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ACCERTAMENTO 1. Sottoscrizione degli atti e abuso del diritto in ambito UE Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 74/2018 del 10 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Catania I - Avviso di accertamento – Mancato conferimento dei poteri necessari alla sottoscrizione dell’avviso d’accertamento per importi superiori ad € 250.000,00 – Sussiste – Nullità dell’accertamento – Sussiste. II - Avviso di accertamento – Capogruppo appartenente all’UE – Socio appartenente alla cd. black list – Regime di esenzione – Disapplicazione – Non sussiste – Controllata italiana – Remunerazione a capogruppo – Certezza vantaggio fiscale – Non sussiste – Abuso del diritto – Non sussiste. I – Qualora il capo Ufficio abbia delegato legittimamente un impiegato della carriera direttiva, ma non gli abbia conferito i poteri necessari per la sottoscrizione di un avviso d’accertamento di importo superiore ad € 250.000,00, l’avviso d’accertamento deve ritenersi nullo. II - Il fatto che tra i soci di una capogruppo avente sede in uno dei paesi dell’Unione europea (nel caso di specie, olandese), ce ne sia uno residente in un paese della cd. black list, non è condizione sufficiente per disapplicare il regime di esenzione in quanto la capogruppo è senz’altro una società unionista, facente parte della cd. white list, a prescindere dalla frammentazione del capitale sociale; la remunerazione di una società italiana – anch’essa controllata dalla stessa capogruppo – ha la sola funzione di modulare le operazioni con i canali bancari nell’ambito della prassi di mercato, non essendo programmabile l’eventuale riduzione degli interessi passivi sui finanziamenti. L’assenza di certezza di un vantaggio fiscale esclude la configurabilità dell’abuso del diritto. (M.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 26bis e 42 2. Accertamento induttivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 172/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey Imposte sui redditi – Accertamento induttivo – Società in accomandita semplice – Movimentazione bancaria socio accomandante – Presunzioni semplici. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la movimentazione del conto corrente, seppur intestato formalmente al socio accomandante, deve essere riferita alla società in accomandita semplice, in quanto la mera sussistenza del rapporto societario fa presumere, salvo prova contraria, che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società; con la conseguenza che i prelevamenti e i versamenti, operati sul conto corrente del socio accomandante, vanno imputati a ricavi della società, salvo prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, del contribuente. (I.P.) 3. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 176/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili Accertamento – Notifica – Ricerche. Soltanto nell’ipotesi in cui nel comune di domicilio fiscale non si rinvenga l’effettiva sede della società, la notificazione dell’avviso di accertamento è ritualmente effettuata tramite Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 63 deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del comune; ma tali ricerche rimangono doverose all’interno del comune di domicilio fiscale ed esse condizionano la validità della notificazione eseguita ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. (C.F.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140; d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1, lett. e) 4. Estinzione della società Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 180/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Marini, Estensore: Insinga Accertamento – Società estinta – Differimento quinquennale – Irretroattività. Si ha per non eseguita la notificazione dell’atto presupposto della cartella di pagamento, laddove effettuata nei confronti del legale rappresentante di un soggetto non più esistente, quale deve considerarsi la società cancellata dal registro delle imprese prima dell’entrata in vigore della disciplina ex art. 28, comma quarto, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 sul differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivante dall’art. 2495, comma secondo, c. c., in quanto contenente disposizioni di natura sostanziale non suscettibili di applicazione retroattiva. (C.F.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4 5. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 288/2018 del 24 gennaio 2018. Presidente: Fanizza, Estensore: Rota Accertamento - Transfer pricing. I versamenti qualificati dalle società facenti parte del gruppo societario quali prestiti infruttiferi non sono esclusi dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 76, comma quinto, del d.P.R. n. 917/1986 allora vigente: la dazione di danaro da parte della controllante in favore di società controllate va valutata secondo il valore normale della prestazione, identificato nella media dei tassi di interesse per i finanziamenti concessi ad altre società del medesimo gruppo, media che costituisce un valore di raffronto più specifico e aderente alle circostanze del caso di specie rispetto ai tassi di inflazione di riferimento o ai tassi dei depositi fruttiferi applicati nel periodo preso in esame richiamati dalla difesa della società contribuente. (I.L.