneri deducibili – Termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può esercitare il controllo – Rateazione oneri – Illegittima estensione del termine entro cui esercitare il potere di controllo. L’Amministrazione finanziaria può disconoscere il diritto del contribuente di usufruire del beneficio fiscale (nel caso di lite la detrazione delle spese sostenute per il recupero edilizio) non oltre il 31 dicembre del quarto anno (dal 1° gennaio 2016 quinto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L’Ufficio deve verificare la spettanza del diritto soltanto nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta, non assumendo alcuna rilevanza la rateazione della stessa. Affermare il contrario significherebbe consentire all’Agenzia delle Entrate di esercitare il potere di controllo oltre il termine di legge. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36ter e 43; d. P.R. 602/1973, art. 25 comma 1, lett. b); l. 212/2000, art. 10 398. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2271/2018 del 18 maggio 2018, Presidente e Estensore: Izzi Irpef – Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica – Onere probatorio – Dimostrazione della effettiva riduzione dei consumi in capo all’impresa – Non sussiste. Nessuna disposizione subordina la possibilità di usufruire della detrazione ai fini Irpef di cui all’art. 1, comma 344, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 delle spese relative ad Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 191 interventi di riqualificazione energetica di edifici alla dimostrazione del fatto che dall’intervento di risparmio energetico consegua un’effettiva riduzione dei consumi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, potendo l’intervento riguardare anche beni strumentali all’attività e non generare quindi un vantaggio diretto per l’impresa. (A.Pe.) Riferimenti normativi: l. 292/2006, art.1 comma 344 399. TFR maturato su lavoro prestato all’estero (Francia) Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2670/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani TFR riferibile ad attività di lavoro svolta all’estero (Francia) – Convenzione contro le doppie imposizioni – Natura del TFR – Assoggettamento a tassazione in Italia – Non rileva. Il TFR erogato ad un soggetto fiscalmente residente in Italia al momento della corresponsione ma riferibile ad una attività lavorativa dallo stesso prestata in altro paese del quale risultava anche fiscalmente residente non è da assoggettare a tassazione in Italia bensì in detto paese. Il TFR ha natura di retribuzione, seppure differita nel tempo, e, pertanto, le regole di tassazione di tale reddito ove involgano questioni di possibile doppia imposizione tra l’Italia ed un paese estero sono regolate, ove presenti, dalle norme convenzionali ed in particolare dall’articolo 15 dedicato al trattamento fiscale del lavoro dipendente. L’indennità di fine rapporto percepita dal contribuente è da sottoporre a tassazione nello Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta ove ne sia dimostrata anche la residenza fiscale negli anni oggetto di contestazione a nulla valendo la pretesa tassazione in Italia in quanto paese di residenza al momento della relativa percezione. (S.L.) 400. Locazione di immobile per uso non abitativo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2799/2018 del 19 giugno 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Malacarne Locazione di immobile per uso non abitativo – Obbligo dichiarativo – Sussiste – Clausola risolutiva espressa – Operatività – Impulso di parte – Sussiste. Sussiste l’obbligo di inserire nella propria dichiarazione dei redditi i canoni pattuiti per la locazione di un immobile per uso non abitativo, anche se non effettivamente percepiti, in quanto ciò che rileva è soltanto la vigenza del contratto di locazione e non l’effettiva percezione dei corrispettivi. La presenza di una clausola risolutiva espressa non è sufficiente per esimere il contribuente da tale obbligo, considerato che la stessa non opera automaticamente, ma solo su istanza della parte che vi ha interesse (nel caso di specie, il locatore ha ammesso di non avere azionato tale previsione contrattuale e, quindi, di non aver risolto il contratto di locazione, il quale, di conseguenza, era in essere anche per il periodo di imposta oggetto di accertamento). (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 401. Imposte all’estero Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2843/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Russo, Estensore: Ocello Imposte estere – Credito di imposta – Pagamento – Titolo definitivo – Prova – Certificazione estera – Legalizzazione – Necessità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 192 Il pagamento a titolo definitivo delle imposte all’estero ne comporta la detraibilità a titolo di credito di imposta. In tal caso, non rileva il periodo di imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione rilasciata dallo Stato straniero e richiesta dalla Pubblica amministrazione come prova del versamento del tributo estero, venendo in considerazione unicamente la definitività del pagamento. Peraltro, la certificazione estera, per avere validità probatoria, deve essere legalizzata, ossia deve permettere all’Amministrazione finanziaria di verificare se il documento sia stato rilasciato dall’autorità straniera competente, nel rispetto delle leggi del Paese estero e se il funzionario che lo ha firmato sia abilitato. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165 402. Deducibilità spese mediche Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2872/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella Irpef – Deducibilità spese mediche – Assistenza a familiare portatore di handicap – Certificazione medica – Attestazione dello stato di “grave handicap” – Requisiti. L’art. 10, comma 1, lett. b), T.U.I.R. prevede il diritto alla deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti per spese mediche e di assistenza a soggetti portatori di gravi invalidità, come identificati dall’art. 3, legge n. 104/1992. Non può disconoscersi il diritto alla deducibilità delle spese in questione per il fatto che la certificazione medica prodotta dal contribuente risulti priva del riferimento alla predetta legge e che sia rilasciata da una commissione medica diversa da quella istituita ai sensi dell’art. 4, l. n. 104, citata, ove la certificazione prodotta attesti con chiarezza la gravità della patologia che rende invalido il soggetto cui tali spese si riferiscono. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. b) 403. Tassazione in base a rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2985/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero Immobile commerciale – Risoluzione contratto di locazione – Canone non percepito – Tassazione in base a rendita catastale. Il criterio di quantificazione dell’imponibile Irpef sulla base del canone di locazione di un immobile commerciale, in luogo della tassazione fondata sulla rendita catastale, può operare solo in costanza del contratto di locazione, in virtù del quale sorge in capo al proprietario il diritto alla percezione del canone e fintanto che la locazione non sia cessata o non si verifichi alcuna causa di risoluzione della stessa. Il riferimento al reddito locativo, pertanto, non sarà più applicabile a far data dalla risoluzione del contratto anche in virtù del principio Costituzionale di cui all’art. 53 Cost. secondo cui è ingiustificata la soggezione ad imposizione tributaria di una ricchezza pacificamente non conseguita. (M.Le.) 404. Euroritenuta Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 127/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente e Estensore: Maggipinto IRPEF – Omessa compilazione quadro RW – Rimborso euroritenuta – Non spetta. Non è riconosciuto il credito d’imposta pari all’euroritenuta applicata dalla banca svizzera al soggetto che non ha indicato i redditi prodotti all’estero nella propria dichiarazione dei Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 193 redditi e che non ha autorizzato l’agente pagatore svizzero a comunicare allo Stato Italiano i capitali detenuti nello Stato extra UE. (F.Gh.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art 165 comma 8 405. Indennità risarcitorie Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 162/2017 del 6 aprile 2018, Presidente: De Pretis, Estensore: Diana IRPEF– Professionista – Fatti colposi – Indennità risarcitorie – Deduzione - Ammessa. Le indennità risarcitorie, corrisposte dall’esercente attività professionale per fatti colposi a lui imputabili nell’ambito della propria attività, si configurano come rischio connesso all’esercizio dell’attività stessa e possono essere ricondotte tra le spese deducibili di cui all’art. 54 del TUIR. (F.Gh.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.54 406. Concorrenza reddito mancato incasso Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 193/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris IRPEF – Redditi da locazione immobile – Mancato incasso – Mancata convalida di sfratto – Concorrenza reddito. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo, se non percepiti, concorrono a formare il reddito se il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore non è concluso. (V.Gu.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 1 407. Plusvalenze da cessione terreni Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 339/2018 del 18 giugno 2018, Presidente: Oldi, Estensore: Rustico Plusvalenza cessione terreni edificabili – Presenza fabbricati – Irrilevanza della plusvalenza – Sussiste. La cessione di un terreno con insistente fabbricato da demolire, pur se il terreno è edificabile, va trattato, ai fini della plusvalenza, come cessione di immobili e non di terreni edificabili. (S.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 408. Plusvalenza Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 69/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Perini Fabbricato da demolire - Cessione - Contestazione della causa reale del contratto – Riqualificazione come cessione di terreno edificabile – Immobile censito nel catasto fabbricati – Demolizione futura – Non rileva. In tema di cessione di fabbricato da demolire rileva il censimento dello stesso al catasto fabbricati: l’eventuale demolizione futura rispetto all’atto è rimessa alla potestà dell’acquirente e non del cedente. Ai fini delle imposte indirette è considerata cessione di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 194 fabbricato che non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile ai fini delle imposte dirette. (C.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma1b 409. Canoni di locazione Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 339/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente e Estensore: Maddalo Canoni di locazione non percepiti – Redditi dei fabbricati. In tema di contratti di locazione ad uso diverso dall’abitazione, i redditi sono imponibili ai fini irpef finché il contratto risulta essere in vita, quand’anche i canoni non risultano percepiti e fino a che non intervenga la risoluzione del contratto stesso ovvero si definisca il procedimento per convalida di sfratto. (G.Pr.) 410.Movimentazioni conti soci Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 26/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Dell’Aringa, Estensore: Coltro Movimentazioni sui conti intestati ai soci – Riferibilità alla società. – Sussiste. La regola per cui le movimentazioni sui conti bancari si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti. I conti devono ritenersi riferibili alla società in presenza di alcuni elementi sintomatici come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. L’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie non è necessaria quando la documentazione sia stata rinvenuta nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa. L’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie non necessita di motivazione in quanto esplicando una funzione organizzativa ed avendo natura di atto meramente preparatorio non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo. (C.