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Massime tratte da sentenze emesse nel 2018 dalle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia - parte 4

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Quarta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

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497. Delega di firma Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1142/2018 del 19 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna Processo tributario – Firma avviso di accertamento – Sottoscrizione soggetto delegato – Onere della prova. In ipotesi di contestazione della sottoscrizione riconducibile non già al capo dell’'ufficio titolare, bensì ad un funzionario della carriera direttiva, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio dal momento che le qualifiche professionali di chi emana l'atto costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente. (M.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11 498. Termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1152/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli Processo tributario – Termini di costituzione del resistente – Mancato rispetto – Conseguenze. La tardività della costituzione del resistente nel giudizio di primo grado non determina alcuna nullità, né in base alle norme del processo tributario né a quelle del codice di procedura civile, stante la mancata previsione di simile sanzione e il principio di tassatività delle relative cause, ma determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse (nel caso di specie, la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale). (M.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 23, 31 e 32 499. Forma dell’appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1157/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Botteri Processo tributario – Forma dell’appello – Errata indicazione della sentenza impugnata – Conseguenze. Non costituisce causa di inammissibilità dell’appello la errata indicazione nell’atto introduttivo della sentenza impugnata, ascrivibile a un errore materiale. (nel caso di specie, l’appellante aveva comunque allegato la sentenza effettivamente impugnata). (M.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53 500. Appello cumulativo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1229/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella Processo tributario – Appello cumulativo – Ammissibilità – Sussiste – Condizione – Medesimo rapporto giuridico – Rileva – Annualità diverse – Non rilevano. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 226 Nel processo tributario è ammissibile l’atto di appello cumulativo avverso più sentenze intervenute tra le stesse parti e relative al medesimo rapporto giuridico d’imposta, ancorché riferite a diverse annualità. (C.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 501. Riduzione o restrizione di ipoteca con sentenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1232/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella Ricorso – Domanda di riduzione o restrizione di ipoteca – Ammissibile – Necessità di instaurare apposito procedimento amministrativo – Non sussiste. Nell’ipotesi di riduzione, a seguito di specifici atti di sgravio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, della somma iscritta a ruolo, il giudice tributario può, con sentenza, ridurre ovvero ordinare alla Pubblica Amministrazione l’attivazione di un procedimento di riduzione o restrizione dell’ipoteca così come espressamente previsto dall’art. 2877 c.c., e ciò senza che il contribuente attivi, prima della proposizione del ricorso, apposito procedimento amministrativo. (V.Ca.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2872, 2875 e 2877; d.P.R. 602/1973, art. 77 502. Impugnazione avviso di accertamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n.1275/2018 del 26 marzo 2018, Presidente e Estensore: Barbaini. Processo tributario – Termini di impugnazione – Avviso di accertamento – Notifica. Laddove il medesimo avviso di accertamento venga notificato inizialmente presso la sede della società ed, in data successiva, presso lo studio del liquidatore, il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità nei termini di legge decorrenti dalla prima data di notifica e non nel termine decorrente dalla data di notificazione presso lo studio del liquidatore. (C.Ca.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.21 comma 2; d.P.R. 600/1973, art.58; d.lgs. 218/1997 art.6; c.p.c., art.145 503. Nullità della sentenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1380/2018 del 28 marzo 2018, Presidente e Estensore: Cau Poteri istruttori del collegio giudicante – Nullità della sentenza. È affetta da nullità la sentenza resa a valle di un giudizio di primo grado nel corso del quale il collegio giudicante abbia, con ordinanza resa motu proprio, disposto l’acquisizione del PVC non rinvenuto allegato agli atti impugnati e mai portato a conoscenza del contribuente prima dell’emissione degli avvisi di accertamento gravati. La CTP infatti, in virtù del principio di terzietà del giudice, non può, dopo l’abrogazione del comma 3 dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 ad opera dell’art. 3bis del d.l. 203/2005, ricorrere a poteri istruttori per sanare quella che è una fondamentale omissione da parte dell’Ufficio. (M.Pi.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 227 504. Appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1493/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità. Nell’atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quanto la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. (M.Fas.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 1 505. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1534/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: De Rentiis Atti impugnabili – Estratto di ruolo. Devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. (G.Pin.) Riferimenti normativi: d.P.R. 546/1992 art. 19 506. Poteri istruttori Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1552/2018 del 9 aprile 2018, Presidente e Estensore: Zevola Delega – Contestazione circa la firma apposta – Procedura di verificazione – Esula – Scrittura privata – Querela di falso – Necessità – Sussiste. Non è fondato l’appello con cui il contribuente rappresenta che la sentenza deve essere riformata in quanto, in primo grado, aveva contestato l’attribuzione della sottoscrizione al capo dell’Ufficio controlli senza che l’Ufficio nulla avesse dimostrato: la contribuente, invero, si era limitata a chiedere che la Commissione utilizzasse i poteri istruttori ex art. 7 d.lgs. 546/1992 per effettuare la cosiddetta procedura di verificazione di cui all’art. 216 c.p.c. non potendosi non rilevare come detta procedura non si attagli al caso in esame, in cui la scrittura non è “privata”; non è comunque previsto che le commissioni tributarie possano procedervi. In realtà la contribuente avrebbe solo potuto proporre querela di falso. (M.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 228 507. Revocazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1569/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Labruna; Estensore: Missaglia Errore di fatto – Indicazione separata costi – Fornitore svizzero – Revocazione – Ammissibilità – Non sussiste. La censura, relativa al mancato esame del profilo relativo alla (assunta) inesistenza dell’obbligo di separata indicazione dei costi con fornitore svizzero, non è certo errore di fatto, ma semmai ipotetico errore di diritto in ordine alla qualificazione della Svizzera quale Paese in ogni caso black list, anche per le società operative assoggettate ad imposte locali e nazionali: nella sostanza la ricorrente pretende di attribuire natura di fatto revocatorio al mancato riconoscimento della propria tesi laddove la CTR aveva ben presenti i fatti di causa ed ha motivatamente disatteso tale tesi. (M.D.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395 508.Giudicato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1571/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Labruna; Estensore: Missaglia Giudicato esterno – Autonomia periodi di imposta – Elementi a carattere duraturo – Fatti immutati – Rilevanza – Sussiste. Il giudicato esterno, secondo l’insegnamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 13916/2006), non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno: ne deriva che il criterio dell’autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, quando incida su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta, cioè in reazione ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo ovvero a fatti o a qualificazioni giuridiche di fatti rimasti immutati nei diversi periodi di imposta (nel caso in esame è palese che gli accertamenti per l’anno 2008 e l’anno 2009 sono stati effettuati con le medesime modalità e che nei due giudizi sono state trattate le medesime questioni di fatto e di diritto). (M.D.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2909 509. Notifica appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1617/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Chindemi; Estensore: Missaglia Difensore costituito – Variazione domicilio – Notifica appello – Affissione presso Albo della Commissione tributaria – Legittimità – Non sussiste – Onere di ricercare nuovo indirizzo – Sussiste – Inesistenza notifica presso Albo – Sussiste. È inesistente la notifica del ricorso in appello al difensore del contribuente effettuata con affissione all’Albo pretorio della Commissione tributaria ove la notifica presso lo il suo studio non sia andata a buon fine per avvenuto trasferimento. L’art. 17 d.lgs. 546/1992 non trova applicazione all’ipotesi in cui il contribuente sia assistito da un difensore iscritto in Albo, sussistendo l’obbligo del notificante di effettuare ogni efficace ricerca per conoscere il luogo di notificazione. (M.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 229 510. Spese di lite Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1666/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita Processo tributario – Spese di lite – Determinazione. Il giudice può determinare il compenso professionale anche in deroga alle norme del codice di rito in tema di valore della controversia, tenuto conto dell’oggetto della stessa, della complessità delle questioni trattate, del tempo e dell’impegno resosi necessario, dei risultati raggiunti in forza dell’attività prestata. (D.D’A.) 511. Capacità processuale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1699/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Zevola Processo tributario – Capacità processuale – Imprenditore fallito – Inerzia curatore – Motivi assorbiti in primo grado – Riproposizione. La perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa. Pertanto, solo al curatore è concesso eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione né il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità. Qualora in primo grado, accogliendo l’eccezione pregiudiziale relativa alla legittimazione ad agire, il giudice non abbia esaminato gli ulteriori motivi, è sufficiente che questi siano espressamente riproposti. (D.D’A.) 512. Inammissibilità del ricorso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1700/2018 del 16 aprile 2018. Presidente e Estensore: Zevola Processo – Impugnazione cumulativa – Atti emanati da diversi concessionari - Inammissibilità. È inammissibile il ricorso proposto avverso atti emessi da concessionari diversi e per crediti diversi, ancorché venga proposta una medesima questione che però discenda da altra, e specifica a ciascun atto, quale la mancata notifica degli atti prodromici. (M.Gl.) 513. Spese di lite Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1713/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia Spese di lite – Annullamento in autotutela – Compensazione – Esclusione. Qualora una pendenza tributaria sia definita per l’abbandono della pretesa da parte dell’Amministrazione finanziaria, è necessario provvedere alla regolamentazione delle spese di lite sulla base della soccombenza potenziale. (D.D’A.) 514. Inammissibilità dell'appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1754/2018 del 17 aprile 2018, Presidente e Estensore: Labruna Processo tributario – Appello – Giudizio di primo grado – Parte contumace - Mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti – Inammissibilità. È inammissibile, per carenza di un requisito essenziale previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, l’appello che non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti che hanno Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 230 partecipato al giudizio di primo grado, inclusa la parte convenuta e rimasta contumace. (B.I.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 515. Interpello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1766/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Insinga Processo tributario – Atti impugnabili – Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnazione - Inammissibilità. Il diniego all’istanza di interpello disapplicativo previsto per le cd. società di comodo non contiene una pretesa tributaria e, per questo, non può rientrare nel novero degli atti impugnabili, nonostante la natura non tassativa dell’elenco contenuto nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Se impugnato, dunque, il relativo ricorso va dichiarato inammissibile. (B.I.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 516. Termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1782/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Evangelista Processo tributario - Agevolazioni - Decadenza - Avviso liquidazione - Istanza accertamento con adesione - Termine per impugnare - Non sospende. Con riguardo ad un avviso di liquidazione emesso a seguito del non riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per l’acquisto di una cd. prima casa, non può essere invocata la sospensione di 90 giorni, ex art. 12, d.lgs. n. 218/1997, del termine per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza di cui all’art. 1 d.lgs. n. 218/1997. Tale istanza può essere infatti presentata con riguardo ad un avviso di accertamento - come si evince dal dato testuale dell’art. 1 d.lgs. n. 218/1997 - e non con riguardo ad un avviso di liquidazione. (B.I.) Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 1 e 12 517. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1848/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Gaudino Processo – Impugnazione del provvedimento di diniego di autotutela – Potere discrezionale P.A. – Profili di legittimità del diniego – Rilevano – Ragioni di fondatezza della pretesa tributaria – Non rilevano. Il ricorso avverso un provvedimento di diniego di procedere ad un annullamento può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino l’esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del Giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo, ormai definitivo. (R.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.m. 37/1997, art. 2 commi 1 e 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 231 518. Provvedimenti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1908/2018 del 24 aprile 2018, Presidente e Estensore: D’Addea Processo tributario – Impugnabilità degli atti tributari – Comunicazione di cui all’art. 36ter d.P.R. n. 600/1073 – Non sussiste. La comunicazione prevista dall’art. 36ter del d.P.R. n. 600/1973, per la sua natura di atto interlocutorio, nessun rilievo assume sulla posizione giuridica del contribuente e sulla tutela dei suoi diritti. L’atto, quindi, non è autonomamente impugnabile, neppure nel senso di “facoltà di impugnare”, poiché manca un interesse concreto del contribuente a ottenere una pronuncia giurisdizionale sul provvedimento. Inoltre, una eventuale pronuncia giurisdizionale definitiva su un provvedimento che, nella sua sostanza è un atto interlocutorio, dato allo stato degli atti e successivamente modificabile, porrebbe delicati problemi di valutazione del giudicato. Infatti, la situazione di fatto esistente al momento della comunicazione, potrebbe essere modificata in senso positivo o negativo in sede di emissione della cartella, con conseguenze che potrebbero non risultare non rispondenti al corretto accertamento delle imposte. (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter 519. Impugnazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1923/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Proietto, Estensore: Crespi Processo – Contestazione prescrizione credito – Mancata impugnazione intimazione – impugnazione ruolo - Inammissibilità. L’impugnazione del ruolo non è ammissibile quando il contribuente avrebbe dovuto impugnare il precedente avviso di intimazione notificato per contestare la prescrizione del credito erariale. In mancanza di ciò l’avviso di intimazione (rectius, il credito erariale, n.d.r.) è a sua volta cristallizzato ed è idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. (C.