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 76 comma 5 6. Notifica a mezzo posta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 303/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano Notifica a mezzo posta. La disciplina della notifica a mezzo del servizio postale prevista dall’art. 8 della legge n. 890/92 non prevede alcun divario temporale minimo tra la prima comunicazione e la spedizione della seconda raccomandata attestante l’adempimento delle procedure di notifica. Il breve lasso di tempo intercorso tra le due comunicazioni effettuate al contribuente, è irrilevante ai fini della legittimità della notifica atteso che la seconda Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 64 comunicazione è finalizzata esclusivamente a portare a conoscenza del destinatario che l’atto a lui diretto è depositato presso l’ufficio postale dove può ritirarlo. (R.St.) Riferimenti normativi: l. 890/1992, art. 8 commi 2 e 3 7. Individuazione dei comparabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 338/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia Transfer pricing – Individuazione dei comparabili – Analisi di comparabilità – Società in perdita – Rilevano. Conformemente a quanto disposto dall’Ocse nelle Linee guida in materia di prezzi di trasferimento, l’Ufficio, nell’individuare le società comparabili a quella oggetto di verifica, non può aprioristicamente escludere le società che abbiano registrato perdite contabili in almeno due degli esercizi del triennio in esame, poiché ciò inficerebbe la rappresentatività del campione finale. Infatti, tale esclusione può essere giustificata dall’Ufficio solo adducendo precisi e puntuali elementi probatori. (G.Ba.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 8. Fatturazione delle operazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 345/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo Accertamento – Fatturazione delle operazioni – Operazioni inesistenti – Genericità della descrizione delle operazioni – Fatture riprese a tassazione. Le fatture devono essere conformi al dettato normativo di cui all’art. 21 d.P.R. 633 del 1972, non è infatti sufficiente la mera generica indicazione di prestazioni eseguite, non precisate nel genere, nel modo e nel quando, ancor di più in assenza di qualunque documentazione che ne ricostruisca il contenuto. Nel caso di specie le fatture de quibis erano riprese a tassazione, perché ritenute relative ad operazioni inesistenti, non avendo l’appellante fornito nemmeno in sede contenziosa documentazione idonea a ricostruire il contenuto delle prestazioni, limitandosi ad affermare l’esistenza di rapporti e attività tra le società riconducibili allo stesso gruppo familiare. (B.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 9. Redditometro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 355/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella Redditometro – Auto storiche – Indice capacità contributiva – Superamento presunzione legale relativa. In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nel cd. Redditometro, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, in quanto notoriamente collegata a spese iniziali a volte anche ingenti. La Commissione tributaria Regionale, confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha disposto la rideterminazione del reddito come operato dalla stessa Commissione provinciale, essendo legittima la prova contraria fornita dal contribuente idonea a vincere la presunzione legale. (G.Ca.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; d.m. 10 settembre 1992; d.m. 19 novembre 1992, d.P.R. 600/1973, art. 38 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 65 10. Termini dell’accertamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 362/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Russo Notifica – Raddoppio dei termini – Imparzialità. La notifica dell’avviso di accertamento può avere luogo prima del decorso del termine di 60 giorni dalla data di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni degli organi di controllo se lo stesso attiene a violazioni aventi rilevanza penale, per loro natura caratterizzate da maggiore pericolosità. Ai fini dell’applicazione della riformata disciplina del “raddoppio dei termini” vigente per i periodi d’imposta non “in corso” alla data del 31 dicembre 2016, spetta al Giudice tributario compiere una valutazione “ora per allora” al fine di comprendere se gli organi di accertamento abbiano agito con imparzialità od abbiano fatto un uso strumentale della disciplina stessa al fine di beneficiare di un termine più ampio per la notifica dell’avviso di accertamento. (M.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57; d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3; l. 208/2015, art. 1 comma 132 11. Accertamento parziale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 387/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Crespi Accertamento - Accertamento parziale – Contenuto della motivazione. È legittimo l’avviso di accertamento ex art. 41bis d.P.R. n. 600/1973 la cui motivazione recepisce le risultanze del processo verbale di constatazione, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di una valutazione ulteriore rispetto all’attività che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione. (F.Fe.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41bis 12. Presunzione legale e termini per la notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 388/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido I - Accertamento – Accertamento bancario – Presunzione legale. II - Accertamento – Verifiche a tavolino – Termine per la notifica – Non opera. I - Nell’ambito di un accertamento bancario opera la presunzione legale per cui i movimenti (in entrata) risultanti dai conti correnti si considerano imponibili, comportando un’inversione dell’onere probatorio per cui deve essere il contribuente a dimostrare che ciascun singolo movimento contabile è fiscalmente irrilevante. II - Nell’ambito delle c.d. “verifiche a tavolino” non opera il termine di 60 giorni per l’invio dell’avviso di accertamento, essendo tale termine riferito alla data di chiusura del processo verbale di constatazione effettuato presso i locali o uffici del contribuente, che non può mai decorrere per le verifiche in argomento. (F.Fe.