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n.7 e art. 33; d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2, e art. 52; l. 241/1990, art. 3 comma 1; l. 212/2000, art. 7 411. Rimborso forfettario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 434/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: De Lillo, Estensore: Schiavini Irpef – Lavoro dipendente - Reddito assimilato - Rimborso forfettario – Distacco presso terzi - Imponibilità – Sussiste. È reddito assimilato al lavoro dipendente il rimborso forfettario per l’uso dell’autoveicolo proprio, per giornata e nel territorio comunale, corrisposto al lavoratore da un’impresa terza, presso la quale il proprio datore di lavoro gli comandò di esperire l’attività lavorativa, in forza della sua qualifica di agente di Polizia locale. Conseguentemente il detto reddito sconta l’IRPEF ai sensi dell’art. 50, lett. b), d.P.R. 917/1986. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 50 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 195 412. Credito d’imposta per imposte assolte all’estero Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 626/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Fugacci. I.R.P.E.F. – Credito d’imposta per imposte assolte all’estero - Definitività del pagamento imposte estere – Decadenza – Non prevista – Prescrizione - Termine decennale – Sussiste. Nel caso in cui le imposte assolte all’estero, per un reddito ivi percepito, siano state pagate a titolo definitivo, il credito d’imposta ad esse relativo può essere esercitato nella dichiarazione dei redditi da presentarsi entro il termine di prescrizione decennale (nel caso di specie, nel rigo PL54 del mod. 730). Infatti, per effetto del nuovo art. 165 T.U.I.R. è stata abrogata la previgente disposizione dell’art. 15, comma 4 T.U.I.R., con la quale si imponeva l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il credito era sorto, a pena di decadenza. Conseguentemente, la cartella di pagamento emessa in base all’art. 36ter d.P.R. 600/1973 in violazione del detto principio deve essere annullata. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165; d.P.R. 600/1973, art. 36ter; c.c., art. 2946 413. Imposte versate all’estero Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1260/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Salvo Imposte pagate all’estero – Credito d’imposta – Esercizio della detrazione – Termine. Il credito d’imposta per imposte versate all’estero può essere detratto in un’annualità successiva a quella di versamento di dette imposte ed è soggetto alla prescrizione ordinaria ex art. 2496 c.c., atteso che l’art. 165 del d.P.R. 917/1986, nella sua nuova formulazione, non contiene alcuna previsione di decadenza in caso di mancata richiesta della detrazione nel periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R.917/1986, art. 165; c.c., art. 2496 414. Locazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1316/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Moroni Conduttore immobile - Accollo spese ristrutturazione – Canone di locazione – Assoggettabilità ad imposta- Sussiste. L’accollo da parte del conduttore delle spese di ristrutturazione dell’immobile, in luogo della corresponsione del canone di locazione, non impedisce l’assoggettamento a tassazione degli importi risultanti dal contratto di locazione - costituendo altresì una diversa modalità di corresponsione del canone medesimo - poiché, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 917/1986, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente indipendentemente dal verificarsi dei redditi stessi e, nel caso di specie, dal momento di effettiva percezione del canone. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 196 415. Detrazione oneri Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1609/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Garghentino Irpef – Detrazione lavori risparmio energetico – Lavori effettivamente eseguiti – Errori formali procedura – Non pregiudicano il beneficio. Il contribuente che con il supporto anche documentale dimostri che i lavori di risparmio energetico sono stati effettivamente eseguiti e che le spese indicate al riguardo sono state parimenti effettivamente sostenute ha diritto di usufruire della detrazione beneficio. Dovendo prevalere, all'esito della istruttoria in sede giudiziaria, le risultanze sostanziali sulle mere formalità di attuazione del richiesto beneficio, atteso che le questioni meramente formali, in mancanza di previsioni normative che con riferimento alle medesime pregiudichino espressamente il beneficio fiscale richiesto non possono comportare che venga negato un diritto che risulti nella sostanza spettante. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter 416. Locazione Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 21, sentenza n. 1665/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Davigo Redditi da locazione – Tardiva registrazione della transazione risolutiva del contratto di locazione – Efficacia ex tunc - Sussiste. La tardiva registrazione del contratto di locazione di immobili o della sua risoluzione transattiva, è ammessa e produce i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, essendo riconosciuta alla registrazione tardiva un valore di sanatoria “per adempimento” (Conf. Cass. SS.UU. sent. n. 23601/2017). (F.M.) Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 346 417. Attività finanziarie Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza 1809/2018 del 23 aprile 2018, Presidente e Estensore: Roggero Redditi di capitale – Impiego di capitale in attività finanziarie detenute all’estero – Natura dell’attività finanziaria - Contratti unit linked in cui il rendimento del capitale dipende dalla durata di vita del sottoscrittore, senza un rendimento minimo – Contratto di capitalizzazione – Non sussiste – Polizza assicurazione sulla vita – Sussiste – Tassabilità al momento della scadenza o del riscatto - Consegue. Le attività finanziarie che comportano l’impiego di capitale senza un rendimento minimo e il cui pagamento è funzionale alla durata della vita del sottoscrittore, sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione, polizze vita da assoggettare a tassazione soltanto alla scadenza o al riscatto. (F.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 44 e 45 418. Contributi previdenziali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2511/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correra Contributi previdenziali –Collaborazione domestica – Datore di lavoro – Familiare a carico – Sostenimento della spesa – Deducibilità – Compete. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 197 Il contribuente è legittimato a dedurre gli oneri contributivi di cui alla lettera e) comma 1 art. 10 TUIR, sostenuti per i prossimi congiunti fiscalmente a suo carico, secondo il disposto del secondo periodo della norma, così come potrà dedurre – fino all'importo di euro 1.549,37 – i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sostenuti per un familiare a carico. Il contribuente dovrà dimostrare di aver sostenuto l'onere dedotto nella misura consentita, in relazione ad un rapporto previdenziale con una persona addetta ai servizi domestici, instaurato con un familiare a carico. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 2 419. Infermità mentale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2531/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Barbata Contribuente con infermità mentale – Omessa dichiarazione – 90 giorni dalla scadenza ordinaria - Amministratore di sostegno. Al contribuente che versa in condizioni di infermità mentale e non è capace di intendere e di volere non possono essere irrogate sanzioni viste le sue effettive capacità in ordine agli obblighi fiscali. Inoltre, tale particolare stato va riconosciuto anche in ordine al momento della presentazione della dichiarazione; per cui il termine dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria va computato in relazione al momento in cui il contribuente – e per esso l'amministratore di sostegno – ha avuto effettiva conoscenza degli effettivi adempimenti fiscali da compiere. (G.P.V.) 420. Ristrutturazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2542/2018 del 4 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zamagni Ristrutturazione – Detrazione – Recupero di un sottotetto – Aumento di volumetria. In caso di ristrutturazione di un sottotetto con aumento della volumetria, la detrazione IRPEF per il recupero del sottotetto è spettante per la parte relativa al volume originario. Deve invece escludersi che spettino per l'intero sottotetto in considerazione del pacifico aumento di volumetria. La circostanza che la legge regionale classifichi comunque come ristrutturazione gli interventi che determinino aumento di volumetria per l'adeguamento alle altezze minime richieste, non toglie che tale aumento sia effettivamente intervenuto. (G.P.V.) Riferimenti normativi: l.r. 12/2005, art. 64 comma 2 421.Omesso versamento ritenute d’acconto Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 18/2018 del 6 febbraio 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Lamberti Irpef – Omesso versamento ritenuta d’acconto effettivamente operata – Solidarietà del sostituito – Non sussiste. In caso di mancato versamento delle ritenute a titolo di acconto da parte del sostituto d’imposta qualora l’imposta sia stata effettivamente trattenuta, non sussiste ulteriore obbligazione del sostituito, che verrebbe altrimenti a pagare due volte l’imposta svilendo il principio di capacità contributiva (la decisione si pone in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità). (E.D.M.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 198 Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 35; Cost., art. 53 422. Presunzione somme a mutuo Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 126/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Ferrari Versamenti soci – Presunzione somme a mutuo –Onere a carico dell’Ufficio – Sussiste. La presunzione legale di cui all'art. 46 del Tuir, che prevede che "le somme versate alle società commerciali ed agli enti di cui all'art. 73 comma 1, lettera b) dai loro soci o partecipanti, si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulti che ilversamento è stato fatto ad altro titolo", opera solo nei confronti dei soci; per i terzi non soci non opera la predetta presunzione legale, spettando all'Ufficio provare che i versamenti effettuati da non soci siano fruttiferi. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 46 e 73 comma 1 lett. b) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 199 IVA 423.Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 125/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà Contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti – Disegno criminoso – Sussiste. Per controbattere l’accusa di aver partecipato alla realizzazione del disegno criminoso di acquisire dei crediti iva fittizi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, occorre provare l’effettività delle operazioni contestate. A tal riguardo, il ricorrente deve produrre tutta la documentazione riguardante la fase di ricerca del fornitore, quella delle trattative, dell’accordo dell’esecuzione, attraverso copie di fax e o di email, nonché documenti di malleva che coprano dal rischio prodotto. (F.Ins.) 424.Operazioni oggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 161/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Izzi Iva – Operazioni oggettivamente inesistenti – Obbligo di pagamento Iva – Diniego di detrazione Iva. Il principio di neutralità implica che la detrazione sia concessa per l’imposta che il soggetto passivo ha subito in via di rivalsa, a fronte di un addebito da parte di un suo fornitore, solo qualora il bene acquisito o il servizio utilizzato siano stati impiegati per l’effettuazione di un’operazione imponibile “a valle”, ossia di un’operazione rientrante nell’ambito delle attività d’impresa/dell’esercizio di arti e professioni svolta dal committente che non sia cliente finale/consumatore. Ne consegue che, in caso di operazioni fittizie, venendo meno il meccanismo di funzionamento dell’imposta, deve ritenersi legittimo e ragionevole il diniego di detrazione Iva, nonché l’obbligo di pagamento in capo al cedente o prestatore dell’Iva ex art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972. (I.P.) 425.Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 162/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti Iva – Frode carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione Iva – Onere della prova. La frode carosello, attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impone all’Amministrazione finanziaria di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del cessionario. La suddetta connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di cartiera del cedente, incombendo poi sul cessionario, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova di elementi di segno contrario. È quindi il contribuente tenuto a provare di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’Iva versata (nel caso di specie, il sistematico utilizzo dei contanti per il regolamento delle transazioni di elevatissimi importi e la connotazione fraudolenta di tutti quanti indistintamente i fornitori esaminati sono stati ritenuti elementi presuntivi idonei a Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 200 ritenere provata la consapevolezza/connivenza del contribuente circa la condotta illecita dei suoi cedenti apparenti). (I.P.) 426. Dichiarazione d’intento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 209/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino; Estensore: Colavolpe IVA – Esportatore abituale – Dichiarazione d’intento – Trasmissione tardiva – Favor rei – Sanzione in misura fissa. Il principio del “favor rei” trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria; pertanto, in tema di sanzione per tardiva trasmissione della dichiarazione d’intento, non essendosi verificata alcuna evasione d’imposta ed essendo sopravvenuta modificazione della disciplina previgente che ha posto l’obbligo in capo all’esportatore abituale, e non più in capo al fornitore, la sanzione in misura proporzionale deve essere rideterminata in misura fissa, in applicazione dei principi del “favor rei” e di proporzionalità. (C.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 7 comma 4bis; d.lgs. 175/2014, art. 20 comma 3 427. Rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 319/2018 del 26 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Iva – Rimborso chiesto in dichiarazione – Cessazione attività – Prescrizione decennale. Il diritto al rimborso dell’IVA, esercitato con tempestività in dichiarazione, compete in caso di cessazione di attività indipendentemente dal mezzo documentale con il quale è richiesto e non è attratto nel termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, trovando invece applicazione quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.. (F.Be.) 428.Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 340/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Detrazione – Buona fede – Rileva. Ai fini delle imposte dirette, la falsità ideologica di una fattura non rappresenta elemento di per sé idoneo a rendere indeducibili i costi e le spese ad essa relativi, gravando sull’Ufficio l’onere di contestare specificatamente i singoli costi. Al contrario, ai fini Iva, l’operazione soggettivamente inesistente comporta l’indetraibilità dell’imposta ad eccezione del caso in cui il contribuente dia prova della sua buona fede e, quindi, dell’inconsapevolezza dell’illecito. (G.Ba.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 201 429. Esenzione commissioni di delega Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 344/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà Iva – Commissioni di delega – Contratti di assicurazione – Esenzione. Ai fini Iva le commissioni di delega relative a rapporti di coassicurazione, nonostante si configurino come prestazioni accessorie rispetto a quelle principali dei contratti di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, ne mutuano comunque la natura e lo stesso trattamento in termini di esenzione d’imposta per la profonda interconnessione che lega inscindibilmente entrambe le operazioni. Non considerare unitaria l’operazione porterebbe alla erronea conseguenza di esentare ai fini Iva l’operazione principale lasciandone invece assoggettata quella accessoria, peraltro senza possibilità di rivalsa da parte del soggetto inciso. Deve quindi concludersi che le commissioni di delega siano da considerarsi attività assicurative in senso stretto e quindi operazioni esenti ai sensi dell’art 10, d.P.R. n. 633/1972. (S.Be.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 punto 9 430. Rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 416/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Lamanna Iva – Rimborso eccedenza di imposta – Termine di decadenza biennale – Non applicabile. In tema di Iva, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “Rx” o “Vx”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “Vr”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38bis, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente, in dichiarazione, il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro, la presentazione del modello “Vr” o di un’autonoma apposita istanza di rimborso non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. (C.Ro.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis comma 1; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; c.c., art. 2946 431. Diniego rimborso e detrazione credito Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 25, Sent. n. 895/2018 dell’1 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Arcieri Iva – Diniego rimborso – Mancata indicazione dell’importo del credito nel diniego – Detrazione del credito nei successivi anni di imposta – Non spetta. L’art. 1 del d.P.R. 443/1997 prevede, quale condizione per la detrazione di un credito Iva per il quale non sia stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o annuale, che l’Amministrazione finanziaria indichi, contestualmente al diniego, l’importo del credito spettante al contribuente. Ne consegue che, se il provvedimento di diniego non contiene alcuna indicazione circa l’ammontare del credito, nessun importo potrà essere portato in detrazione nei successivi anni di imposta. (V.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 443/1997, art. 1 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 202 432. Cessioni intracomunitarie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 936/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà Iva – Cessioni intracomunitarie – Regime di non imponibilità – Fuoriuscita beni dal territorio doganale italiano – Onere della prova. In materia di operazioni non imponibili ex art. 41 legge 427/1993, condizione imprescindibile per il non addebito dell'Iva è che i beni non vengano immessi nel consumo del mercato italiano e questo può essere dimostrato solo provando l'uscita dal territorio doganale italiano e la consegna all'operatore comunitario. In mancanza di tale prova una cessione di beni nel territorio doganale italiano da parte di un operatore italiano a qualsiasi cittadino di altre nazionalità della Comunità europea sconta l'Iva. (F.Co.) Riferimenti normativi: l. 427/1993, art. 41 433. Contratti di coassicurazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1107/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel Iva – Commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione – Regime di esenzione dall’imposta – Applicazione – Sussistenza. Il contratto di coassicurazione ha un’unica causa giuridica, rappresentata dalla assicurazione di un rischio, il cui frazionamento è dettato esclusivamente dal contenimento del rischio fra più operatori. Pertanto, il contratto di coassicurazione rappresenta un tipico contratto di assicurazione, seppure vi siano caratteri operativi estranei ad un rapporto di assicurazione classico laddove vi è un solo assicuratore, che pone a carico della coassicuratrice delegataria adempimenti necessari allo svolgimento dello stesso; di conseguenza, le operazioni rese dalla delegataria sono da ricomprendersi nell’ambito di operazioni di assicurazione di cui all’art. 10, commi 1 e 2 del d.PR. 633/1972 e, pertanto, esenti da Iva. (G.A.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 commi 1 e 2 434. Termini richiesta di rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1143/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli Iva – Rimborso – Credito indicato in dichiarazione – Termine – Prescrizione. Nel caso di esistenza di una eccedenza ex art. 30, d.P.R. 633/1972, il contribuente può procedere alla richiesta di rimborso direttamente in dichiarazione annuale (art. 38bis, primo comma, d.P.R. 633/1972) ovvero presentare una apposita istanza da cui emerga la legittimità del credito. Nel primo caso, il rimborso del credito, risultante dalla dichiarazione annuale, se correttamente presentata, è sottoposta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; mentre nel caso di istanza ad hoc, distinta e successiva, opera l'istituto della decadenza biennale prescritto dall'art. 21, d. Lgs. 546/1992. (M.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 203 435.Operazioni inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1283/2018 del 26 marzo 2018, Presidente e Estensore: Evangelista Iva – Operazioni inesistenti – Onere della prova In materia di operazioni inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio anche avvalendosi di presunzioni semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. (C.Ca.) 436. Ammissibilità di dichiarazione integrativa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1353/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini Dichiarazione Iva contenente errori - Contestazione - Successiva dichiarazione integrativa - Inammissibilità. In caso di errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione IVA e incidenti sull'obbligazione tributaria non è ammissibile una dichiarazione integrativa quando l'Amministrazione di controllo abbia già contestato una violazione; il contribuente può, comunque ed a prescindere dalla presentazione di una tempestiva dichiarazione integrativa, svolgere le proprie difese in sede contenziosa provando gli errori allegati. (A.M.