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21 520. Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1945/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cassone Processo tributario – Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi – Non rilevano. Le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi, essendo prive del necessario supporto documentale oggettivo, assumono esclusivamente il valore di elementi indiziari, di per sé non idonei a costituire elemento probatorio dotato di rilevanza decisiva. (S.B.) 521. Impugnabilità dell’estratto di ruolo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1954/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia Processo tributario – Impugnabilità dell’estratto di ruolo – Cartelle di pagamento non notificate – Ammessa. È ammesso il ricorso avverso cartelle di pagamento delle quali il contribuente disconosce la notifica ma assume che siano portanti una pretesa tributaria, della quale ha appreso l’esistenza mediante l’esame dell’estratto di ruolo. Invero, l’estratto di ruolo non è Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 232 impugnabile in quanto tale, ma solo unitamente alla cartella che l’ha preceduto (conf. Cass. 6906/2013). (S.B.) 522. Nullità della sentenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1974/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Barbaini Processo tributario – Nullità della sentenza – Errore materiale nella redazione del dispositivo – Non sussiste. Una sentenza è affetta da nullità, per contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora il contrasto sia tale da non permettere di determinare il concreto comando giudiziale (conf. Cass. 11000/2016). Qualora, invece, è individuabile, in modo univoco, il percorso decisionale della sentenza e vi è, dunque, un mero errore materiale nella redazione del dispositivo, la sentenza non può essere inficiata da nullità assoluta. (L.Ma.) 523. Spese processuali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1976/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Processo tributario – Rifusione delle spese processuali di primo grado – Appello incidentale. La richiesta, proposta nel corso del secondo grado di giudizio, di rifondere le spese di primo grado che erano state compensate dal giudice, deve essere introdotta mediante appello incidentale (conf. Cass. 58/2004). (L.Ma.) 524. Nuove prove in appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1993/2018 del 2 maggio 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Candido I - Processo tributario - Nuovo materiale probatorio in appello – Ammesso – Condizioni. II - Processo tributario - Omessa notificazione cartelle esattoriali - Ruolo ed estratto di ruolo – Impugnazione – Ammessa. I - Esiste la possibilità che nel giudizio di appello - davanti alle Commissioni tributarie regionali - sia concessa alle parti la facoltà di depositare nuovi documenti (Cass. 12783/2015), purché la parte provi di non averli potuti fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. II - L’estratto di ruolo può essere impugnato anche autonomamente, qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti impositivi presupposti (Cass. 22946/2016; 22184/2017). (C.G.) 525.Giudicato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2003/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Giudicato – Giudicato sostanziale e formale – Formazione del giudicato esterno – Applicabilità al giudizio tributario – Sussiste. Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 233 fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modoinscindibile con la decisione, formandone il presupposto, cosi da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi, petitum). Inoltre, nel contenzioso tributario qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (tale principio del cd. «giudicato esterno» è stato affermato dalle SS. UU. civ. della Suprema Corte, con sentenza n. 13916/2006 risolvendo il contrasto tra le precedenti decisioni che avevano accolto lo stesso orientamento (conf. Cass. 10280/2000) ed altre che, invece, avevano ritenuto che nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi). (V.G.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2909; c.p.c., art. 324 526. Acquiescenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2008/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Acquiescenza – Effetti – Accettazione del debito erariale – Inammissibilità ricorso – Sussiste. Lo spontaneo versamento di quanto accertato rappresenta accettazione del debito, con la conseguenza che la pretesa erariale si consolida per intervenuta acquiescenza del contribuente/debitore. Il perfezionamento dell’acquiescenza rende inammissibile il ricorso avverso la pretesa erariale divenuta definitiva (conf. Cass. 7179/2003, 14162/2003, 19240/2003, 13211/2004 e 20392/2004). (V.G.) 527. Legittimazione passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2036/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi Processo tributario – Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Legittimazione passiva – Carenza. Quando dalla documentazione riversata in causa risulta in maniera inconfutabile che il contribuente abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario e successivamente rilasciato tutti i beni ereditari in favore dei creditori, non può essere considerato responsabile dei debiti ereditari ai sensi e per gli effetti dell’art. 507, ultimo comma, c.c., specialmente ove la liquidazione dei beni ereditari si sia chiusa senza attivo per gli eredi. (P.C.) Riferimenti normativi: c.c., art. 484 e ss. e art. 507 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 234 528. Inammissibilità del ricorso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2040/2018 del 7 maggio 2018. Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi Processo – Impugnazione – Accertamento negativo di debenza del tributo - Mancanza di atto autonomamente impugnabile – Inammissibilità del ricorso. In assenza di atto autonomamente impugnabile, non è proponibile, e quindi inammissibile, il ricorso proposto per l'accertamento negativo della debenza di un tributo. L'art. 19 del d. lgs. 546/1992, che nulla innova rispetto al precedente art. 16 d.P.R. 636/1972, prevede che la tutela del contribuente sia attuata mediante ricorsi avverso atti di imposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero di rigetto, tacito o esplicito, di istanze di rimborso per imposte indebitamente pagate. (M.Gl.) 529.Motivi d'appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2044/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Atto di appello – Carenza di specifico motivo di impugnazione di un capo della sentenza – Definitività della statuizione. Quando l’atto di appello non contiene alcuno specifico motivo di impugnazione di un capo della sentenza di primo grado che ha annullato una ripresa (nel caso specifico afferente la deducibilità degli interessi passivi) né chiede, nelle conclusioni, la riforma integrale del provvedimento appellato, consegue che la relativa statuizione è da dichiararsi definitiva. (P.C.) 530. Dichiarazioni rese da terzi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2056/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Santamaria Amato Processo tributario – Dichiarazioni rese da terzi – Validità probatoria – Presunzione semplice – Necessità di altri elementi probatori. Nel processo tributario le dichiarazioni rese dal terzo, acquisite dai verificatori durante le attività ispettive, hanno valore di mero indizio e concorrono a formare il convincimento del giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova (nel caso di lite, le dichiarazioni del titolare della ditta che aveva ammesso di aver emesso fatture per operazioni inesistenti non sono state sorrette da adeguati riscontri documentali, essendo state addirittura smentite dal fatto che tale ditta non era una società cartiera, considerato che era iscritta alla Camera di Commercio, aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e aveva un dipendente, e che la società utilizzatrice delle fatture aveva dimostrato di aver effettivamente prestato i propri servizi e di aver tenuto una contabilità regolare). (P.C.) 531. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2058/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi Avviso di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Non sussiste. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può essere impugnata perché non rientrante tra gli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Essa non produce alcun effetto sulla situazione patrimoniale del contribuente sicché questi non avrebbe alcun interesse ad agire. Detta comunicazione preventiva contiene soltanto un invito a pagare il debito esistente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate creditrice, mentre l’Agente della Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 235 riscossione è un soggetto diverso, incaricato in forza di mandato a riscuotere i crediti tributari. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.p.c., art. 100 532. Società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2059/2018 del 7 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra Processo tributario – Legittimazione attiva – Società estinta – Improcedibilità. La società estinta è priva di capacità processuale e della stessa esistenza giuridica, non potendo pertanto impugnare in proprio gli atti impositivi; l’azione eventualmente intentata deve pertanto dichiararsi improcedibile anche d’ufficio. (P.C.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2 533. Atti impugnabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2117/2018 del 10 maggio 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri Processo tributario – Società di comodo – Presunzione di redditività – Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnabilità – Sussiste. L’atto di diniego dell’esenzione ex art. 30 l. 724/1994 è suscettibile di immediata impugnazione veicolando il medesimo una pretesa tributaria compiuta, in relazione a cui si prospetta e contrappone un concreto e specifico interesse a contraddire in capo al contribuente. (A.Ro.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 724/1994, art. 30 534. Diritto a un regolare contraddittorio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2120/2018 del 11 maggio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Missaglia Processo tributario – Istanza di trattazione in pubblica udienza – Decisione in camera di consiglio – Illegittimità. Viola il diritto a un regolare contraddittorio, avente riconoscimento anche costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), la decisione della CTP assunta, a dispetto della regolare formulazione di istanza di trattazione in pubblica udienza del ricorso, in camera di consiglio. (A.Ro.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 33 535. Legittimazione processuale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2125/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Processo tributario – Legittimazione processuale – Inerzia curatore – Legittimazione soci della società fallita – Sussiste. In caso di inerzia del curatore, è ammissibile il ricorso proposto dai soci di una società fallita, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, se vi è inerzia da parte del curatore fallimentare, il fallito può agire in giudizio per contestare la pretesa. (M.A.C.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 236 536.Motivazione sentenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2127/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Motivazione sentenza – Mancata disamina di tutti i profili di censura e di tutti gli elementi probatori – Difetto di motivazione – Non sussiste. La sentenza risulta adeguatamente motivata anche se il giudice di merito non ha esaminato e argomentato tutti i profili di censura e le risultanze probatorie, ben potendo egli scegliere tra i diversi elementi acquisiti nel processo quelli ritenuti più utili e attendibili ai fini della decisione. (M.A.C.) 537. Appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2148/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto I - Processo tributario – Carenza interesse ad agire – Improcedibilità. II - processo tributario – Motivi di appello – Genericità – Inammissibilità. I - L’appello è improcedibile per carenza dell’interesse ad agire dell’appellante, se l’atto impugnato in primo grado è stato superato da un successivo atto impositivo, con importi rideterminati, che è stato, a sua volta, censurato dalle parti in altro giudizio pendente. II. L’onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto dall’appellante con il semplice richiamo per relationem ai motivi di primo grado, poiché i motivi di appello devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa. (G.Sim.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 538. Notificazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2217/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella Processo tributario – Notificazione - Irreperibilità assoluta del contribuente – Onere della prova in capo al notificatore – Sussiste – Affissione nell’albo del comune – Illegittimità. Nel processo tributario la notificazione di un atto impositivo mediante affissione dell’avviso di deposito di una copia dello stesso atto presso l’albo comunale (secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973) anziché presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente (come disposto dall’art. 140 del c.p.c.) è legittima a condizione che siano state effettuate da parte dell’agente notificatore specifiche ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune già sede del suo domicilio fiscale. È quindi illegittima la procedura di notificazione effettuata ai sensi del menzionato art. 60 laddove l’agente notificatore si limiti ad affermare genericamente che nel comune non vi era abitazione, ufficio o azienda del contribuente senza dare conto, anche sommariamente, delle ricerche da lui compiute a tal fine. (P.G.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140; d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1 lett. e) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 237 539. Appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2222/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Botteri Processo tributario – Giudizio di appello – Carattere devolutivo pieno – Sussiste – Motivi specifici di impugnazione – Riproposizione dei motivi di ricorso del primo grado – Sufficiente. La riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (P.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 540. Ricorso cumulativo e/o collettivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2315/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi Processo tributario - Ricorso - Avvisi di accertamento catastale distinti - Proprietari di subalterni diversi - Ricorso unico - Cumulativo o collettivo - Esclusione – Inammissibilità. Il ricorso introduttivo unico avverso distinti avvisi di accertamento catastale, relativi a unità immobiliari distinte, seppure facenti parte dello stesso fabbricato, inerenti ad atti di aggiornamento catastale diversi, presentato unitamente dai proprietari dei diversi subalterni, non è configurabile come cumulativo, ove il medesimo contribuente propone ricorso contro atti impositivi diversi, e neppure come collettivo, ove più contribuenti propongono ricorso contro un unico atto impositivo. Tale ricorso introduttivo, non ravvisandosi, appunto, le peculiarità normative che consentano che il ricorso sia cumulativo o collettivo, è, dunque, inammissibile. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 1 e 18; c.p.c., artt. 102, 103 e 104 541.Giurisdizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2318/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vigorita Processo tributario - Giurisdizione - Controversie circa la sussistenza del diritto al rimborso di un credito tributario – Sussistenza. Solo laddove il diritto al rimborso abbia ad oggetto un tributo assertivamente non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 - devono osservarsi le regole del riparto della giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (artt. 19, lett. g, e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992), secondo la quale le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (cfr. Cass., SS.UU., sent. 28 settembre 2016, n. 19069). Pertanto, appartiene in via esclusiva al giudice tributario la delibazione sotto qualsiasi profilo (formale e di merito) sulla sussistenza del diritto al rimborso di un credito tributario. (F.P.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 238 542. Ricorso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2337/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Gaudino Processo tributario - Ricorso - Termini - Istanza di autotutela - Irrilevanza - Interesse generale – Caratteristiche. A prescindere dal momento in cui l'autotutela viene richiesta, ciò che rileva è che i presupposti impositivi e il quantum richiesto non sono più contestabili, una volta scaduto il termine per impugnare l'accertamento. La sollecitazione all'utilizzo del potere di autotutela, in quanto diretta a favorire l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., non determina di per sé alcun effetto rispetto alla definitività dell'accertamento conseguente alla mancata impugnazione (cfr. Cass., sent. 26 gennaio 2018, n. 1965). Il ricorso avverso un provvedimento di diniego di procedere ad un annullamento può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino lesercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo, ormai definitivo (cfr. Cass., Sez. V, sent. 20 febbraio 2015, n. 3442). L’interesse generale legittimante l'autotutela: non può consistere nella mera deduzione dell'erronea imposizione, risolvendosi quest'ultima in un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato a evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta. L'interesse a un’imposizione fiscale conforme alla legge, cioè, riguarda il merito della questione, oggetto di diversa interpretazione delle parti, ed è privo, quindi, del carattere di interesse generale. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19 543. Notificazione appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2342/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel Processo tributario - Appello - Notificazione - Variazione del domicilio – Conseguenze. L'appello, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, deve essere notificato con riferimento al domicilio o alla dichiarazione di residenza, evincibili dagli atti di primo grado. E’ nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliato. L'onere di notificazione della variazione di domicilio eletto non opera nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, perché questi non è tenuto a comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, quindi, onere del notificante effettuare le apposite ricerche per individuare il luogo di notificazione, dovendo quest'ultima essere effettuata al domicilio reale del difensore, con la conseguenza che ricade sul notificante il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (cfr. Cass., ord. 8 ottobre 2015, n. 20209 e sent. 22 aprile 2015, n. 8199; ord. 8 maggio 2014, n. 10014; sent. 6 novembre 2013, n. 24940; sent. 19 settembre 2013, n. 21437 e ord. 29 maggio 2013, n. 13366). L'accertamento del domicilio effettivo del difensore deve essere effettuato, anche tramite consultazione on line, presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (cfr. Cass. ord. 25 settembre 2014, n. 20323). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17 comma 3 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 239 544. Contumacia in primo grado Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2373/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Gravina, Estensore: Crespi I - Processo tributario - Appello - Contumacia in primo grado – Proponibilità. II - Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Nuove prove – Esclusione. I - La mancata costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione nel procedimento di primo grado non preclude affatto la proposizione dell'appello (cfr. Cass., sent. 24 novembre 2006, n. 24992, sent. 12 febbraio 2009, n. 3449, e ord. 25 giugno 2013, n. 15966). II - L'agente della riscossione, pur se contumace nel giudizio di primo grado, può produrre nuovi documenti in appello, ovvero la prova della notifica degli atti presupposti, su cui si è fondata l'impugnazione. Non si tratta di nuove prove e, pertanto, non ricorre l'ampliamento della materia del contendere (cfr. Cass., sent. 19 aprile 2017, n. 9845). Con la produzione dei documenti, l'ente della riscossione si limita, infatti, a svolgere mere difese, volte a confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso del contribuente (cfr. Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 199). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 57 e 58 545. Spese di lite Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 08, sentenza n. 2552/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Fazzini Principio soccombenza – Necessario rispetto – Lite temeraria – Condotta avversaria – Elemento soggettivo – Controparte processuale - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Danno patito – Presupposti applicativi – Esclusioni. Il giudice tributario è sempre tenuto a riconoscere le spese di lite in base al principio della soccombenza, mentre la condanna per la temerarietà della lite può essere riconosciuta soltanto quando la controparte processuale riesce a provare l’elemento soggettivo della condotta avversaria e altresì il danno patito in conseguenza di ciò. (F.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 96 546. Utilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni di terzi. Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2711/2018 del 13 giugno 2018, Presidente e Estensore: Labruna Dichiarazioni indiziarie rese da soggetti terzi raccolte in sede extraprocessuale – Loro ontologica differenza rispetto alla prova testimoniale – Consegue – Utilizzabilità dei documenti contenenti le suddette dichiarazioni nel processo tributario. I documenti contenenti dichiarazioni indiziarie rese da terzi raccolte in sede extraprocessuale possono essere utilizzati nel processo tributario in ragione dell’ontologica diversità di tali dichiarazioni dalla prova testimoniale che è necessariamente orale e rigorosamente strutturata sotto il profilo normativo. (R.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 240 547. Sottoscrizione del difensore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2716/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Rota I - Ricorso notificato all’ente impositore privo di sottoscrizione del difensore – Inammissibilità – Sussiste. II - Mancata sottoscrizione del difensore sia del ricorso notificato all’ente erariale sia – a titolo di autentica – della procura ad litem conferita dalla società contribuente – Sottoscrizione del difensore apposta sia sulla copia del ricorso sia sulla procura ad litem depositati in Commissione tributaria – Conformità della copia del ricorso depositato all’originale notificato all’ente erariale – Non sussiste – Inammissibilità del ricorso – Sussiste. I - È inammissibile ai sensi dell’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546/1992 il ricorso notificato all’ente impositore privo della sottoscrizione del difensore. II - Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 546/1992 per difformità della sua copia depositata presso la segreteria della Commissione tributaria rispetto all’originale notificato all’ente impositore, se l’esemplare e la relativa procura ad litem depositati in Commissione tributaria risultano – contrariamente all’originale e alla procura ad litem notificati, muniti della sottoscrizione del difensore. (R.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 22 548. Rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione tributaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2726/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Fanizza, Estensore: Bertolo Giudizio penale e giudizio tributario aventi ad oggetto i medesimi fatti – Pronuncia di assoluzione in sede penale “perché il fatto non sussiste” – Natura vincolante di tale pronuncia per il giudice tributario – Non sussiste. Sebbene il giudizio penale e quello tributario riguardino i medesimi fatti, la pronuncia penale di assoluzione per insussistenza del fatto non è idonea a dispiegare alcun effetto nel giudizio tributario in ragione dei differenti regimi probatori che caratterizzano i suddetti giudizi. (R.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 20; d.lgs. 546/1992, art. 7 549. Produzione di documenti in appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2764/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Baldi Produzione di documenti in appello – Violazione del termine di cui all’art. 32 del d.lgs. 546/1992 – Documenti già prodotti nel primo grado di giudizio ancorché irritualmente – Non sussiste. La produzione di documenti in appello nel processo tributario, consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione. Tuttavia l’inosservanza di detto termine può ritenersi sanata ove il documento sia stato già prodotto, ancorché irritualmente, nel giudizio di primo grado. Ciò in quanto nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione. (G.Cu.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 32 e 58 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 241 550. Spedizione dell’atto in busta chiusa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n 2777/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido Atto di appello – Costituzione in giudizio – Deposito – Servizio postale – Plico chiuso – Tardività – Inammissibilità. Quando un atto di impugnazione viene inviato alla Commissione tributaria a mezzo del servizio postale in busta chiusa in luogo del plico aperto, la data dell’avvenuta costituzione in giudizio non è quella della spedizione dell’atto, ma quella in cui viene ricevuto e successivamente registrato presso la segreteria della commissione (nel caso di specie, l’appello è stato considerato tardivo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità, in quanto la data di iscrizione al ruolo, corrispondente a quella di ricezione presso la segreteria del plico chiuso, era successiva al termine, previsto dalla legge, di trenta giorni dalla notifica dell’atto a controparte. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 22 551. Società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n 2813/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto Processo tributario – Società estinta – Cancellazione registro delle imprese – Liquidatore ed ultimo legale rappresentante – Ricorrente – Inammissibilità. Il ricorso proposto dal liquidatore ed ultimo legale rappresentante di una società è inammissibile se tale società risulta essere già stata cancellata dal registro delle imprese, e quindi estinta, prima della notifica dell’atto di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art 2495; c.p.c., artt. 75 e 81 552. Interruzione del processo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2818/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi Violazione norme sull’interruzione del processo – Nullità – Motivo di impugnazione – Interesse - lesione diritto di difesa – Sussiste. La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso. Tale nullità è eccepibile, anche come motivo di gravame, solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione, con specifica indicazione della lesione al diritto di difesa cagionato da detta violazione processuale. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 40 553. Produzione nuovi documenti in appello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2822/2018 del 21 giugno 2018, Presidente e Estensore: Giordano Appello – Nuovi documenti – Mere difese – Ammissibilità – Nuove eccezioni – Inammissibilità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 242 L’art. 58 del d.lgs. 546/1992 consente alle parti, compresa quella contumace nel giudizio di primo grado, la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti, pur se già disponibili in precedenza. Nell’ipotesi in cui oggetto del giudizio sia la contestazione dell’avvenuta notifica dell’atto impositivo, è ammessa la produzione per la prima volta in appello dell’originale di tale provvedimento, correlato dalla relata di notifica, trattandosi di una mera difesa dell’Amministrazione finanziaria, finalizzata alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte. Il divieto di proporre nuove eccezioni e, di conseguenza, di produrre i documenti a queste relativi, previsto dall’art. 57 d.lgs. 546/1992, concerne unicamente le eccezioni in senso stretto, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. (G.G.) Riferimenti normativi: artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 554. Capacità di stare in giudizio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2834/2018 del 21 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zevola Agente della riscossione – Capacità di stare in giudizio – Assistenza tecnica – Ammissibilità. L’agente della riscossione, così come l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, può stare in giudizio non solo per mezzo di un proprio funzionario, ma altresì avvalendosi del patrocinio di un avvocato esterno. Questo perché la legge non detta un obbligo di assistenza mediante un funzionario interno, al contrario di quanto accade per le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione, per cui è vietata la difesa patrocinata dai propri impiegati ed è sancito l’obbligo di assistenza tramite difensore abilitato. Il legislatore quindi ha inteso ampliare il diritto di difesa dell’ente della riscossione, permettendogli liberamente di scegliere le modalità della propria tutela giurisdizionale. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 11 comma 2 e art. 12 555. Carattere chiuso del giudizio di ottemperanza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. n 18, sentenza n. 2858/2018 del 22 giugno 2018, Presidente e Estensore: Martorelli Processo tributario – Giudizio di ottemperanza – Giudicato – Esecuzione – Oggetto del giudizio – Limiti – Sussistono. Il giudizio di ottemperanza ha un c.d. carattere chiuso, dovendosi il giudice limitare ad eseguire e specificare gli obblighi contenuti nella sentenza passata in giudicato. Pertanto, il contribuente non può chiedere in ottemperanza una rivalutazione di elementi già addotti nel giudizio di merito e disattesi nella pronuncia di cui chiede l’esecuzione, pena l’inammissibilità del ricorso. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70 556. Appello telematico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2953/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto Notifica appello a mezzo PEC – Ricorso cartaceo - Legittimità dell’appello telematico -Sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 243 L’obbligo di proseguire in forma telematica un giudizio iniziato in siffatta modalità è norma di favor per la forma telematica, che non può precludere l’uso di tale forma anche per i giudizi iniziati in forma cartacea a partire dal momento in cui il processo telematico è divenuto operativo. (G.To.) 557.Operazioni inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia Sez. 16, sentenza n. 3020/2018 del 28 giugno 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Scarzella Operazioni oggettivamente inesistenti – Prova contraria – Fatture – Generica causale. Il contribuente a cui venga contestata l’inesistenza oggettiva di fatture passive in conseguenza della descrizione generica in esse riportata, può provare, anche in fase processuale, l’effettiva sussistenza delle operazioni producendo i contratti sottesi, la documentazione bancaria, la specifica della natura e della tipologia dei lavori svolti. (M.Le.) 558. Notifica dell’avviso di accertamento Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 117/2018 del 2 marzo 2018, Presidente e Estensore: Oldi Processo tributario - Notifica dell’avviso di accertamento – Consegna dell’atto a persona di famiglia – Mancata trasmissione della raccomandata – Nullità della notifica – Sussiste. La consegna dell’avviso da parte del messo comunale ad una persona diversa dal contribuente non perfeziona la notifica dell’atto. Il messo è tenuto a dare notizia di notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (Conf. Cass. n. 2868/2017). (A.Fe.