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 66 13. Transfer pricing e onere della prova Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 390/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca Transfer pricing – Royalties – Onere della prova. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio in caso di contestazione dell’art. 110 comma 7 Tuir, spetta all’Amministrazione finanziaria, che intenda agire per il recupero a tassazione di quote di reddito per la violazione della predetta norma, dare dimostrazione, anche in via presuntiva, purché idonea, del fatto costitutivo della ripresa erariale (nello specifico, del fatto che il prezzo praticato nella transazione commerciale esaminata sia inferiore a quello “normale”). Viene quindi a traslarsi sul contribuente l’onere di smentire l’assunto dell’Amministrazione e dare prova positiva piena della legittimità e correttezza economica delle proprie transazioni commerciali. (E.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 14. Omessa compilazione quadro RW Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 391/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore : Porreca Accertamento – Omessa compilazione quadro RW – Dichiarazione infedele – Sussiste – Termine di accertamento per dichiarazione omessa – Non applicabile. In presenza di risorse finanziarie detenute all’estero sotto forma di investimenti assicurativi, la presentazione della dichiarazione dei redditi, omettendo la compilazione del quadro RW, configura una fattispecie di dichiarazione infedele, in quanto il dovere di presentazione di apposito modulo per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria sussiste solo nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’obbligo di dichiarazione. Conseguentemente il termine di accertamento è quello previsto per tale fattispecie, non quello per la dichiarazione omessa. (G.Li.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 78/2009, art. 12 comma 2bis; d.l. 167/1990, art. 4 15. Dichiarazione integrativa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 407/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Labruna Accertamento – Termini per dichiarazione integrativa – Imposte sui redditi – Irap – Sostituti di imposta –Iva. È valida ogni dichiarazione integrativa (in bonam o in malam partem per il dichiarante) relativa alle Imposte sui redditi, all’Irap, ai sostituti di imposta e all’Iva presentata dal contribuente entro i termini vigenti per l’accertamento dei periodi d’imposta interessati. (E.Ma.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8 bis e art. 8 commi 6bis e 6ter 16. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 408/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Accertamento – Transfer pricing – Valore normale – Metodo ros. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 67 In materia di transfer pricing, per determinare il “valore normale” delle operazioni, ai fini di una valida comparazione, occorre utilizzare dati omogenei e quindi esaminare società che si trovano nelle stesse condizioni di mercato in modo tale da avere un effettivo e serio parametro concreto di riferimento. (E.Ma.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 76 comma.5 17. Ricostruzione analitico-induttiva del reddito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 410/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Esercizio commerciale – Mancata “coerenza” agli studi di settore – Rideterminazione analitico-induttiva del reddito – Legittimità dell’avviso di accertamento – Sussiste. È legittimo l’accertamento, secondo il metodo analitico-induttivo, di maggiori ricavi conseguiti dal contribuente (nel caso di specie, un bar esercente, altresì, la rivendita di generi di monopolio e giochi del lotto e lotterie) se questi risulta “non coerente” con gli studi di settore e se la rideterminazione del maggior reddito operata dall’Ufficio si basa sulla ricostruzione dei prezzi indicati nel listino proposto al pubblico. (M.N.) 18. Sottoscrizione dell’avviso di accertamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò Accertamento – Regime legale di reiterazione delle proroghe per le posizioni dirigenziali – Effetti sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. La dichiarata incostituzionalità del regime legale di reiterazione delle proroghe per le posizioni dirigenziali, in attesa dell’espletamento dei concorsi, non riverbera alcun effetto giuridicamente apprezzabile sugli atti firmati o stipulati dai funzionari chiamati dall’amministrazione finanziaria a ricoprire interinalmente le posizioni dirigenziali, in quanto nulla la Consulta ha statuito sulla natura del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra il funzionario facente funzione di dirigente ed amministrazione finanziaria, né tantomeno ha statuito in ordine alla sorte degli atti dal medesimo sottoscritti medio tempore. (C.Ro.) 19. Consulenti immobiliari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 418/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò Accertamento – Determinazione del reddito – Studi di settore – Consulenti immobiliari – Scostamento ricavi – Sussiste. In caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore della consulenza immobiliare, costituisce causa di giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli calcolati in applicazione degli studi di settore, la prova dell’andamento delle contrattazioni immobiliari nel territorio regionale, la cui contrazione ha riverberato i suoi effetti sulla domanda dei servizi di consulenza. (E.S.) Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.P:R: 633/1972, art. 54 comma 2 ultima parte Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 68 20. Accertamento sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 515/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Izzi Accertamento – Redditi da lavoro dipendente – Indici di maggiore capacità contributiva – Accertamento sintetico – Mancata presentazione della dichiarazione – Dichiarazione omessa – Non è tale – Art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 – Non applicabile. È nullo l'avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine quadriennale in assenza della dichiarazione dei redditi, considerata omessa, ed in presenza di regolare Certificazione Unica. Il carattere presuntivo degli indici con i quali si determina in via sintetica il maggior reddito di un contribuente, non può far considerare omessa la dichiarazione di un soggetto esonerato, per legge, dalla sua presentazione, in virtù della mancanza di certezza dell'effettiva presenza dei redditi contestati. Il termine più ampio, che opera nei casi di omessa dichiarazione, è legittimato dall'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria che risulta essere più complessa per via dell'assenza di dirette informazioni sulla capacità contributiva dei soggetti accertati così da dover, oltre ad individuarli, anche determinare il loro reddito (nel caso di specie l'ufficio, a fronte di redditi da lavoro dipendente comunicati dal sostituto d'imposta del contribuente accertato, aveva determinato sinteticamente i redditi del contribuente in presenza di indici di maggior capacità contributiva e, considerando omessa la dichiarazione di quell'anno, aveva notificato l'accertamento entro il quinto anno successivo ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 e non entro il quarto anno così come previsto dal precedente comma 1 dello stesso articolo). (M.Gl.) 21. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 643/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto Accertamento – Notifica avviso di accertamento – Scissione effetti per notificante e notificato – Rilevanza. In tema di notifica degli avvisi di accertamento, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, trova applicazione il principio della cd. scissione degli effetti per notificante e notificato. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per il notificante, al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto all’ufficio postale. (M.Mo.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 161; c.p.c., art. 149 comma 3 22. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 633/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Fabrizi Avviso di accertamento – Soggetto non residente – Iscrizione aire – Notifica – Luogo – Residenza estera – È tale. Nei confronti di soggetto passivo iscritto all’AIRE e residente all’estero, che abbia comunicato al consolato italiano all’estero il trasferimento della propria residenza in altro luogo dello Stato estero, la notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire presso l’indirizzo della residenza estera ai sensi dell’art. 142 c.p.c. o dell’art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 4; c.p.c., art. 142 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 69 23. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 748/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Lamanna Avviso di accertamento – Notifica – Posta – Irreperibilità – Dies a quo. In caso di spedizione postale diretta dell’avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (N.S.) Riferimenti normativi: l. 890/1982, artt. 8 e 14 24. Società a ristretta base sociale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 784/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Imposte sui redditi – Accertamento – Società a ristretta base sociale – Presunzione semplice – Distribuzione utili. Nelle società di capitali a ristretta base sociale, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi fondata la presunzione semplice di distribuzione, pro quota, degli utili extra-contabili ai soci, tenuto conto della complicità che comunemente accomuna compagini sociali ristrette. Rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggior ricavi accertati non siano stati oggetto di distribuzione, per essere stati accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti. (G.S.P.) 25. Accertamento in genere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 921/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Malacarne Accertamento in genere – Prova presuntiva legale – Intestazione fittizia conto corrente – Prova contraria. I movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente o da particolari rapporti contrattuali possono essere riferiti al contribuente stesso, salva la prova contraria a suo carico, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di elementi ulteriori atti a contrastare l’assunzione dell’Ufficio di fatti noti dai quali desumere i fatti ignoti (conf. Cass. 20668/2014). (D.O.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; d.P.R. 600/1973, art. 37 comma 3 26. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 934/2018 del 5 marzo 2018, Presidente e Estensore: Evangelista Accertamento – Obbligo contraddittorio preventivo – Tributi armonizzati – Obbligatorio – Tributi non armonizzati – Solo nei casi espressamente previsti. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 70 Il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica prescrizione. In tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta, in ogni caso, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), non si riveli puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buonafede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per le quali è stato predisposto. (F.Co.