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; d.P.R. 322/1998, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38 437. Reverse charge Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1477/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti Reverse charge – Modalità alternativa di assolvimento dell’imposta – Natura agevolativa – Non sussiste. Il meccanismo dell'inversione contabile non rappresenta una agevolazione ma un ordinario meccanismo di funzionamento dell’imposta finalizzato ad evitare le frodi Iva. La sesta direttiva IVA, conformemente al principio di neutralità dell’imposta, osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. (M.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt.70, 74 e 17 438.Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1527/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Operazione soggettivamente inesistente – Buona fede/diligenza – Onere della prova – Diritto di detrazione – Sussiste. Le fatture c.d. «soggettivamente inesistenti» che attestano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettivamente avvenute non pregiudicano il diritto del destinatario alla detrazione dell'Iva purché egli abbia operato in buona fede e con diligenza. In tali casi, data l’eccezionalità della perdita del diritto alla detrazione, è l'amministrazione tributaria a Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 204 dover dimostrare adeguatamente e sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto si iscriveva in un'evasione commessa a monte o a valle nella catena delle operazioni. (V.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 comma 1 439. Rimborso eccedenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1625/2018 del 12 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi Cessione d’azienda – Rimborso IVA – Legittimazione – Cessionario azienda – Sussiste – Termine di decadenza – Art. 21 D.LGS. 546/1992 – Sussiste. Il principio di neutralità dell’IVA è capace di imporsi nel diritto interno con forza prevalente anche rispetto alla normativa nazionale in quanto il diritto comunitario vivente, alla stregua del diritto dei trattati UE e delle fonti ex art. 288 TFUE, si impone sulle norme di legge interne difformi: la giurisprudenza comunitaria, in tema di cessione di azienda, aderisce palesemente a tale principio, riconoscendo in capo al cessionario la facoltà-diritto di richiedere all’Amministrazione la restituzione di quanto indebitamente versato dall’imprenditore cedente allo scopo di garantire il recupero dell’imposta anche da parte di un soggetto formalmente diverso ma sostanzialmente in continuità rispetto al precedente esercente dell’attività di impresa. Quanto alla decadenza ed alla prescrizione del diritto al rimborso dell’eccedenza IVA quest’ultimo è eseguito, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale e da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto (Cass. Civ. n. 7223/2016). Quanto al termine decadenziale è fissato dall’art. 21 d.lgs. 546/1992 secondo cui il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione la quale, a sua volta, deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell’indebito (conf. Cass. Civ. n. 4150/2018): nella fattispecie il pagamento dell’imposta e la richiesta di restituzione dell’indebito si riferiscono agli anni 2002 e 2003, il ricorso avverso il silenzio diniego risale invece al 2012 ma, nel frattempo, la prescrizione è stata interrotta dal comportamento solerte del creditore per cui il ricorso è stato validamente presentato ed il diritto non è risultato prescritto. (M.D.) Riferimenti normativi: d.P.R.. 633/1972, art. 30 440. Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1679/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto Esclusione base imponibile – Merce a titolo di sconto, premo, abbuono – Previsione contrattuale. L’art. 15 del d.P.R. 633/1972, prevedendo che non concorre “a formare la base imponibile (…) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono”, non richiede che il contratto sia sottoposto a forma scritta, essendo sufficiente che lo sconto sia stato pattuito al momento in cui si è formato l’accordo verbale. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 15 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 205 441. Cessione di energia elettrica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1960/2018 del 27 aprile 2018, Presidente e Estensore: Gravina IVA – Cessione di energia elettrica – Base imponibile. In materia di cessione di energia elettrica, ai fini di quanto previsto dall’art. 13 del d.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, l’assenza del requisito dell’addebito al cessionario dell’onere di accisa esclude l’importo liquidabile di accisa stesso dalla base imponibile IVA. (G.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13 442. Accertamento integrativoe frodi carosello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1984/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini I - Accertamento Iva – Accertamento integrativo – Presupposti – Dati sopravvenuti. II - Accertamento Iva – Frodi carosello – Consapevolezza del contribuente – Necessità e prova. I - In tema di accertamento ai fini IVA, è legittima la emissione di un accertamento integrativo quando questo sia basato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza e pervenuto all’Agenzia delle Entrate dopo che questa aveva già emesso un primo avviso di accertamento (avente ad oggetto rapporti commerciali totalmente diversi dall’avviso di accertamento integrativo). Ciò in quanto devono considerarsi sopravvenuti anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso (conf. Cass. 576/2016). II - In tema di accertamento IVA con contestazione di partecipazione ad una c.d. frode carosello, è onere dell’Ufficio dimostrare la consapevolezza del contribuente di essere parte di un meccanismo frodatorio. In questo contesto, non assumono rilevanza le dichiarazioni di società clienti e del vettore, né eventuali intercettazioni telefoniche, se non sono specificamente riferite al contribuente. Inoltre, qualora il contribuente effettui le vendite della merce “franco fabbrica” e si avvalga, pertanto, di uno spedizioniere/vettore per il ritiro della merce, non gli può essere richiesto di esibire il documento di trasporto con il timbro doganale, che non è in suo possesso: la buona fede del contribuente, in questo caso, si evince dall’adempimento formale dell’invio dei modelli Intrastat e dalla circostanza che le cessioni siano effettuate al valore di mercato. (A.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57 443. Rapporti con l’accertamento penale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1985/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Accertamento Iva – Società di fatto – Presupposti – Rapporti con l’accertamento penale. In materia di accertamento IVA, la circostanza per cui il contribuente ha svolto il ruolo di “persona di fiducia” del soggetto ideatore nonché artefice del sistema fraudolento, ne può legittimare una condanna in sede penale per concorso nell’illecito altrui ma non è sufficiente ad imputare una responsabilità tributaria, essendo onere dell’Ufficio provare che il contribuente abbia svolto un ruolo di amministratore di fatto o quantomeno di socio di fatto e non soltanto di dipendente, sia pure “di fiducia”. (A.Bo.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 206 444. Illecito del cessionario e compartecipazione del cedente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2017/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Di Mario Iva – Illecito del cessionario esportatore abituale – Compartecipazione colposa del cedente – Sussiste. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si può escludere la compartecipazione, anche colposa, del contribuente-cedente nell'illecito ascritto al cessionario, esportatore abituale, sull'erroneo rilievo che egli sarebbe obbligato ad un mero controllo formale dei documenti allegati dal cessionario (Conf. Cass. n. 31116/2017). (N.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 2 445. Rimborso del credito esposto in dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2071/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Iva – Credito esposto in dichiarazione – Sufficiente – Presentazione del modello “VR” – Non necessaria per l’ammissibilità della domanda – Necessità di provare esistenza del credito vantato. Per consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda di rimborso o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con la compilazione del relativo quadro nella dichiarazione annuale dei redditi, non risultando necessario altro adempimento. Pertanto una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto di rimborso, la presentazione del modello “VR”, che costituisce ai sensi dell’art. 38bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972, solo il presupposto per l’esigibilità del credito, non è necessaria. Tuttavia l’ammissibilità della domanda di rimborso non è da confondere con la fondatezza del credito chiesto a rimborso, che deve essere provato dall’istante, in quanto il credito fiscale non nasce dall’esposizione della pretesa nella dichiarazione, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. 18427/2012). L’eventuale silenzio dell’Ufficio al riguardo, sia nella fase di formazione del silenzio rifiuto che in quella contenziosa, non esonera il richiedente il rimborso dall’onere di provare l’esistenza del suo credito. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis 446. Rimborso credito iva e interessi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2127/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Iva – Sospensione rimborso per carichi pendenti – Interruzione decorso interessi – Illegittimità – Sussiste. La disciplina del rimborso del credito iva è contenuta nell’art. 38bis, del d.P.R. 633/1972, che prevede la sospensione del rimborso soltanto nel caso in cui siano contestati i reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, e la sospensione della decorrenza degli interessi soltanto nel caso di ritardo, superiore ai 15 giorni, nella consegna dei documenti richiesti dall’ufficio. Al di fuori di questi casi, l’ufficio non può sospendere né l’esecuzione del rimborso del credito iva, né la decorrenza dei relativi interessi. Non Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 207 trova, infatti, applicazione la disciplina a carattere generale della sospensione dei rimborsi recata dall’art. 69 del r.d. 2440/1923. (M.A.C.) Riferimenti normativi: dir. 2006/112/CEE, art. 178 e ss; d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 74/2000, artt. 2 e 8; r.d. 2440/1923, art. 69 comma 6 447. Reverse charge Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2212/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia Iva – Operazioni inesistenti – Reverse Charge – Emissione della fattura– Non sussiste – Debenza dell’imposta – Non sussiste. L’art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, ai sensi del quale l’imposta indicata in fattura è comunque dovuta dal cedente o prestatore anche se si riferisce a operazioni inesistenti, non si applica nell’ambito di cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette al regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) per difetto del presupposto soggettivo della suddetta norma, posto che in tale regime è il cessionario/committente a emettere la fattura. (P.