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60 559. Prova irritualmente ottenuta Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 170/2018 del 10 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris Processo tributario – Prova irritualmente ottenuta – Ammissibilità. In tema di accertamento tributario non vige il principio dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. La mancanza dell’autorizzazione del comandante di zona della Guardia di Finanza, prevista ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti correnti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti. (F.Gh.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2, n. 7 560. Termini per il ricorso Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 219/2018 del 2 maggio 2018, Presidente e Estensore: Oldi Processo tributario – Ricorso – Termine di proposizione – Produzione dell’estratto di ruolo – Atto già noto – Remissione in termini – Non sussiste. La mera produzione dell’estratto di ruolo che non costituisca il primo mezzo di conoscenza della pretesa tributaria esercitata dall’Amministrazione non è sufficiente a Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 244 rimettere in termine il ricorrente per l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria precedentemente notificatagli. (L.L.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 561. Costituzione in giudizio telematica con ricorso cartaceo Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 310/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Maddalo, Estensore: Trevisani Ricorso cartaceo – Costituzione in giudizio telematica – Violazione norme del giusto processo – Non sussiste. Non si considerano violate le norme del giusto processo né si considerano violati i principi a presidio del diritto di difesa qualora, in presenza di ricorso cartaceo, l’Agenzia delle Entrate si costituisca in giudizio in modo telematico, il quanto la controparte può venire comunque a conoscenza delle controdeduzioni. (E.Cal.) 562. Procedura amichevole Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 25/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Dell’Aringa Processo tributario – Procedura amichevole - Convenzione europea relativa all’eliminazione della doppia imposizione. La fase arbitrale istauratasi in seguito alla procedura amichevole, relativa all’’eliminazione della doppia tassazione in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è esperibile soltanto se l’impresa associata ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest’ultimo, prima che sia intervenuta una sentenza. (C.A.) 563. Fallimento Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 49/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Platania, Estensore: De Biase Frezza Tributi vari – Soggetto fallito – Legittimazione al ricorso – Sussiste. La perdita della capacità processuale del fallito non ha natura assoluta bensì relativa. Ove pertanto la Curatela fallimentare non si costituisca nel giudizio promosso dal fallito antecedentemente la data della dichiarazione del suo fallimento, questi è legittimato ad agire e a resistere nel procedimento onde scongiurare l’esito a sé sfavorevole con la formazione di un titolo giudiziale suscettibile di essere azionato nei suoi confronti una volta che fosse tornato in bonis. (E.Co.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10 564. Impugnabilità comunicazione di iscrizione ipotecaria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 427/2018 del 31 gennaio 2018, Presidente: Gaballo, Estensore: Arista Processo tributario – Comunicazione di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Non sussiste. L’avviso di iscrizione ipotecaria non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, poiché trattasi di comunicazione al contribuente, e non di atto impositivo. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19; d.P.R. 600/1973, art. 50 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 245 565. Lite temeraria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 450/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Astegiano Processo tributario – Cartella di pagamento per avviso di accertamento annullato - Lite temeraria – Sussiste. In presenza dell’annullamento dell’atto prodromico, non è possibile procedere all’esecuzione di un atto che, seppur in presenza di appello, non è idoneo a produrre effetti. Nella fattispecie, la Regione Lombardia è stata condannata per lite temeraria a causa della sua inescusabile negligenza, poiché – dopo essersi avveduta del predetto errore – non ha provveduto allo sgravio, ma si è costituita in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 96; Cost., art 24 566. Ricorso non sottoscritto dal difensore Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 455/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Nicolardi Processo tributario – Sottoscrizione del difensore - Mancanza – Inammissibilità. Nelle controversie di valore superiore ad euro 2582,28, la mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio, da parte del difensore e del contribuente, ne costituisce vizio insanabile, poiché la costituzione “ab initio” del difensore sprovvisto di mandato (o con irregolarità del mandato stesso) determina l’assenza del potere di difesa, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 546/1992 e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso stesso. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12 567. Impugnabilità estratto di ruolo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 467/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Saresella, Estensore: Salvo Processo tributario – Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità – Obbligo – Non sussiste. L’estratto di ruolo, quale atto non impositivo interno all’Agente della Riscossione, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, è possibile una “tutela anticipata”, meramente facoltativa, avverso l’estratto di ruolo, mediante la sua impugnazione, senza che il mancato esercizio di tale facoltà costituisca per il contribuente pregiudizio di contestare un atto tipico successivamente notificato. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19; d.P.R. 602/1973, art. 25 568. Disconoscimento autenticità delle sottoscrizioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 536/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Clerici Processo tributario – Disconoscimento autenticità delle sottoscrizioni – Eccezioni specifiche – Necessità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 246 Il disconoscimento, da parte del contribuente, della documentazione prodotta in copia dall’Ufficio, in relazione alle notifiche effettuate ed alle firme apposte sulle relate di notifica, deve necessariamente essere motivato in modo puntuale, sia in ordine all’autenticità delle firme sia per la conformità delle copie agli originali, dovendosi rigettare eccezioni del tutto generiche, aprioristiche o consistenti in formule di stile, senza riferimento a circostanze specifiche di illegittimità. (P.D.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 215; c.c., art. 2702; d.lgs. 546/1992, art. 23 569. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1611/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Garghentino Processo tributario – Atti impugnabili – Comunicazione controllo formale dichiarazione – Ricorso - Ammissibilità. È ammissibile il ricorso avverso la comunicazione pervenuta a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 600/1973, dovendosi ritenere, secondo conforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. Civ. Sez. VI - Ordinanza, 19/02/2016, n. 3315), che nonostante la natura tassativa della elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ogni atto adottato dall’ente impositore che porti comunque a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestati in forma autoritativa. Ciò in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 570. Riassunzione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1617/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Siffredi Processo tributario – Morte del ricorrente - Riassunzione – Termine di sei mesi. Il giudizio interrotto per morte del ricorrente deve essere riassunto nel termine di sei mesi. In caso di mancata riassunzione entro i termini di legge il processo si estingue. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 43 571. Atti impugnabili e termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1626/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Cosentino I - Processo tributario – Estratto di ruolo – Impugnazione - Ammissibilità – Sussiste. II - Deposito documenti – Termine 20 giorni – Carattere perentorio – Inutilizzabilità documenti. I - È ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo di cui il contribuente viene a conoscenza tramite accesso presso gli uffici di Equitalia nel caso in cui l’Agente della riscossione non alleghi, o alleghi tardivamente, la prova dell’avvenuta notifica della precedente cartella. A ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 247 l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima. II - L’art. 32 D.lgs n. 546/1992 prevede quale barriera preclusiva per la produzione di documenti il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione. Pertanto, non è possibile fare utilizzo dei documenti prodotti oltre tale barriera ai fini della decisione, atteso il carattere perentorio del termine. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 32 572. Spese di lite in caso di annullamento in autotutela Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 1875/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Mazza Processo – Spese di lite in caso di annullamento in autotutela – Soccombenza virtuale – Sussiste. In assenza di ragioni gravi o eccezionali che ne giustifichino la compensazione, le spese di lite sono a carico dell’Amministrazione finanziaria che, a seguito della presentazione del ricorso, ritiri ed annulli in autotutela gli atti impositivi impugnati in applicazione del principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”. (L.M.) Riferimenti normativi: Cost., art. 3; d.lgs. 546/1992, art.46 e art.15 commi 1 e 2, art.3 Cost. 573. Processo tributario telematico Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1937/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Processo – Costituzione telematica – Obbligo dell’Ufficio di aderire al canale prescelto dal ricorrente – Non sussiste. Il fatto che il processo telematico non sia ad oggi obbligatorio per tutti non esclude la possibilità per l’Ufficio di costituirsi in via telematica anche a fronte della diversa scelta della forma cartacea da parte del contribuente. (L.M.) Riferimenti normativi: d.m. 163/2013, art. 9 comma 3; d.l. 98/2011, art. 39 comma 8 574. Termine per il deposito di documenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1948/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi PROCESSO – Termine per il deposito di documenti – Perentorietà – Sussiste. Il termine previsto dall’art. 32 del d.lgs. 546/1992 per il deposito di documenti ha carattere perentorio, in quanto strumentale al contraddittorio. (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 32 575. Atti impugnabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1958/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Mainini PROCESSO – Atti impugnabili – Presa in carico di Equitalia – Ammissibilità del ricorso – Inammissibile. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 248 La comunicazione di Equitalia di presa in carico delle somme accertate per la riscossione, avendo natura di semplice informazione, non è un atto autonomamente impugnabile. (L.M.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2011, art. 29 lett. b) 576. Effetti dell’omessa notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1993/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente: Roggero, Estensore: Simeoli Omessa notifica della cartella di pagamento – Vizi della sequenza procedimentale – Possibilità di impugnazione dell’avviso di mora – Effetti. La mancata notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico all’avviso di mora comporta un vizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge. Il contribuente può alternativamente dedurre la nullità dell’intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale impositiva o contestare la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3 577. Non contestazione del fatto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2007/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Processo tributario – Non contestazione del fatto – Mancata costituzione in giudizio – Non opera. La non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l’onere è irreversibile ma opera solo nel caso in cui la parte resistente si sia costituita in giudizio; la mancata costituzione non può essere valutata quale mancata contestazione specifica dei fatti addotti dalla parte ricorrente o ammissione implicita degli stessi. (L.M.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115 578. Disconoscimento documenti prodotti in copia Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2048/2018 dell’11 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Moro Processo – Validità probatoria della fotocopia – Sussiste se non disconosciuta – Disconoscimento – Requisiti. La contestazione della validità probatoria della fotocopia o della copia fotostatica del documento deve essere formulata in modo chiaro e circostanziato. Deve essere indicato il documento specifico e tutti gli aspetti che lo rendono differente e quindi non conforme all’originale. La copia fotostatica si ha per riconosciuta ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero alla prima risposta successiva alla sua produzione. Il disconoscimento della firma apposta sulla relata di notifica richiede la querela di falso. (L.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2719; c.p.c., artt. 214 e 215 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 249 579. Processo tributario telematico Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2575/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Raimondi, Estensore: Innocenti Procedura telematica – Modalità cartacea – Difetto di costituzione in giudizio La costituzione in giudizio della parte resistente deve seguire la stessa procedura utilizzata dal ricorrente. Di conseguenza, se il ricorrente si è costituito con modalità cartacea, vale a dire tramite deposito cartaceo presso la controparte o invio tramite servizio postale, anche la parte resistente deve seguire la stessa procedura. In difetto, la parte ricorrente si trova nella impossibilità di accedere alle controdeduzioni. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.m. 163/2013 580. Intimazione di pagamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2635/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente ed estensore: Duchi Intimazione di pagamento – Atto autonomamente impugnabile – Solamente per vizi propri. L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ma solamente per vizi propri. Nell'opposizione all'intimazione di pagamento non possono essere invocati vizi dell'atto presupposto che sono stati già esaminati in altri giudizi, altrimenti il ricorso è inammissibile. (G.P.V.) 581. Impugnabilità iscrizione ipotecaria Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tateo Avviso di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Sussiste. La mancata impugnazione da parte del contribuente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non preclude l’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria successivamente notificato. (S.G.) 582. Ricorso in formato pdf Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 96/2018 del 12 aprile 2018, Presidente e Estensore: Tateo Processo tributario – Ricorso in formato pdf privo di firma digitate – Ricorso inammissibile – Notifica a mezzo PEC – Inesistente. Il ricorso in formato .pdf, trasmesso a mezzo PEC al destinatario, privo di firma elettronica qualificata o digitale e di attestazione di conformità all’originale, rende la notifica inesistente e quindi il ricorso inammissibile. (S.G.) 583. Ragione più liquida Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 189/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo Processo tributario – Fatture presunte oggettivamente inesistenti – Indeducibilità costi di sponsorizzazione - Prova contraria – Principio della ragione più liquida – Applicabile. In ipotesi di fatture ritenute oggettivamente inesistenti trova applicazione il principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. in forza del quale il giudice ha Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 250 facoltà di definire la controversia sulla base di un motivo di merito che risulta essere dirimente ai fini del giudizio, pur in presenza di una questione pregiudiziale. Cosicché, ai fini della decisione, le questioni formali possono essere superate dalla prova fornita dal contribuente dell’effettività della sponsorizzazione oggetto di ripresa. (S.Me.) Riferimenti normativi: Cost., artt. 24 e 111 584. Termini di riassunzione Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 181/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli Processo tributario – Mancata riassunzione del processo – Termine di sei mesi – Estinzione del giudizio – Sussiste. Ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile tale incompetenza e la competenza della commissione tributaria in essa indicata. La riassunzione del processo davanti la commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata, su istanza di parte, nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. In mancanza di riassunzione nei termini indicati, il processo si estingue. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 5 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 251 REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE 585. Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 89/2018 dell’11 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Imposta ipotecaria e catastale – Nullità dell’atto impositivo – Sussiste – Non titolarità di soggettività giuridica del trust – Sussiste – Obbligo di versamento di imposta fissa – Sussiste – Istituzione di un vincolo di destinazione – Sussiste – Trasferimento di ricchezza – Non sussiste – Soggezione alle imposte ipotecaria e catastale – Non sussiste. È illegittima la richiesta di pagamento delle imposte complementari ipotecaria e catastale, oltre ad interessi e sanzioni, in relazione all’atto istitutivo del trust, costituito da coniugi, istituente/settlor e terzo apportatore/trustee, con porzioni di immobili e scopo di tramandarlo ai propri discendenti. E’ legittimo il versamento di imposta fissa all’atto istitutivo del trust e di sua dotazione patrimoniale, stante la base imponibile pari ad € 0,00, per mancanza di onerosità e trasferimento di ricchezza. L’acquisto dei beni da parte del trustee non manifesta alcun aumento della sua capacità contributiva, né arricchimento, ma costituisce il mezzo per pervenire alla realizzazione dell’effetto che i soggetti del negozio perseguono, quale è l’intangibilità e conservazione dei beni fino al previsto loro trasferimento in capo ai beneficiari, momento nel quale avviene la traslazione dei beni in libera e piena disponibilità di questi ultimi, con assoggettamento alle imposte del caso. Pertanto il trust è un atto strumentale e neutro volto alla realizzazione del predisposto programma e l’imposizione proporzionale non può avvenire ab origine, per cui l’avviso di rettifica va annullato. (M.Sa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990; d.lgs. 347/1990 586. Liquidazione imposte ipocatastali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 119/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente: Alparone, Estensore: Bonomi Valutazione del cespite immobiliare - Applicazione del c.d. criterio della capitalizzazione dei redditi – Legittimità. Per la valutazione di un cespite immobiliare si può applicare il c.d. criterio della capitalizzazione dei redditi derivanti dai canoni annui percepiti per tale immobile, capitalizzati con il tasso di rendimento immobiliare alla data dell’atto. I tassi di rendimento si possono dedurre dai coefficienti OMI di zona per immobili similari, comparandoli con i rendimenti di altri strumenti finanziari, quali il tasso medio di interesse dei BTP a 10 anni. (F.Ins.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3 587. Contratto preliminare Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 222/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Ruta Registro, ipotecaria e catastale – Esecuzione specifica – Contratto preliminare – Condizione meramente potestativa. In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 252 fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione e alla condizione del pagamento del prezzo, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente; allo stesso modo sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. (C.F.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2932; d.P.R. 131/1986, art. 27 588. Accettazione di eredità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 295/2018 del 25 gennaio 2018. Presidente: Secchi, Estensore: Rota Imposte di Registro, ipocatastali e di bollo – Atti traslativi – Accettazione di eredità. La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è atto consequenziale, nel senso che è possibile solo in conseguenza dell’atto traslativo a titolo gratuito. A detta trascrizione va applicato il disposto di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 che rende esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, salva l’applicazione della misura fissa di euro 50,00, gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari che scontano l’imposta di registro nonché gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari. (I.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 10 comma 3 589. Avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 352/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà Registro – Avviamento – Metodo locativo – Metodo empirico – Determinazione del valore – Differenza tra canone di locazione e canone di mercato. Il metodo locativo è un metodo empirico che può essere legittimamente utilizzato per determinare il valore dell’avviamento nella cessione d’azienda a condizione che sia dimostrato e motivato il suo impiego in luogo dei metodi tradizionali. Nella applicazione di tale metodo, la quantificazione dell’avviamento deve essere calcolata come la differenza tra il canone di locazione pagato dal cedente e quello di mercato. (G.An.) 590. Interpretazione degli atti e contraddittorio preventivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 356/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Palma Registro – Interpretazione degli atti – Art. 20 T.U.R. – Contraddittorio preventivo – Obbligo – Non sussiste. Il mancato inserimento nell’art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 di richiami all’art. 20 T.U.R. induce a ritenere che l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo non sussista relativamente agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro conseguenti all’applicazione della disposizione di cui all’art. 20 T.U.R. Tale orientamento è confermato dal recente indirizzo della Suprema corte di cassazione secondo cui in tema di imposta di registro l’applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per le disposizioni antielusive. (S.Lo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 131/1986, art. 20 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 253 591. Agevolazione fiscale per l’acquisto prima casa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 366/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Acquisto di immobile – Categoria catastale C2, C6 – Agevolazione fiscale ‘prima casa’ – Sussiste – Requisiti. La nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro ha riguardo all’effettiva destinazione dell’immobile acquistato, in coerenza con lo scopo dell’agevolazione medesima, la quale consiste nel “favorire l’accesso (…) all’abitazione principale” (art. 47, comma 2, Cost.). In ragione di ciò la classificazione catastale non ha rilievo decisivo. Secondo i principi generali essa è utilizzabile come presunzione semplice di corrispondenza al reale stato dell’immobile alle caratteristiche sulla cui base la classificazione stessa è stata attribuita, superabile tuttavia da prove di segno contrario (nel caso di specie, la contribuente ha prodotto non solo la certificazione anagrafica rilasciata dal comune dove è situato l’immobile in questione, da cui risulta che la stessa è ivi residente, ma anche i contratti e le fatture relative alle utenze dell’energia elettrica e del gas ad essa intestati, relative alla medesima unità immobiliare e i consumi risultati da tali fatture sono coerenti con l’utilizzazione dell’immobile come abitazione). (N.Ca.) Riferimenti normativi: d.lgs. 131/1986, art. 1 nota II-bis tariffa parte I 592. Cessione di azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 392/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Registro – Cessione di azienda – Farmacia – Valore avviamento – Moltiplicatore dei ricavi medi del triennio anteriore alla cessione – Carenza di motivazione – Non sussiste – Scostamento – Prova a carico del contribuente – Sussiste – Accertamento – Legittimità. Variando i prezzi di cessione tra un minimo ed un massimo in base ai dati statistici disponibili, una volta stabilita la media, appare corretto sostenere che debba essere la parte ricorrente a fornire elementi idonei a provare la flessione del valore rispetto al valore medio, ma a tal fine non sarà sufficiente un richiamo generico alla liberalizzazione avvenuta nel settore, se non si prova che, per ragioni eminentemente topografiche, la farmacia in oggetto abbia subito la vicina concorrenza di un esercizio analogo. (G.Li.) Riferimenti normativi:. d.P.R. 131/1986, art. 51 593. Imposta di registro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 394/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Imposta di registro – Conferimento di ramo d’azienda e successive compravendite di partecipazioni – Riqualificazione come cessione di azienda – Legittimità. Costituisce ius receptum in tema di imposta di registro, che l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, o degli atti compiuti in chiara consecutio temporum, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda (o cessione di ramo d’azienda) la cessione delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 254 contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e di disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo. (G.Li.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 594. Autonomia del contratto di fideiussione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 399/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi Imposta di registro – Fideiussione – Autonomia – Intero importo – Proporzionale. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del fideiussore del proprio debitore è soggetto ad imposta di registro da calcolarsi sull'intero importo della fideiussione e in misura proporzionale, anche nel caso in cui il credito sia stato azionato in sede monitoria per un importo minore, trovando applicazione il principio dell'autonomia dei singoli negozi, sancito dall'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (G.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 595. Determinazione del valore di avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 421/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis Registro – Base imponibile - Cessione d’azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Non autonoma – Prestabilite valutazioni quantitative – Non consentite. Ai fini dell’imposta di registro, l’avviamento di un’azienda non è suscettibile di formare oggetto di valutazione e di imposizione distinta e individuale. Per la determinazione del valore dell’avviamento non può ritenersi sufficiente la mera applicazione di una formula di valutazione quantitativa prestabilita ma è necessario prendere in considerazione fattori sia oggettivi sia soggettivi concernenti l’azienda oggetto di compravendita. (A.Tu.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4 596. Parte venditrice plurisoggettiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 756/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto Imposta di registro – Parte venditrice plurisoggettiva – Atto unico. Una compravendita che coinvolge una parte venditrice plurisoggettiva non integra necessariamente due negozi giuridici. (N.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 597. Valore normale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 781/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Crespi Registro, ipotecaria e catastale – Base imponibile – Valore normale. In materia di imposta di registro, il valore normale costituisce criterio sostanziale di imposizione, a norma dell’art. 51, comma 2 del d.P.R. 131/1986, a mente del quale, per le transazioni aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è determinata sulla base del valore venale in comune commercio del bene, indipendentemente dal prezzo assoggettato a Iva. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 255 598. Valore dell’avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 783/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Crespi Imposta di registro – Valore di avviamento – Metodo di valutazione – Rettifica. L’avviamento costituisce una qualità della singola azienda, data dalla capacità della stessa di produrre profitti in base alla gestione, e ha pertanto un valore patrimoniale suscettibile di valutazioni tecniche divergenti. Qualora, ai fini della rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, l’amministrazione finanziaria si avvalga di una metodologia valutativa divergente da quello impiegata dalle parti private, ha l’onere di fornire, in sede contenziosa, la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, cosicché il contribuente possa esperire prova contraria. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52 599.Motivazione dell’atto di rettifica ai fini dell’imposta di registro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 786/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Imposta di registro – Avviso di rettifica – Motivazione – Metodo comparativo – Valore beni immobili. L’avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, accertata con riferimento alla cessione di beni immobili, che sia adottato a seguito di comparazione con beni consimili, si ritiene adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, ossia delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato ai fini della rettifica. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 600. Cessione di azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1084/2017 del 14 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi Imposta di Registro – Cessione di azienda – Avviso di liquidazione – Valutazione – Avviamento – Studi di settore. In tema di cessione d’azienda, per la valutazione dell’avviamento ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, l’Ufficio, a pena di nullità dell’avviso di liquidazione, deve utilizzare il criterio legale di cui all’art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996. Non è idoneo a fondare la pretesa tributaria un criterio fondato sull’utilizzo del “listino FIMAA” (listino dei prezzi di immobili e aziende di Milano/Brianza redatto da un’associazione di mediatori), in quanto non sufficientemente specifico e circostanziato. (A.Ma.) Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4 601. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1098/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani Principio del contraddittorio – Obbligo – Non sussiste. In materia di imposta di registro, imposta esclusivamente assoggettata alla normativa nazionale, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 256 preventivo. Infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, detto obbligo sussiste solo ove risulti specificamente sancito. (A.F.) 602. Abuso del diritto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1127/2018 del 16 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia Accertamento – Imposta di registro – Prevalenza della sostanza sulla forma – Sussiste. L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l'istituto dell'abuso del diritto presuppone una mancanza di causa economica, che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 citato. Norma che semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il "collegamento" negoziale in ragione del loro "intrinseco" e cioè in ragione degli effetti "oggettivamente" raggiunti dal negozio o dal "collegamento" negoziale, come per esempio può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se "collegati" potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare "oggettivamente" gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo (Conf. Cass. n. 3562/2017). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 603. Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1182/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani Atto di costituzione del trust – Imposta ipotecaria e catastale – Tassazione in misura fissa – Sussiste – Ragione – Mera segregazione dei beni – Rileva – Assenza del trasferimento dei beni e arricchimento di persone – Rileva. L’atto di costituzione del trust deve essere assoggettato ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale perché si qualifica come una donazione indiretta funzionale alla “segregazione” da cui non deriva alcun trasferimento dei beni oggetto del trust nè arricchimento di persone, fatti questi che invece si realizzeranno al momento dello scioglimento dello stesso a favore dei beneficiari. (M.M.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art 2 comma 47; d.lgs. 347/1990, artt. 1 e 10; d.lgs. 347/1990, art. 4.tariffa 604. Tassazione atti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1265/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino Società con sede in Stato dell'Unione Europea – Aumento di capitale – Conferimento beni immobili in territorio dello Stato – Esterovestizione – Sussiste – Tassazione atto – Proporzionale. L’atto formato all’estero con cui una società avente sede in Stato membro dell’Unione europea (nella specie in Lussemburgo), ed ivi costituita da cittadini italiani residenti in Italia, ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento in proprietà di beni Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 257 immobili situati nel territorio dello Stato è soggetto a registrazione con imposta da applicarsi in misura non fissa, bensì proporzionale, sussistendo una esterovestizione societaria. (M.Gl.) 605. Variazioni catastali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1280/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri Registro – Accertamenti – Variazioni catastali – Opposizione del contribuente – Obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio – Sussiste. Nel caso di attribuzione di nuove rendite o nuove classi catastali da parte degli Uffici dei Territori, l’Amministrazione finanziaria è obbligata a motivare compiutamente le variazioni effettuate, qualora il contribuente si opponga alle variazioni di classamento delle unità immobiliari. (C.Ca.) 606. Imposta di registro su fideiussioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1310/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma Imposta di registro – Fideiussione – Decreto ingiuntivo – Obbligazione principale soggetta ad Iva – Applicazione dell’imposta proporzionale su fideiussione collegata – Non sussiste. Nel caso di ottenimento di un decreto ingiuntivo riferito ad una fattispecie che contempli, a lato dell’obbligazione principale, anche una fideiussione, un’interpretazione che non si fermi al dato letterale dell’art. 22 d.P.R. 131/1986, ma valorizzi la ratio della disposizione in commento, porta ad escludere l’applicazione delle disposizioni accessorie contenute in atti negoziali non registrati, in quanto non si tratta di autonomi indici di manifestazione di ricchezza tassabile. Conseguentemente, in tali casi, il regime fiscale di una fideiussione sarà identico a quello dell’obbligazione principale, soggetta ad imposta IVA e non ad imposta di registro in misura proporzionale.(E.H.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 22 607. Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1331/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Crespi Trust - Momento impositivo – Costituzione del vincolo - Rapporto tra disponente e Trustee – Rilevante. Stante il rinvio effettuato dal d.l. 262/2006, art 2, comma 49, all’articolo 2 del d.lgs. n. 347/1990, la costituzione di un Trust con immobile è soggetta alle imposte ipotecarie e catastali. I beni conferiti dallo stesso disponente sono soggetti a tassazione in misura fissa, mentre i beni conferiti da un soggetto identificabile come “terzo apportatore” sono soggetti a tassazione in misura proporzionale (nel caso in esame il terzo apportatore era identificato in una società a responsabilità limitata di cui il disponente era amministratore unico e socio). (L.C.G.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2, commi 47, 49 e 53; d.lgs. 346/1990; d.lgs. 347/1990 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 258 608. Accertamento di valore e perizia di stima Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1346/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini Registro - Complesso immobiliare venduto in blocco - Valore in base OMI - Accertamento in difformità dal valore di stima prodotta in giudizio - Inammissibile. La rilevazione prezzi IBIM è basata su un metodo valutativo sintetico-patrimoniale e non è idonea di per sé - neppur se supportata da indagini di mercato per offerte di vendita - a giustificare l'accertamento di valore per un complesso immobiliare di grandi dimensioni venduto in blocco, periziato con metodo finanziario, qualora non venga contestata la perizia e non venga dimostrata l'attendibilità del metodo di valutazione adottato dall'UTE. (A.M.V.) Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35 609. Atti giudiziari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1400/2018 del 29 marzo 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Ocello Imposta di registro atti giudiziari – Sentenza solo indirettamente collegata ad una locazione di immobile strumentale – Imposta in misura fissa in luogo di quella proporzionale. La disposizione di cui al comma 1bis dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986, secondo la quale sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, è una norma “eccezionale” e in quanto tale non può essere applicata per analogia. La deroga al principio di alternatività Iva/registro prevista da detta norma ha ad oggetto solo le locazioni di immobili strumentali e non anche tutti gli altri eventuali atti che ad esse siano direttamente o indirettamente connessi, conseguentemente la norma eccezionale citata non si applica alla sentenza solo indirettamente collegata ad una locazione di immobile strumentale. Nel caso di specie i giudici di secondo caso hanno accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per atti giudiziari in relazione ad una sentenza del tribunale civile recante condanna al pagamento di canoni di locazione scaduti e rimasti insoluti, imposta liquidata dall’ufficio in misura proporzionale ai sensi del comma 1 bis dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986. (U.I.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1bis 610.Giudizi di opposizione allo stato passivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1502/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Greco Opposizione allo stato passivo – Pronuncia che definisce il giudizio – Accertamento di crediti derivanti da un finanziamento bancario – Imposta in misura proporzionale – Non sussiste. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 177 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 259 di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la pronuncia che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da un finanziamento bancario sottoposto ad IVA, ancorché esente, deve essere soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. (M.Fas.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lettera c) della tariffa, parte prima 611. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1512/2018 del 5 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cau Trasferimento della residenza – Rispetto del termine di diciotto mesi – Mancato rilascio del permesso di costruire – Causa di forza maggiore – Non sussiste. La decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro per l’acquisto della prima casa viene impedita nelle ipotesi in cui il mancato trasferimento nel comune ove è situato l’immobile agevolato sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo a quello di stipula del contratto di acquisto e/o di mutuo, intendendosi per cause di forza maggiore “un impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile, del tutto eccezionale, di gravità estrema e tale da non poter essere evitato, costituendo un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, non imputabile alla parte obbligata...” (Conf. Cass. nn. 1616/1981 e 10586/2015). Alla luce di questo principio, il mancato rilascio da parte del comune del permesso di costruire non può essere considerata una causa di forza maggiore, in quanto fatto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente già prima dell’acquisto. (V.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota II bis lett. a) Tariffa, Parte I 612. Servitù prediale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1517/2018 del 5 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cau Atto costitutivo di servitù prediale – Presupposto per l’applicazione dell’aliquota dell’8% – Sussiste. In caso di atto costitutivo di servitù prediali l'imposta di registro si applica nella misura dell'8% (c.d. ratione temporis) e non nella misura del 15%. Il termine "trasferimento" usato dal legislatore per l’applicazione dell’imposta indica infatti tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito alla servitù, che, in quanto costituita, non ha l'effetto di spostare un diritto da un fondo ad un altro, bensì di costituire fra essi una relazione giuridicamente permanente, da cui derivano obblighi e diritti (Conf. Cass. n. 16495/2003). (V.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa, Parte I 613. Imposte ipotecarie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1537/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella Imposta ipotecaria – Prove – Relazione di stima. In caso di rettifica di valore di un immobile dinanzi al giudice tributario l'Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 260 relazione di stima di un immobile redatta dall'Ufficio tecnico erariale, dall'Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. (G.Pin.) Riferimenti normativi: d.P.R. 138/1998 614. Cessione totalitaria quote 4 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1603/2018 dell'11 aprile 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero Operazione complessa – Costituzione newco – Conferimento ramo d’azienda – Successiva cessione quote – Riqualificazione operazione – Cessione d’azienda – Identità effetto finale – Legittimità accertamento – Sussiste – Legge 205/2017 – Applicabilità retroattiva – Modifiche introdotte – Non sussiste. La cessione totalitaria delle quote di una società neo costituita va riqualificata come cessione di ramo d’azienda perché l’art. 20 d..P.R. 131/1986, ratione temporis, postula una valutazione complessiva dell’operazione economica realizzata indirizzata a ricercare la sua causa reale alla luce dell’effettivo obiettivo economico voluto dalle parti: l’effetto finale della complessiva operazione realizzata è infatti in modo incontestabile quello dell’attribuzione alla cessionaria del ramo d’azienda conferito nella società neo costituita tramite l’acquisizione del controllo totalitario su quest’ultima (nella fattispecie una società di capitali costituiva una newco di cui era unico socio; successivamente veniva deliberato un aumento di capitale interamente sottoscritto da tale unico socio e liberato con conferimento del ramo d’azienda; le due società hanno lo stesso oggetto sociale ed identico amministratore; sette mesi dopo la costituzione il socio cedeva l’intero capitale sociale della newco ad una società terza operante anch’essa nel medesimo settore economico). Non trova, applicazione l’art. 20 d.P.R. 131/1986 nella versione risultante a seguito della legge 205/2017 (legge di stabilità 2018) in quanto non è sostenibile la tesi della natura interpretativa delle modifiche introdotte (come statuito da Cass. Civ. sentenza 26 gennaio 2018, n. 2007) perché è espressamente previsto che “sono apportate le seguenti modificazioni” e perché la natura innovativa trova conferma “in accordo con il dato letterale del nuovo disposto, anche in ragione del fatto che tale modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa”. (M.D.) 4 In senso conforme Cass. Civ. 31 luglio 2018, n. 20263 secondo cui “L’art. 20 d.P.R. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro, considera preminente la causa reale dell’operazione, sicché il conferimento di un’azienda in società e la cessione delle quote della conferitaria possono integrare una cessione di azienda (Cass. Civ. 14 marzo 2018, n. 6578). La cessione totalitaria delle quote di una società assume la medesima funzione economica della cessione dell’azienda: entrambi tali contra? tendono infa? a realizzare l’effe?o giuridico del (e trovano la loro causa concreta nel) trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell’azienda sociale da un gruppo di sogge? (i partecipan? alla società che cedono le loro quote) ad un altro sogge?o (l’acquirente della totalità delle quote societarie). Il contra?o di cessione totalitaria delle quote di una società è dunque assimilabile, ai fini dell’imposta di registro, al contra?o di cessione dell’azienda. Non può applicarsi retroa?vamente l’art. 20 d.P.R. 131/1986, nel teso modificato dalla legge n. 205/2017, perché alla norma non può riconoscersi un effe?o interpreta?vo di quella previgente in quanto essa introduce limi? prima non previs? all’a?vità di riqualificazione giuridica della fa?specie”. (M.D.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 261 615. Disconoscimento di scrittura privata Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1684/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Giordano Imposta di registro – Atto cessione quote sociali – Disconoscimento scrittura – Validità probatoria dell’atto. Qualora il contribuente disconosca la scrittura privata esibita dall’Ufficio (nel caso di specie, il contratto di cessione di quote sociali registrato telematicamente), anche se non propone giudizio di falso ex art. 221 c.p.c., il disconoscimento vale quale disconoscimento di scrittura privata, con la conseguenza che incombe sull’Agenzia l’onere di produrre l’originale o la copia conforme all’originale per avvalersi della scrittura disconosciuta e chiederne la verificazione. (D.D’A.