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7 448. Accertamento irregolarità fatture Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2249/2018 del 17 maggio 2018, Presidente e Estensore: Liguoro Iva –Regolarizzazione fatture a carico del cessionario – Onere probatorio – Dimostrazione irregolarità a carico dei fornitori – Sussiste. Non è possibile irrogare sanzioni a carico del cessionario sul presupposto di un’evasione Iva da parte dei cedenti in assenza di un preventivo accertamento a carico di quest’ultimi. (A.Pe.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.13 449. Rimborsi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2326/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra IVA - Rimborsi - Omessa dichiarazione annuale - Effetti - Adesione all’avviso di accertamento - Efficacia tombale – Preclusione. Il rimborso IVA deve essere necessariamente correlato all'esposizione del credito in dichiarazione (cfr. Cass., ord. 13 luglio 2015, n. 14537). Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 che siano computati in detrazione solo i versamenti eseguiti e le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni periodiche ex artt. 27 e 33, con la conseguenza che l’inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale, oltre a esporre all'accertamento induttivo, prevede che l'IVA versata sugli acquisti non possa essere dedotta, se non registrata nelle liquidazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa. Qualunque istanza di rimborso deve considerarsi preclusa dall’adesione prestata dal contribuente all'avviso di accertamento che, nella quantificazione delle imposte risultanti a debito, escluda l'esistenza di un contestuale credito IVA. L’adesione prestata agli avvisi di accertamento ha, cioè, efficacia "tombale". (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 55 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 208 450. Detrazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2347/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel Iva - Detrazione - Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - Omissione - Mancato esercizio del diritto – Decadenza. In caso di compensazioni effettuate in relazione a crediti considerati inesistenti, in quanto relativi a periodi di formazione in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, si incorre nella decadenza del diritto di portare in detrazione i crediti ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti alla nascita del diritto medesimo. Il riconoscimento di un credito relativo a un’annualità per cui la dichiarazione è stata omessa può avvenire solo nell'ambito di una dichiarazione validamente presentata e non può effettuarsi in una dichiarazione considerata a sua volta omessa. Al mancato esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto consegue la decadenza dal diritto di detrazione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 451. Rimborsi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2357/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli IVA - Rimborsi - Prestazioni di servizi - Territorialità - Rimborso annuale - Diritto - Rimborso trimestrale – Esclusione. Lo svolgimento di prestazioni di servizi di trasporto in favore di committenti, soggetti passivi IVA, residenti fuori dell'Italia, con esclusione dell'IVA in Italia, emettendo fatture senza applicazione di lVA, rientra nel caso disciplinato dall'art. 7ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente diritto all'ordinario rimborso annuale dell'lVA, ma non al rimborso trimestrale. (F.P.) 452. Prestazioni di ricovero e cura Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2459/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia Esenzione Iva – Prestazioni di ricovero e cura – Onere della prova. L’art. 10, comma 1, n. 19, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ponendo espresso riferimento alle case di cura “convenzionate”, limita l’esenzione dall’applicazione dell’IVA alle sole prestazioni rese in regime di convenzione, in ragione della natura latu sensu sociale delle prestazioni stesse; natura che, invece, non è ravvisabile nell’attività medico-sanitaria in regime di solvenza, nella quale i corrispettivi sono liberamente determinati dalle parti. Il contribuente può godere della suddetta esenzione solo ove dimostri che l’entità di ciascuna prestazione è “coperta” dalla convenzione, non essendo sufficiente la mera esistenza di quest’ultima. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, n. 19 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 209 453. Aliquote, intermediazione e Iva su esportazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2797/2018 del 19 giugno 2018, Presidente e Estensore: Targetti I - Iva – Fatture passive – Determinazione aliquota – Errore cedente – Sanzione – Diritto di rivalsa. II - Detrazione Iva – Intermediazione – Perdite su crediti – Storno del committente – Rimborso Iva – Sussiste. III - Esenzione Iva – Esportazione extra Ue – Documentazione doganale – Necessità – Non sussiste. I - In caso di errore del cedente nell’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto- determinata in misura superiore rispetto a quella prevista per l’operazione fatturata- a far data dal 1° gennaio 2018, il cessionario ha diritto alla detrazione dell’Iva così come indicato in fattura, anche se in misura maggiore di quanto gli sarebbe spettato, con la sola applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra euro 250 ed euro 10.000. Il diritto di rivalsa è escluso unicamente se l’operazione rientra in una frode fiscale. II - In ipotesi di intermediazione nella vendita di un prodotto, l’intermediario si occupa soltanto di distribuire sul mercato la merce, la cui proprietà passa direttamente dal committente al cliente finale. L’intermediario, quindi, fattura al cliente finale e riceve la fattura dal committente, a lui trasferendo i compensi per la vendita dei beni. Pertanto, se i clienti finali non pagano l’intermediario, la perdita sui crediti è a danno del committente, il quale ha quindi diritto di stornare le fatture già emesse all’intermediario con conseguente. III - Per dimostrare la non imponibilità Iva delle esportazioni, il Documento Amministrativo Unico (cd. DAU) non è l’unico documento che dimostri l’avvenuta esportazione di merci fuori dai confini comunitari. La prova dell’esportazione, il cui onere grava sulla contribuente, può consistere anche nell’avvenuto pagamento della merce extra-Ue da parte del fornitore. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 lett. c) e art. 19; l. 205/2017, art. 1 comma 935; d.lgs. 471/1997, art. 6 454. Crediti Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2818/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi Crediti Iva – Indicazione del credito spettante – Diniego di rimborso – Diritto alla detrazione – Sussiste. È possibile detrarre un credito Iva, per il quale non sia stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, sempre che l’Amministrazione finanziaria, nel comunicare il diniego, abbia indicato il valore dei crediti da portare in detrazione. Qualora nel provvedimento di rifiuto del rimborso, non sia indicato nessun credito spettante per cui operare la detrazione, ciò significa che l’Amministrazione finanziaria ne ha disconosciuto l’esistenza e, quindi, tale credito non può essere oggetto di rivalsa. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 443/1997, art 1 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 210 455. Acquisto credito Iva inesistente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 3019/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Acquisto credito Iva – Inesistente – Mancata verifica – Colpa – Sussite. Il contribuente che acquisti da altra società un credito Iva, rivelatosi in seguito inesistente, deve provare in atti la propria non colpevolezza per sottrarsi al carico sanzionatorio. Il requisito della colpa previsto dal comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 472/1997 sussiste qualora l’acquirente del credito agisca con immotivata leggerezza e compiendo gravi imprudenze, astenendosi da verifiche volte a garantire la bontà e la liceità del credito oggetto di acquisto. (M.Le.) 456. Fatture soggettivamente inesistenti Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 114/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Perini IVA – Contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti – Disconoscimento della detrazione dell’imposta – Onere della prova a carico dell’Amministrazione – Assenza di mala fede – Rileva. In tema di fatture soggettivamente inesistenti, per quanto riguarda il recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta, è pacifica la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue laddove si da atto della piena attuazione del principio per cui il diritto alla detrazione Iva può essere disconosciuto solo laddove il cessionario sapesse o avesse potuto sapere del disegno fraudolento posto in essere dal cedente. È l’Ufficio che deve provare la mala fede della ricorrente, non potendosi condividere l’assunto che il cessionario non poteva non sapere della frode ordita dal cedente. (M.Va.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 457.Operazioni intracomunitarie Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 34/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente: Vacchiano, Estensore: Fornoni Operazioni intracomunitarie – Iscrizione VIES – Presupposto – Non sussiste. L’iscrizione all’archivio informatico VIES richiesto ai fini della non imponibilità dell’operazione intracomunitaria è presupposto formale, con la conseguenza la sua omissione da parte del contribuente cedente, laddove non vi sia traccia di frode e risulti pacifica l’effettiva cessione di beni avvenuta fra soggetti intracomunitari esistenti, è superabile dalla sostanziale conformità alla legge delle cessioni che integrano operazioni non soggette ad IVA. (G.Fl.) 458.Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 105/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni Frode carosello Iva – Onere della prova - Diligenza – Sussiste. L’IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti è detraibile se i verificatori non dimostrano con elementi gravi, precisi e concordanti la partecipazione o la conoscenza della frode in capo al contribuente che ha effettuato l’acquisto del bene o del servizio. Il contribuente dimostra la propria diligenza e buona fede se ha attuato controlli preventivi sul fornitore, come indagini sull’affidabilità di controparte affidate a società specializzate, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 211 confronto dei prezzi di acquisto e percentuali di ricarico rispetto a quelli medi di mercato, verifiche fisiche della quantità e qualità della merce acquistata. (E.