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 221 616. Impianti fotovoltaici Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1812/2018 del 19 aprile 2018. Presidente: Venditti, Estensore: Cannatà Registro – Vendita impianto fotovoltaico – Cessione d'azienda – Non sussiste. Nel caso di vendita di un impianto fotovoltaico, anche se unitamente alla superficie vengono vendute le attrezzature (e i rapporti contrattuali per il suo sfruttamento commerciale), queste devono essere considerate strumenti per la produzione di energia elettrica senza che l'imprenditore abbia nulla da organizzare e coordinare perché hanno una funzione unica e prestabilita senza possibilità di variazione. Ne discende che, mancando l'elemento dell'organizzazione essenziale alla nozione d'azienda, la vendita di un impianto fotovoltaico non costituisce cessione d'azienda o di ramo d'azienda. (M.Gl.) 617. Rettifica valore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1865/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi Registro, ipotecaria e catastale – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di immobile – Rettifica del valore – Metodologia di calcolo – Convenzione circa l’utilizzo dell’immobile – Rileva. L’imposta catastale è commisurata alla base imponibile dell’imposta di registro che, a sua volta, facendo riferimento al valore venale del bene oggetto di cessione, può essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando il corrispettivo di cessione rilevante ai fini dell’applicazione dell’Iva. Occorre altresì considerare che i metodi di valutazione di un cespite presentano indubitabili margini di discrezionalità, specialmente allorquando, data la specificità del cespite, non risulta possibile utilizzare valori registrati in compravendite analoghe (nel caso in esame, l’Ufficio ha mancato di considerare il vincolo posto dal Comune in merito all’utilizzo del complesso immobiliare). (D.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, artt. 2 e 10 618. Cessione d’azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1922/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 262 Imposta di registro – Conferimento ramo produttivo – Successiva cessione di partecipazioni – Pluralità di pattuizioni – Serrata sequenza temporale – Cessione ramo d’azienda – Sussiste – Modifiche all’ art. 20 d.P.R. 131/1986 – Natura sostanziale – Efficacia retroattiva – Esclusione. Nel caso di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni, invocare la circostanza che i contratti fossero di tipo diverso, con autonomi diversi effetti giuridici, e stipulati fra controparti differenti, rimangono dati del tutto formali e insignificanti ai fini della qualificazione della operazione in funzione della determinazione dell’imposta di registro; proprio perché è la norma di cui all’art. 20 a privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello formale. Analogamente, non appare decisivo il dato relativo agli effetti che un eventuale contratto diretto di cessione di azienda avrebbero comportato, in termini di possibilità di recesso da parte di terzi clienti. Il dato prospettato solo in termini generici e astratti, senza alcun supporto di dati concreti circa la tipologia di clienti, i contratti in corso, la verosimile e concreta possibilità di un recesso da parte degli stessi, rimane un argomento di tipo formale. Va considerato, inoltre, che la Cassazione ha precisato che in tema di imposta di registro, l’art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205/2017, modificativo dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, con effetto dal 1 gennaio 2018, non ha natura interpretativa, ma innovativa, in quanto introduce limiti all’attività di riqualificazione precedentemente non previsti: ne deriva che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e, pertanto, gli atti antecedenti alla data di entrata in vigore della stessa continuano ad essere assoggettati all’imposta secondo la disciplina contemplata dal detto art. 20 nella previgente formulazione. (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; l. 205/2017, art. 1 comma 87, lett. a) 619. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, Sentenza n. 1933/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Vicuna Registro - Decreto ingiuntivo – Principio alternatività Iva/Registro – Natura delle operazioni sottostanti. La tassazione ai fini dell’imposta di registro del decreto ingiuntivo, deve tener conto della “natura” dell’operazione dalla quale deriva il decreto stesso. Quando le disposizioni enunciate dal decreto ingiuntivo sono soggette ad IVA, alle stesse si applica l’imposta di registro in misura fissa. (G.Be.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 8 lett. b) e art. 40 620. Avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1992/2018 del 2 maggio 2018. Presidente e Estensore: Pezza Avviamento - Calcolo - Profilo delle perdite – Ammesso. Il valore di avviamento non può essere aprioristicamente escluso né dall’esistenza né dall’ammontare delle perdite (Cass. n. 2747/2012, 613/2006, 2702/2012 e 22506/2015). Trattandosi di un valore proprio dell’azienda e non dell’impresa consegue che la circostanza che un’impresa abbia prodotto perdite negli anni precedenti alla cessione dell’azienda, pur potendo essere rilevante e meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell’avviamento commerciale, non esaurisce l’oggetto dell’indagine perché è ben possibile che l’impresa sia in perdita per ragioni che nulla hanno a che fare Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 263 con l’avviamento commerciale, sebbene l’azienda – correttamente gestita – persista nel possesso di un considerevole valore di avviamento. (C.G.) 621. Avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2057/2018 del 7 maggio 2018, Presidente e Estensore: Martorelli imposta di Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di ramo aziendale – Necessità di scegliere criterio adeguato di valutazione dell’avviamento – Differenza tra valore e prezzo. L’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda consistente nella capacità di generare reddito, ovvero “capacità di produrre profitti”, fondato su circostanze obiettive economiche compatibili con la realtà di mercato dell’azienda. Da ciò discende che attribuire un valore all’azienda significa scegliere il più adeguato criterio di valutazione per un esame puntuale e concreto che tenga nella dovuta considerazione valori diversi, ogni fattore che possa influenzare la produttività e la capacità di produrre utili dell’azienda (quali il tempo ed il luogo di svolgimento, il marchio, la tecnologia legata al prodotto oggetto dell’attività, gli sviluppi futuri, ecc.). Pertanto l’Ufficio non può utilizzare uno dei criteri individuati dall’economia aziendale senza valutare scrupolosamente le circostanze del caso concreto. Il valore economico del ramo può essere considerato congruo per l’azienda in normali condizioni di mercato, mentre il prezzo dipende dal profilo soggettivo delle parti che negoziano la compravendita, dagli interessi specifici posti in campo dalle parti stesse, dalla valutazione soggettiva delle sinergie industriali conseguenti la transazione, ecc.. (P.C.) 622. Listini OMI Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2241/2018 del 17 maggio 2018. Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi Registro – Avviso di rettifica – Valori OMI e listini CCIIAA – Elementi presuntivi – Sono tali – Specificità concrete del bene compravenduto – Necessità. Ai fini della rettifica del valore venale di un bene, i listini OMI sono uno strumento di ausilio che rappresentano meri elementi presuntivi semplici e, come tali, non idonei a fondare un accertamento di maggior valore, se non corroborati da altri elementi di prova che tengano in considerazione le specificità concrete del bene compravenduto. (M.Gl.) 623. Avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2245/2018 del 17 maggio 2018. Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Determinazione dell'avviamento – Costo del personale – Insufficiente. Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, l'utilizzo del solo costo del personale non è sufficiente a dimostrare la capacità dell'azienda a produrre reddito; né l'utilizzo di un moltiplicatore costituisce un valido correttivo in quanto, trattandosi di un criterio meccanico, non tiene in considerazione le concrete caratteristiche dell'azienda. (M.Gl.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 264 624. Interpretazione degli atti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2301/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Imposta di Registro – Cessione d’azienda – Presupposto – Cessione totale quote. La cessione parziale delle quote non può avere la medesima funzione economica di una cessione d’azienda. La sussistenza di una cessione totalitaria delle quote di società è dunque presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 20 Tur. (L.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 625. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2308/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Russo Agevolazioni prima casa - Fusione di immobili - Spettanza - Avviso di liquidazione - Termine triennale – Decorrenza. In caso di atto di acquisto di immobile registrato, nel quale si chieda l'agevolazione prima casa, essendovi l’intenzione di fonderlo con l'appartamento attiguo di propria proprietà, e successiva rettifica dei dati catastali per avvenuta fusione, sussiste il diritto al beneficio. Un contribuente già titolare di due immobili, di cui uno acquistato senza agevolazioni, può usufruire dell'agevolazione prima casa, in presenza di richiesta nel rogito e di nuovo immobile fuso con le caratteristiche di immobile non di lusso. L'Agenzia non può comunque emettere l'avviso di liquidazione prima che sia trascorso il termine triennale entro il quale deve essere effettuata la fusione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte I 626. Scioglimento di comunione ereditaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2333/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra Registro - Applicazione dell’imposta - Divisioni - Scioglimento di comunione ereditaria - Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote - Aliquota prevista per gli atti di divisione – Applicabilità. In caso di scioglimento della comunione ereditaria costituita da un immobile, acquisito in via testamentaria per l'intero da uno degli eredi, obbligato al versamento della quota al coerede, si applica l'aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima è utilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, solo ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso. Il conguaglio non può strutturalmente considerarsi avente natura dichiarativa. Non è irragionevole "leggere" la fattispecie come un “acquisto immobiliare" della quota di riconosciuta proprietà del coerede. È, tuttavia, corretta la tassazione pari all'aliquota dell'1 per cento sul valore complessivo dell'immobile, con l'aggiunta delle imposte catastale e ipotecaria in misura fissa (cfr. Cass., sent. 14 luglio 2017, n. 17512; sent. 28 marzo 2018, n. 7606). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P:R. 131/1986, art. 34 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 265 627. Registro/Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2336/2018 del 22 maggio 2018, Presidente e Estensore: Barbaini Registro - Applicazione dell’imposta - Atti relativi a operazioni soggette a IVA - Contratti di locazione - Immobili strumentali - Imposta proporzionale – Legittimità. L’imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di immobili strumentali non configura doppia imposizione sul volume d’affari. L'imposta di registro non costituisce un’imposta generale, in quanto concerne solo una categoria ristretta di operazioni e, quindi, non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche. Essa non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA, non essendo parte di un processo di produzione e distribuzione. L'art. 401 della direttiva CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, anche quando tali contratti siano soggetti all'IVA (cfr. Corte giust. UE, ord. 12 ottobre 2017, causa C-549/16). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1bis 628. Agevolazioni prima casa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2343/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Paganini Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari - Accatastamento - Termine triennale. Il termine per provvedere all'accorpamento di due appartamenti contigui, al fine di formare un'unica unità abitativa, cui applicare l'aliquota di registro ridotta per l'acquisto della prima casa, scade al massimo con quello decadenziale a sfavore dell'Ufficio per la ripresa di indebite applicazioni di agevolazioni fiscali. Pertanto, l'iter burocratico per l'accatastamento delle due unità deve essere concluso entro il termine di tre anni, pena la revoca del beneficio, a maggior ragione in assenza di dimostrazione che la variazione oltre il termine utile non sia dipesa da inerzia, ma, al contrario, da lungaggini burocratiche. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, nota II-bis della Tariffa, Parte I 629. Interpretazione degli atti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2345/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Paganini Registro - Applicazione dell’imposta - Interpretazione degli atti - Riqualificazione di atti come cessione d’azienda - Antielusione - Esclusione - Contraddittorio endoprocedimentale – Esclusione. L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 consente all'Ufficio di eseguire un'interpretazione unitaria di diversi atti tra di loro cronologicamente e teleologicamente finalizzati ad altro e diverso scopo. Ai fini della determinazione dell'imposta applicabile, la qualificazione di un negozio come cessione d'azienda postula una valutazione complessiva dell'operazione economica realizzata, assumendo rilievo preminente la causa reale di essa, alla luce dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni (cfr. Cass., Sez. 5, ord. n. 21767 del 20 settembre 2017). Nella determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali, va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché è possibile valutare, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 266 ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 6405 del 19 marzo 2014). L’attività interpretativa consistente nel semplice riesame della finalità di diversi atti non postula un preventivo contraddittorio tra le parti. L'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è, cioè, soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive (art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, oggi art. 10bis della Iegge n. 212/2000), traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti, sicché il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione d’azienda, se il Fisco riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente (cfr. Cass., sent. n. 6758 del 15 marzo 2017). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362 comma 2 630. Agevolazioni piccola proprietà contadina Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2354/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Centurelli Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Mancata coltivazione per contratto di affitto a terzi - Comportamento diligente - Decadenza – Esclusione. La causa di decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 7 della legge n. 604/1954, costituita dalla mancata coltivazione diretta del terreno agricolo, deve ritenersi riconnessa alla cessazione di detta coltivazione nel quinquennio successivo all'acquisto. La ragione della decadenza è chiaramente correlata a una voluta cesura del rapporto con il bene e il suo acquirente, che se ne sia disinteressato cessandone la coltivazione diretta. Se il contribuente inizia la coltivazione diretta solo dopo l'aggiudicazione del terreno, al momento della quale il bene sia occupato da terzi, l'operatività della norma è esclusa, in quanto, pur essendovi la consapevolezza all'atto dell'aggiudicazione del terreno dell'impossibilità di procederne a immediata coltivazione in presenza di un contratto di affitto a terzi non ancora risolto, rileva il comportamento diligente successivo, mediante il quale il contribuente si sia attivato nel porre in essere ogni azione finalizzata alla coltivazione diretta del terreno da parte sua, seguendo il giudizio di risoluzione contrattuale in corso e, infine, ottenendo l'esecuzione di detta pronuncia, con il rilascio del bene da parte dell'affittuario inadempiente. La riconducibilità al contribuente degli aspetti di carattere volontario e, quindi, soggettivo, evocati dalla disposizione dettata in tema di decadenza dall'agevolazione, ne esclude conseguentemente l’operatività. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 604/1954, art. 7 631. Ricognizione di debito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2440/2018 del 29 maggio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Effetto confermativo – Mancata tassazione dell’atto presupposto – Imposta in misura proporzionale – Applicabile. L’atto di ricognizione di debito ha, per sua natura, effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio. Conseguentemente, detto atto è soggetto ad imposta di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 267 registro in misura proporzionale anziché fissa se non è tassato l’atto presupposto e non risulta una totale autonomia della ricognizione rispetto ad esso. (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22 632. Diritti reali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2476/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Donato Servitù prediali su terreno – Aliquota maggiorata del 15% – Costituzione di diritti reali – Non applicabile. Nel caso di atti aventi ad oggetto la costituzione di diritti di servitù su terreni destinati ad investimenti industriali (nel caso di specie la costruzione di un metanodotto), è applicabile l’aliquota ridotta dell’8% di cui all’art. 1, primo periodo, Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ratione temporis e non già l’aliquota maggiorata del 15% prevista dal terzo periodo del medesimo articolo. La predetta aliquota maggiorata trova, infatti, applicazione unicamente per i trasferimenti di terreni agricoli posti in essere con intenti di speculazione edilizia o per investimento. Orbene, con il termine “trasferimento” il legislatore ha voluto fare riferimento necessariamente ad atti con cui viene ceduta la proprietà di un terreno e non già alla costituzione di diritti reali su di esso. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte I 633. Avviso di liquidazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2503/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano Imposta di registro –- Atto soggetto a tassazione - Allegazione all'avviso – Non sussiste. In tema di imposta di registro non è necessario che all'avviso di liquidazione l'Amministrazione alleghi l'atto soggetto a tassazione, atteso che sufficiente indicarne i suoi estremi. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 54 634. Cessione immobile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2504/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: D'addea, Estensore: Sciarini Cessione immobile – Rettifica valore – Metodo comparativo – Legittimità – Minor valore – Stato degrado immobile – Rileva – Illegittimità avviso – Consegue. L'amministrazione finanziaria può rettificare il valore di cessione dell'immobile ricorrendo al c. d. metodo comparativo, ma l'avviso è illegittimo se il contribuente dimostra che il bene è in uno stato fatiscente e necessita di spese di ristrutturazione. (F.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52 635. Cessione ramo d’azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2519/2018 dell’1 giugno 2018, Presidente e Estensore: Labruna Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 268 Cessione multipla – Singolo ramo d’azienda – Perizia estimativa – Finalità predisposizione – Valore individuato - Range negoziazione – Rileva - Ente impositore – Metodo valutativo – Avvenuta revisione – Singolo ramo d’azienda - Rideterminazione valore – Esclusione - Illegittimità pretesa. È infondata per mancato assolvimento dell’onere probatorio la pretesa riguardante la maggiore imposta di registro dovuta in conseguenza di rideterminazione da parte dell’Amministrazione del valore di un singolo ramo d’azienda facente parte di una cessione multipla di sei rami d’azienda complessivi, qualora l’Amministrazione utilizzi ai fini dell’accertamento la sola perizia estimativa redatta dalla società cedente, ad uso organizzativo interno del gruppo, con finalità di individuazione del range di negoziazione possibile. (F.B.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 636. Cessione di ramo d’azienda ed avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2667/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani Cessione di ramo d’azienda – Rideterminazione del valore di cessione e dell’avviamento aziendale – Metodo del risultato medio del triennio – Scelta del parametro reddituale di riferimento – Obbligo di considerare tutte le componenti di costo – Utilizzo del ROL (reddito operativo lordo) in luogo del reddito netto – Non sussiste. Ai fini della determinazione del maggior valore di un ramo d’azienda ceduto (avviamento), l’applicazione del metodo reddituale puro basato sul ROL (reddito operativo lordo) conseguito dall’azienda nel corso del triennio precedente la cessione è da considerare illegittimo. L’adozione del ROL in luogo del reddito netto di periodo infatti comporta l’esclusione dal meccanismo di calcolo di una serie di componenti negativi di reddito (ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari ed oneri tributari) in grado di influenzare anche in misura notevole il parametro di riferimento e dunque il processo di determinazione del valore del ramo d’azienda. L’applicazione del metodo reddituale puro fondato solo sul ROL in luogo del reddito netto è dunque da censurare in quanto impedisce la ricostruzione di un valore in grado di rispecchiare fedelmente la reale situazione economico finanziaria del ramo d’azienda oggetto di cessione. (S.L.) 637. Sospensione atto compravendita immobiliare Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2750/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Ruta Registro – Compravendita immobiliare – Pagamento rateale del prezzo – Effetti traslativi sospesi al pagamento di un numero apprezzabile di rate – Sospensione dell’atto ai fini dell’imposta di registro – Non sussiste. La condizione che pone gli effetti traslativi di un atto di compravendita immobiliare sospensivamente subordinati al pagamento anche di un numero apprezzabile di rate del prezzo, non permette di considerare l'atto sospeso ai fini dell’imposta di registro in quanto l’avveramento della predetta condizione dipende dalla mera volontà delle parti. (G.Cu.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 27 comma 3 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 269 638. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2772/2018 del 15 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi Registro – Riqualificazione degli atti - Art. 20 d.P.R. 131/1986. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una disposizione interpretativa e non una regola antielusiva che impone una qualificazione oggettiva degli atti portati a registrazione secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale intento elusivo delle parti. Compito dell'interprete è, pertanto, quello di riconoscere nell'operazione complessiva, in base alle circostanze obiettive del caso concreto, una causa unitaria di cessione aziendale. (M.Gl.) 639.Modifiche art. 20 d.P.R. 131/1986 da legge di bilancio 2018 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2773/2018 del 15 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi Registro – Modifiche apportate all’art. 20 del d.P.R. 131/1986 dalla legge di bilancio 2018 – Valenza interpretativa/retroattiva – Non sussiste. Per quanto sia vero che la legge di bilancio 2018 ha modificato le disposizioni dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, la natura interpretativa-retroattiva di questa nuova formulazione è stata esclusa dalle più recenti decisioni dei Giudici di legittimità (Conf. Cass., nn. 2007/2018, 4407/2018 e 4589/2018), principalmente per l'assenza di qualsivoglia indicazione di un'eventuale portata interpretativa retroattiva all'interno del testo della norma stessa. Per questo, dunque, gli atti registrati prima del 1° gennaio 2018 continuano a dover essere tassati in base alla vecchia formulazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. (G.Cu.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 640. Locazione di immobili strumentali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2801/2018 del 19 giugno 2018, Presidente e Estensore: Barbaini Locazione di immobili strumentali – Imponibilità Iva – Imposta di registro – Misura proporzionale – Sussiste. I canoni percepiti per la locazione di immobili di tipo strumentale devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale pari al 1%, anche quando risultano già soggetti ad Iva. Tale previsione, introdotta nel nostro ordinamento a partire dal 2006, non è in contrasto con la normativa europea in materia di Iva, in quanto l’imposta di registro si applica a una categoria ristretta di operazioni e, a differenza dell’imposta sul valore aggiunto, non grava su tutte le operazioni economiche poste in essere nello Stato membro (Conf. Corte di Giustizia UE, 12 ottobre 2017, causa C- 549/16). (G.G.) Riferimenti normativi: dir. CE 2006/1127, art 401 ; d.l. 223/2006, art 35 641.Motivazione dell’avviso di liquidazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n 2802/2018 del 20 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Ramondetta Avviso di liquidazione – Motivazione – Quantificazione imposta – Indicazione criteri astratti – Diritto di difesa – Sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 270 Nell’avviso di liquidazione, è legittima la motivazione che indichi soltanto i criteri astratti che hanno condotto l’Amministrazione alla determinazione di una maggiore imposta, senza che vi sia l’obbligo di esplicitare ogni elemento di fatto utilizzato, sempre che l’atto oggetto di registrazione sia già conosciuto legalmente dal contribuente ovvero allegato o riprodotto nei suoi contenuti essenziali nell’atto impositivo. La motivazione dell’avviso di liquidazione è volta infatti a delimitare l’ambito delle pretese vantate dall’Amministrazione ed a permettere al contribuente l’esercizio di difesa nella successiva fase contenziosa. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 52 comma 2 642. Alternatività Iva registro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n 2803/2018 del 20 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Ramondetta Atto di riconoscimento di debito – Dichiarazione di scienza – Imposta di registromisura fissa – Debito sottostante – Imponibilità Iva – Alternatività tra Iva e registro – Sussiste. Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di riconoscimento di debito è una mera dichiarazione di scienza e, come tale, rientra tra gli atti dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, da tassare con imposta in misura fissa. In ogni caso, se il debito oggetto della ricognizione è rappresentato da prestazioni soggette ad Iva, il trattamento fiscale dell’atto di riconoscimento è il medesimo di quello relativo al debito principale, ossia l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 11 tariffa parte I e art 40 643. Decreto ingiuntivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2805/2018 del 20 giugno 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Gaudino Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Piano di rientro – Ricognizione di debito – Imposta in misura fissa – Sussiste. Ai fini della determinazione dell’imposta di registro, il piano di rientro del debito, contenuto in un decreto ingiuntivo, è un atto con natura unicamente dichiarativa, a cui deve essere applicata l’imposta in misura fissa, trattandosi di una scrittura privata avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 9 parte I Tariffa 644. Conferimento ramo di azienda Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2827/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Crespi Avviso di rettifica e liquidazione – Conferimento ramo di azienda – Riqualificazione – Cessione azienda – Beni e diritti trasferiti – Rideterminazione del valore – Decadenza biennale – Sussiste. Il termine di decadenza biennale per poter richiedere l’imposta di registro complementare dovuta a seguito della rideterminazione del valore dei beni e dei diritti trasferiti inizia a decorrere dal momento della riqualificazione dell’operazione di conferimento di ramo d’azienda in cessione di azienda. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 271 645. Determinazione dell’imposta di registro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2842/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Venditti, Estensore: Monterisi Imposta di registro – Valore dei beni – Immobili – Rettifica – Metodo comparativo – Caratteristiche analoghe – Sussistono. Ai fini della determinazione dell’imposta di registro, la condizione sufficiente e necessaria perché la rettifica del valore dell’immobile compravenduto operata dall’Ufficio, utilizzando il criterio comparativo, sia legittima e valida, è l’esistenza di caratteristiche strutturali e conservative analoghe tra tutti gli immobili oggetto di comparazione. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3 646. Valore dei beni immobili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2845/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio Imposta di registro – Valore dei beni immobili – Rettifica – Vincoli ambientali e paesaggistici – Incidenza sul valore – Sussiste. Ai fini dell’imposta di registro, in sede di determinazione del valore del cespite trasferito, è necessario considerare il valore del complesso immobiliare, tenendo anche conto della presenza di vincoli ambientali e paesaggistici, come avvenuto nel caso di specie, trattandosi di un terreno soggetto a vincoli di verde pubblico che ne hanno limitato l’edificabilità. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 647. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2856/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri Imposta di registro – Provvedimenti giurisdizionali – Risarcimento danni – Trasferimento ricchezza – Imposta proporzionale – Sussiste – Restituzione somme – Imposta fissa – Sussiste. L'art.8, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. 131/86, riguardante l’imposta di registro applicabile agli atti giurisdizionali, assoggetta a imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, compreso il risarcimento del danno, e comportanti pertanto un trasferimento di ricchezza. Invece, la lettera e) del medesimo articolo determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto, ancorché dagli stessi consegua la condanna alla restituzione di denaro, in quanto in tali ipotesi, non si verifica un trasferimento di ricchezza. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo con cui viene chiesto il versamento, a titolo di regresso, del risarcimento del danno già pagato da parte dell’attrice al danneggiato, ha una funzione meramente restitutoria e, non comportando un trasferimento di ricchezza, deve essere assoggettato a imposta in misura fissa. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. b) tariffa Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 272 648. Ricognizione del debito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2935/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Venditti, Relatore: Cannatà Registrazione decreto ingiuntivo - Ricognizione del debito – Somme assoggettate ad Iva - Imposta di registro in misura fissa -Applicabilità. L’atto di ricognizione del debito relativo a pregressi rapporti economici documentati da fatture soggette ad Iva non ha natura dichiarativa ed è privo di autonomo contenuto patrimoniale, rilevando solamente a livello processuale. Pertanto, l’atto, anche in base al principio di alternatività fra Iva e Registro, deve essere assoggettato ad imposta in misura fissa e non proporzionale. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art 11 della Tariffa, Parte Prima 649. Contratti di locazione pluriennali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2964/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Contratti di locazione pluriennali – Registrazione tardiva – Regime sanzionatorio. Nell’ipotesi di tardiva registrazione di una modifica in aumento del canone di locazione, laddove il contribuente abbia optato per l’assolvimento annuale dell’imposta di registro, è illegittimo l’atto impositivo che quantifichi la sanzione commisurandola all’imposta calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto integrativo portato alla registrazione. (M.Le.

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