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 459. Abitazione di lusso Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 17/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Catalano, Estensore: Anzaldi Aliquota Iva agevolata per abitazioni non di lusso – applicabilità del d.m. 02/08/1969 per atti registrati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/2014 – Sussiste. La novella recata dal d.lgs. 175/2014 in tema di qualificazione degli immobili come di lusso ai fini dell’aliquota Iva agevolata trova applicazione solamente per gli atti registrati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo, dovendo – al contrario – applicarsi, anche ai fini accertativi, il d.m. 02/08/1969 per gli atti registrati in precedenza e per la determinazione delle caratteristiche dell’immobile. (E.Com.) Riferimenti normativi: d.m. 02/08/1969; d.lgs. 175/2014, art. 33; d.P.R. 633/1972, tabella A parte II n. 21 460. Esterovestizione Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 48/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente e Estensore: De Giorgio Esterovestizione – Differente rilevanza ai fini Ires ed Iva – Principio di territorialità Iva non superato dall’esterovestizione. L’esterovestizione attuata in violazione dell’art. 73 del Tuir legittima i rilievi ai fini Ires ed Irap, mentre il carattere fittizio della residenza all’estero non integra una violazione del principio di territorialità ai fini Iva. L’incertezza circa le circostanze di fatto non integra obiettive condizioni di incertezza di applicabilità della norma, e quindi non può essere invocato il principio di non punibilità dell’autore della violazione. (M.Faz.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; d.P.R. 633/1972, art. 7ter 461. Prova dell’operazione triangolare Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 122/2018 dell’11 giugno 2018, Presidente e Estensore: Annoni Operazione triangolare – Prova avvenuta operazione – Trasporto dei beni – Necessità esame complessivo dell’operazione. Ai fini della qualificazione di un’operazione come cessione in triangolazione comunitaria è sufficiente la prova dell’avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro stato membro dell’UE, da parte del contribuente, e del fatto che l’operazione sia stata concepita fin dalla sua origine con lo scopo del trasferimento all’estero delle merci. (M.Fe.) Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 58 462. Inesistenza soggettiva fatture passive Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 124/2018 del 20 giugno 2018, Presidente e Estensore: Catalano Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 212 Fatture soggettivamente inesistenti – Detrazione Iva – Deducibilità dei costi – Non compete. In tema di Iva, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poiché l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti. La genericità delle fatture e l’assenza della documentazione a supporto delle stesse rendono il relativo costo carente dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, necessari ai fini della deducibilità, impedendo ogni valutazione circa l’effettività, l’inerenza e la congruità delle spese. (M.Fe.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7 463. Corrispettivi di prodotti soggetti ad accisa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 531/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli I.V.A. – Corrispettivi di prodotti soggetti ad accisa – Corrispettivi ai soli fini fiscali – Inammissibilità - Contraddittorio endoprocedimentale – Carenza – Illegittimità. Non è in alcun modo possibile fissare i corrispettivi ai soli fini fiscali, poiché l’art. 13, comma 1, d.P.R. 633/1972 fa esplicito riferimento ai corrispettivi contrattualmente previsti: nel caso di specie, la base imponibile IVA dell’olio combustibile compravenduto non poteva inglobare la maggiore accisa conteggiata nell’avviso di accertamento per IVA, poiché essa non solo non era mai stata accertata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ma non era nemmeno mai stata versata od oggetto di rivalsa. In difetto del contraddittorio endoprocedimentale, nel quale tale situazione di fatto avrebbe potuto essere acclarata agevolmente, l’avviso di accertamento è annullato. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13 comma 1 464. Cessioni intracomunitarie Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 592/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Roggero I.V.A. – Cessioni di beni intracomunitarie - Effettiva spedizione della merce in altro Stato membro – Franco fabbrica - Documento di trasporto – Buona fede del cedente. È provata la buona fede del cedente di beni con la condizione di spedizione franco fabbrica laddove siano presenti i documenti di trasporto rilasciati dai corrieri internazionali. Sebbene il cedente sia onerato della prova circa la spedizione, anche per quantitativi modesti rispetto al suo volume d’affari, non sono ad esso imputabili le carenti risposte degli spedizionieri ai questionari dell’Ufficio, soprattutto quando le domande siano intervenute decorsi alcuni anni dai fatti. L’applicazione del criterio di spedizione “franco fabbrica”, con la firma dello spedizioniere sui documenti di trasporto e con la sua presa in carico della merce, rende legittima la supposizione, da parte del cedente, che i beni venissero effettivamente spediti verso lo Stato membro, con conseguente non imponibilità IVA delle cessioni per cui è causa. (P.D.) Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art.41 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 213 465. Iva conseguente all'importazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 604/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Crisafulli I.V.A. – Iva “conseguente” all’importazione - Agenzia delle Dogane - Incompetenza funzionale – Sussiste. Deve essere operata una distinzione tra l’IVA all’importazione, riscossa al momento del passaggio in dogana, e l’IVA conseguente all’importazione, riscossa in un momento successivo, quale ad es. l’estrazione della merce da un deposito IVA. La competenza funzionale dell’accertamento e della riscossione dell’IVA compete all’Agenzia delle Dogane solo nel primo caso, mentre nel secondo è di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, l’immissione in libera pratica dei beni precedette di un certo periodo di tempo l’immissione al consumo: pertanto, l’accertamento dell’IVA conseguente all’importazione non poteva essere disposto dall’Agenzia delle Dogane per incompetenza funzionale. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 300/1999, art.63; D.A.C., artt. 150 e 151; C.D.C., art. 30 466.Operazioni inesistenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, Sentenza n. 1422/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Zamagni, Estensore: Perrucci IVA – Fornitura estera - Rappresentante di soggetto estero - Servizi di consulenza – Interposizione fittizia – Onere della prova. Nell’ambito di una operazione commerciale di forniture effettuata nei confronti di un Ministero di uno Stato estero, ai fini del disconoscimento del credito Iva scaturente da concomitanti operazioni di consulenza fornite da una società estera per il tramite di un proprio rappresentante, considerata la naturale necessità di un intermediario in transazioni similari, grava sull’Ufficio l’onere di provare la pretesa inesistenza soggettiva dell’operazione, tramite la verifica della non congruità del prezzo corrisposto ovvero della concreta inadeguatezza del cedente/prestatore ad eseguire le prestazioni richieste. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 56 467. Sentenza penale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza 1660/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo Iva – Fatture per operazioni inesistenti – Assoluzione penale con sentenza passata in giudicato – Rilevanza – Non sussiste. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione quand’anche pronunciatasi sui medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento tributario, non assume rilevanza decisiva nel processo tributario ove l’atto impositivo sia fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario. (F.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7; d.lgs. 74/2000, art. 20 468. Interessi su rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza 1773/2018 del 20 aprile 2018, Presidente Duchi, Estensore: Del Re Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 214 Rimborso credito iva – Richiesta di documenti aggiuntivi da parte dell’Amministrazione finanziaria –Richiesta di fideiussione a garanzia delle pendenze tributaria - Sospensione decorrenza interessi per il periodo intercorrente tra la richiesta e la presentazione della fideiussione – Non si applica. La sospensione di decorrenza degli interessi ai sensi dell’articolo 38bis .2, comma 9, del d.P.R. 633/1972 non opera nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria di presentazione di fideiussione a garanzia delle pendenze tributarie, finalizzata alla erogazione di rimborso del credito iva, per il periodo intercorrente tra la richiesta e la presentazione della fideiussione da parte del contribuente. La richiesta di fideiussione ha lo scopo di garantire patrimonialmente lo Stato e non è un documento propedeutico alla fase di liquidazione del rimborso, né è essenziale alla verifica dei presupposti per il diritto al rimborso. (F.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis .2 469. Contratti di coassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1810/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chiarenza Contratti di coassicurazione – Trattamento ai fini Iva delle commissioni di delega – Valutazione della unitarietà dell’operazione – Autonomia delle prestazioni che compongono l’operazione – Esenzione Iva – Non spettante – Onere della prova. Le operazioni che compongono il contratto di coassicurazione che non realizzano una complessiva operazione di assicurazione, bensì costituiscono più operazioni frazionabili ciascuna con una propria autonomia funzionale, non sono soggette all’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 633/1972. L’onere della prova dei fatti che giustificano l’operatività dell’esenzione grava sul contribuente, al quale è richiesto di produrre i contratti di coassicurazione e le polizze, nonché ogni altro documento da cui si evinca il regolamento economico dei servizi prestati. (F.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 470. Lettere d'intento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2563/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli Lettere d'intento false – Assenza requisiti di esportatore abituale – Emissione fatture non imponibili – Società cartiere – Frodi IVA – Mancanza dell'ordinaria diligenza – Accertamento – Legittimità. È legittimo l'operato dell'Ufficio che recupera l'IVA e sanziona il contribuente che non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione, atteso che con l'ordinaria diligenza sarebbe stato in grado di riconoscere agevolmente l'insussistenza delle condizioni di non imponibilità delle cessioni a presunti esportatori abituali. Il diritto dell'Unione Europea esige dagli operatori professionali, soggetti passivi IVA, un alto tasso di diligenza, soprattutto con riferimento alle fattispecie che derogano (come nel caso de quo) all'ordinario regime dell'IVA. Essi devono essere in grado di premunirsi con strumenti adeguati, alle loro dimensioni ed alla loro esperienza, contro il rischio di essere coinvolti in una operazione volta ad evadere l'IVA. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1, lett. c) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 215 471. Fatture per operazioni inesistenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2605/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni Fatture per operazioni inesistenti – Detrazione IVA – Deducibilità del costo – Società subappaltatrici – Buona fede – Indagini penali – Presunzioni chiare, precise e concordanti. Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione; mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 917/1986, art. 109 472. Coassicurazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2671/2018 del 12 giugno 2018, Presidente ed Estensore: D'Andrea Commissioni di delega – Rapporti di coassicurazione – Operazione imponibile – Operazione esente. In un rapporto di coassicurazione, le commissioni di delega corrisposte dalle compagnie deleganti sono correlative a prestazioni che non possono dirsi “diverse ed autonome” rispetto al contratto di coassicurazione, ma anzi necessariamente connesse all'esercizio dell'attività assicurativa svolta nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale tra i singoli coassicuratori e lo stesso assicurato. In quanto tali, pertanto, esse devono ritenersi esenti da IVA. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, n. 2 473. Compensazione dei crediti Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 88/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Novara, Estensore: Ferrari Iva – Crediti – Principio del favor rei – Sussiste. In tema di compensazione dei crediti Iva, è fondata la richiesta di applicazione del favor rei per le dichiarazioni Iva presentate dopo il 1° gennaio 2015 per le quali valgono le nuove disposizioni di esonero della garanzia previste nell'art. 38bis d.P.R. 633/1972, integralmente riscritte per effetto dell'art.13 del d.lgs. 175/2014. Ne consegue che la compensazione dei crediti, oggettivamente esistenti, anche se in misura superiore ai limiti previsti prima dell'entrata in vigore della nuova norma, per effetto della doverosa applicazione del favor rei, non è più sanzionabile. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 175/2014, art.13 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 216 474. Rimborso Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 141/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Leotta, Estensore: Surano Iva – Rimborso eccedenza d’imposta – Prescrizione decennale – Sussiste. In tema di Iva, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito; anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21 comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.). (L.M.P.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2946 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 217 PROCESSO TRIBUTARIO 475. Litisconsorzio necessario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 234/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano Processo tributario - Litisconsorzio necessario – Soci e società di persone. L’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, nonché il principio di diretta imputazione dei redditi a questi ultimi, comporta che il ricorso tributario proposto dalla società o da uno dei soci riguardi, inscindibilmente ed indistintamente, tali soggetti, che devono essere parte dello stesso procedimento, ed in relazione ai quali la controversia deve essere risolta. (A.K.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; d.P.R. 917/1986, art. 5 476. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 242/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Marcantonio Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto di ruolo. La mancata prova in giudizio, da parte dell’Agente della riscossione, dell’avvenuta e regolare notifica delle presupposte cartelle di pagamento conduce all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo acquisito dal contribuente. (A.K.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 477. Sentenza nulla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 271/2018 del 24 gennaio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani Appello – Sentenza impugnata – Motivazione – Richiamo ad altra sentenza – Nullità - Sussiste. È nulla la sentenza che abbia come fondamento il richiamo ad altra sentenza e non dia indicazioni circa il regolamento giuridico in essa contenuto. Ed invero è onere del giudice enunciare in sentenza un comando che possa essere eseguito e fare stato tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 del codice civile. Il richiamo ad altra decisione, emessa a definizione di altro giudizio, lascia incertezza sulla corretta esecuzione della sentenza ancor più se detto richiamo costituisce l'unico motivo posto a fondamento della sentenza. (M.Gl.) 478. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 290/2018 del 24 gennaio 2018. Presidente: Labruna, Estensore: Candido Atti impugnabili – Comunicazione di presa in carico del credito da parte dell’agente della riscossione. La comunicazione di presa in carico non costituisce un atto mediante il quale l’Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente una “nuova” pretesa tributaria (essendo la stessa già nota), ovvero altra ed ulteriore rispetto a quella formalizzata (nella sua interezza) con l’avviso di accertamento esecutivo. Ai fini dell’impugnabilità della comunicazione occorre verificare se il contribuente sia venuto a Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 218 conoscenza (o meno) della pretesa globale dell’Agenzia mediante la ricezione dell’avviso di accertamento/esecutivo. (R.St.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 479. Contestazione attendibilità copia Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 317/2018 del 26 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Processo tributario - Regime delle prove – Copia di una cartella di pagamento – Contestazione della sua attendibilità. La contestazione dell’attendibilità della copia di un documento prodotto da controparte deve essere articolata tempestivamente, ossia nella prima udienza o mediante l’eventuale prima difesa scritta susseguente alla rituale acquisizione della riproduzione stessa. (F.Be.) 480. Redditometro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 403/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi Processo tributario – Redditometro – Idoneità metodo di accertamento – Ultra petita. Nel decidere sulla legittimità di un accertamento tributario, i giudici non possono spingersi a ritenere inidoneo lo strumento accertativo del redditometro pur in assenza di rilevati vizi del medesimo. Un siffatto giudizio si pone ultra petita, nonché in contrasto con la vigente normativa che prevede espressamente un tale metodo di accertamento del reddito. (G.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4, 5 e 6 481. Rimessione causa al Giudice a quo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 411/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Processo tributario – Giudizio di primo grado – Contraddittorio non regolarmente costituito – Nullità sentenza pronunciata – Rimessione della causa al Giudice a quo. Se nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente convoca la controparte innanzi ad una Commissione Tributaria diversa rispetto a quella ove poi incardina il processo, la sentenza pronunciata da quest’ultimo Collegio è nulla e la causa deve essere ad esso rimessa, ai sensi dell’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per far sì che il contraddittorio venga regolarmente costituito, così sanando la violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, occorsa in primo grado. (M.N.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59 comma 1 482.Giudicato esterno Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 415/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella Processo tributario– Giudicato – Giudicato esterno – Operatività in ambito tributario – Sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 219 Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta (Conf. Cass. n. 13916/2006). (E.Re.) 483.Obbligo di allegazione atto impugnato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò Processo tributario – Ricorso – Mancata allegazione avviso di accertamento – Ammissibilità. La mancata allegazione al ricorso dell’avviso di accertamento non comporta l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto tale inammissibilità è prevista solo per la mancata allegazione degli atti di cui al primo comma dell’art. 22 del d.lgs. 546/1992 e non per i documenti elencati al quarto comma del medesimo articolo, ben potendo il giudice acquisire in un momento successivo l’avviso di accertamento emesso (e a fortiori conosciuto) dall’Ufficio, di cui il contribuente ha fornito prova di ricezione. (C.Ro.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22 commi 1 e 4 484. Notifica a mezzo pec e successione ope legis Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 419/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Bragho I - Processo Tributario – Notifica a mezzo pec – Requisiti documento informatico – Firma digitale – Nullità della notifica – Infondatezza. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 220 II - Processo Tributario – Estinzione Equitalia – Successione ope legis – Soluzione di continuità – Infondatezza. I - È rituale la notifica telematica quandanche i documenti informatici vengono trasmessi con estensione “file PDF”. In nessun caso la normativa impone l’utilizzo esclusivo di un formato con estensione “.p7m” con busta crittografata contenente l’originale. La mancanza di firma digitale sull’atto notificato non inficia di nullità la notifica dell’atto medesimo se non sussiste assoluta incertezza sul contenuto e sulla provenienza della trasmissione. La nullità della notifica di un atto non può mai essere dichiarata se la stessa ha raggiunto il suo scopo. II - L’Agenzia delle Entrate Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi – anche processuali – dell’estinta società Equitalia S.p.A. Il fenomeno successorio previsto ope legis comporta che i giudizi in cui Equitalia S.p.A. era parte proseguono con le parti costituite senza necessità di ulteriori provvedimenti a carattere ordinatorio. (E.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.lgs. 82/2005, art. 71; d.l. 193/2016, art. 1 commi 1 e 3; l. 225/2016 485.Giurisdizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 647/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: De Rentiis Processo tributario – Giurisdizione giudice tributario – Contributi previdenziali – Non sussiste. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Le pendenze di natura previdenziale, anche se originate da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario (Conf. Cass. n. 6539/2010). (M. Mo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2 486.Giurisdizione tributaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 677/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Rota Processo – Esecuzione forzata – impugnazione – Giurisdizione tributaria. In materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario in applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 57 del d.P.R. 602/1973, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti. Il contribuente può trovare tutela innanzi al giudice tributario anche nella fase espropriativa perché la giurisdizione tributaria include anche le controversie relative all'opposizione all'esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. (M.Gl.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19; d.P.R. 602/1973, artt. 57 e 72bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 221 487. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 683/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Zevola, Relatore: Sacchi Estratto di ruolo – Impugnabilità – Diritto di difesa – Rispetto dei termini di impugnazione – Mancata previa impugnazione delle cartelle di pagamento – Inammissibilità. La Corte Suprema di Cassazione, con la recente sentenza n. 13584/2017, ha confermato la legittimità dell'impugnazione del ruolo dell'Agente della riscossione (a mezzo di estratto di ruolo), in caso di vizio di notifica del titolo esecutivo, ma dall'altro ha puntualizzato espressamente che il diritto di difesa deve essere esercitato "nel rispetto del termine generale di impugnazione" ex art. 21, d.lgs. 546/1992. Nel caso in cui le previe cartelle di pagamento siano state notificate regolarmente al ricorrente, era onere dello stesso ricorrente contestare la fondatezza e legittimità della pretesa tributaria o di altri vizi formali e/o sostanziali, impugnando le cartelle di pagamento. Se ciò non è stato fatto dal ricorrente medesimo entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento menzionate, mediante notifica, spedizione o consegna all'Ente impositore o all'Agente della riscossione o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. 446/1997, ex art. 21, d.lgs. 546/1992, il ricorso è inammissibile. (G.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21 488.Onere della prova Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 746/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò Processo tributario – Onere della prova – Deducibilità costi – Presunzioni. Qualora l’Ufficio individui in modo oggettivo le presunzioni idonee a sostenere l’inesistenza dei costi dedotti, l’onere di dimostrare l’effettività delle prestazioni indicate nelle fatture contestate dall’Ufficio grava sul contribuente. (N.S.) Riferimenti normativi: c.c. art. 2697, d.P.R. 600/1973, art. 39 489. Legittimazione passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 785/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Legittimazione passiva – Impugnazione – Cartella di pagamento – Notifica tardiva. La tardività della notificazione della cartella di pagamento non determina un vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il concessionario, nel caso di successiva impugnazione, a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, non al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella fattispecie un litisconsorzio necessario. (G.S.P.) 490.Operazioni inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 792/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 222 Operazioni inesistenti – Onere della Prova – Presunzioni semplici – Contabilità regolare. Laddove si contesti l’esistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e detraibilità della relativa imposta, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, l’insussistenza di dette operazioni; spetta poi al contribuente dimostrare, assolvendo all’onere di prova contraria, la fonte legittima delle deduzioni e detrazioni operate, non rilevando, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto apparenze facilmente falsificabili. (G.S.P.) 491. Condanna alle spese Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 867/2018 del 28 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Izzi Contenzioso – Cessazione materia del contendere – Regolamento spese di lite – Annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio – Spese – Regolamento – Criterio della soccombenza virtuale – Applicazione. In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un’ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”. Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenza virtuale”, la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all’esercizio dell’autotutela, cui possa seguire la condanna dell’amministrazione alle spese. (L.R.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 15 e 46 492.Giudicato esterno ultrattivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 903/2018 del 5 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna I - Processo tributario – Giudicato esterno ultrattivo – Rilevanza - Sussiste. II - Processo tributario – Sentenza - Motivazione per relationem - Condizioni - Autosufficienza - Legittimità - Sussiste. I - Il giudicato formatosi per un'annualità d'imposta può far stato tra le stesse parti e sulla medesima questione anche nelle altre annualità in quanto tale efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria,nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, rispetto a elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. L’efficacia extra litem del giudicato è stato sottoposto dalla Suprema Corte a condizioni sia sostanziali che processuali. Condizioni sostanziali: 1. la sentenza passata in giudicato deve riguardare il medesimo rapporto giuridico; 2. deve aver risolto questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che ne costituisca la premessa logica indispensabile anche Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 223 se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quello che ha costituito lo scopo ed il petitum del primo; 3. può riguardare periodi diversi d 'imposta; 4. non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d 'imposta perché può avere ad oggetto soltanto le qualificazioni giuridiche preliminari del 'applicazione di una specifica disciplina tributaria, estensibili indifferentemente a una pluralità di periodi d'imposta; Condizioni processuali: 1. il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essersi formato anche successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; 2. non opera il divieto di produzione di cui all'art. 372 c.p.c. ma, al contrario il giudicato formatosi successivamente alla notifica del ricorso può essere prodotto fino all 'udienza di discussione prima dell 'inizio della relazione. 3. se il deposito avviene oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c. (non oltre cinque giorni prima dell'udienza), deve essere assegnato alle parti un termine per osservazione in ossequio alla garanzia del contraddittorio; 4. non si applica invece agli elementi variabili, quali la capacità contributiva. (C.C.) II - La sentenza del giudice che motiva per relationem, aderendo ad altra pronuncia, deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, affinché ne sia comprensibile il percorso logico-giuridico, che deve essere autosufficiente, nel senso che l’individuazione del thema decidendum e la ratio decidendi posta a fondamento del dispositivo si devono cogliere da una lettura intrinseca della sentenza e non aliunde. (D.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36 493. Appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 983/2018 dell’8 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Maffey Ricorso in appello – Motivi specifici – Indicazione dei motivi specifici – Elementi di specificità – Sussistenza. In tema di contenzioso tributario, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi di appello proposto avverso le sentenze delle Commissioni tributarie possono essere ricavati anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione non deve necessariamente consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello. (O.R.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.53 494. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 986/2018 dell’8 marzo 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Gentili Processo tributario – Atti impugnabili – Diniego di disapplicazione disciplina delle società di comodo – Impugnabilità – Sussiste – Interesse ad agire – Sussiste. L'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992 è suscettibile di interpretazione estensiva: in particolare, sono stati ritenuti impugnabili (non Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 224 obbligatoriamente, ma in via facoltativa) anche gli atti che, pur non essendo tipizzati nel citato art. 19, portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, facendo sorgere in capo al contribuente stesso l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a chiarire la propria posizione riguardo a tale pretesa. È orientamento prevalente della Suprema Corte l'autonoma impugnabilità del diniego di istanza di disapplicazione del regime delle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 legge 724 del 1994 (Conf. Cass. nn. 8663/2011, 5843/2012, 20394/2012, 17010/2012 e 11929/2014). (A.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 495. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1114/2018 del 15 marzo 2018, Presidente e Estensore: Sacchi Atti impugnabili – Disciplina società di comodo – Istanza di disapplicazione – Provvedimento di diniego – Autonoma impugnazione – Ammissibilità – Non sussiste. Il provvedlmento di rigetto dell’'istanza di disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecles, d.I. 138/2011 (convertito con modificazioni dall'art 1, comma 1, l. 148/2011) non è un atto autonomamente impugnabile in conformità a quanto disposto dall’art. 19 d.lgs. 546/1992, che indica tassativamente gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso e non contempla, tra questi, il diniego sull'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Il ricorso al Giudice tributario è ammesso soltanto avverso gli atti emessi dall'Ente impositore, la cui mancata opposizione rende definitiva la pretesa erariale, con conseguente possibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di poter riscuotere coattlvamente il tributo; detta situazione non si realizza nella fattispecie, poiché il provvedimento opposto ha natura meramente consultiva, ferma restando la facoltà della società di impugnare gli atti (avvisi di accertamento, ecc.) che potrebbero essere emessi in caso di mancato adeguamento al parere dell’Ufflcio. Quest'ultima interpretazione, seppure In contrasto con altra giurisprudenza di legittimità, è stata fatta propria dal Legislatore che, dettando la norma di cui all’art. 6 d.lgs 156/2015, ha escluso l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello previste dall'art. 11, comma 1, lettera b), l. 212/2000, aventi per oggetto la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'adozione di specifici regimi fiscali, tra i quali vi è quello riguardante le società di comodo. Trattasi di norma che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, deve considerarsi di natura interpretativa con applicazione retroattiva. (I.Br.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.lgs 156/2015, art. 6 496.Motivazione della sentenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1141/2018 del 19 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna Processo tributario – Sentenza – Motivazione “per relationem”. La sentenza del giudice che motiva per relationem, aderendo ad altra pronuncia, deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto affinché ne sia comprensibile il percorso logico-giuridico che deve essere autosufficiente, nel senso che l'individuazione del thema decidendum e la ratio decidendi posta a fondamento del dispositivo si possano cogliere da una lettura intrinseca alla sentenza stessa (in parte narrativa o motiva) e non aliunde. (M.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 36 e 61; c.p.c., art. 118 disp. att. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 225
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