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 27. Motivazione accertamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 974/2018 del 7 marzo 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna Accertamento – Motivazione accertamento – Necessaria – Integrabile in sede processuale – Escluso. L'Amministrazione finanziaria non può integrare in sede processuale la motivazione dell'atto impositivo adducendo ex post (cioè, solamente in corso di giudizio) motivazioni ulteriori o diverse da quelle su cui è stata fondata l'azione accertativa, né può rimandare ad un momento successivo a quello di emissione dell'atto impositivo la spiegazione di quali siano i presupposti di fatto e di diritto su cui si basa la contestazione. In questo senso si richiama Corte di Cassazione Sez. 5, sentenza n. 15234 del 03/12/2001, secondo cui: “l'avviso di accertamento, non essendo atto processuale, bensì amministrativo (esplicativo, in particolare, della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimità, è richiesta a pena di nullità, che il contribuente può chiedere sia dichiarata in giudizio, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui all'art. 61 del d.P.R. 600/1973, essendo il processo tributario diretto ad accertare la legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente". (M.Mon.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 28. Società estina Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 987/2018 dell’8 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Candido Accertamento – Notifica a società cancella dal registro imprese – Art. 28 comma 4 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Norma procedurale – Legittimità accertamento – Sussiste. La disposizione di cui all’art. 28 comma 4 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (secondo cui, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 71 contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese), ha natura procedurale e non sostanziale, e pertanto la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese ovvero che sono già state cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del citato decreto. (A.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4 29. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1009/2018 dell’8 marzo 2018, Presidente: Fanizza, Estensore: Rota Accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Verifiche a tavolino – Obbligo – Sussiste – Mancanza – Illegittimità accertamento – Sussiste. Il combinato disposto dell’art. 12 l. 212/2000 e dell’art. 24 l. 4/1929, richiede che l'Amministrazione Finanziaria debba concludere le operazioni di controllo con l'adozione di un p.v.c. nel quale riassuma e palesi le ragioni della pretesa impositiva al fine di permettere al contribuente di esplicitare, nel termine dilatorio di sessanta giorni, eventuali difese ostative al recupero a tassazione ed all'emissione dell'atto impositivo. Pertanto, la violazione dell’obbligo di adozione del processo di constatazione ed il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ad opera dell'amministrazione finanziaria che devono essere assolti anche nei casi di verifiche a tavolino e non soltanto nei caso di accesso presso le sedi del contribuente, determina la nullità dell’accertamento. (A.P.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 4/1929, art. 24 30. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1081/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Giordano, Relatore: Mietto Notifica – Questioni preliminari – Avviso di accertamento – Nullità – Società – Cancellazione – Estinzione. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 opera su un piano sostanziale e non procedurale, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione (Conf. Cass. nn. 6743/2015 e 18385/2015). Tale convincimento risulta avvalorato anche dalla clausola generale contenuta nell’art. 11 delle Preleggi e nell’art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000. Pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società può trovare applicazione esclusivamente qualora la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo avvenuta il 13 dicembre 2014. (A.Ma.) Riferimenti normativi: d.lgs.175/2014, art. 28 comma 4; c.c., art. 11 preleggi; l. 212/2000, art. 3 comma 1 31. Raddoppio termini e falsità ideologica delle fatture Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1138/2018 del 15 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 72 I - Raddoppio termini – Obbligo denuncia – Elementi obiettivamente riscontrabili – Prognosi postuma – Giudice tributario – Trasmissione autorità giudiziaria – Rispetto termini di decadenza – Non sussiste ante d.lgs. 128/2015. II - Deducibilità dei costi – Falsità ideologica – Imposte dirette – Sussiste – Iva – Onere probatorio – Presunzioni - Non sussiste. I - L’art. 43 del d.P.R. 600/1973, nella formulazione vigente nel dicembre 2014, periodo di notificazione degli atti impositivi, prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Spetta al giudice tributario, come previsto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 247/2011, il potere di controllare la sussitenza dell’obbligo di denuncia compiendo una valutazione ora per allora (c.d. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza. L’attività investigativa ha fatto emergere violazioni contabili delle società emittente le fatture, volumi anomali dei pagamenti tra le diverse società coinvolte e dichiarazioni di taluni amministratori, tali da costituire il fumus che comporta l’obbligo di presentazione della denuncia. La sopravvenuta disposizione introdotta dall’art. 2 d.lgs. 128/2015 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la denuncia è trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento - non si applica alle violazioni contestate in processi verbali notificati prima del 02.09.2015 in virtù del regime transitorio in essa contenuto e le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 130 e segg. Legge n. 208/2015 non si applicano ad annualità precedenti al 2016 in forza del relativo regime transitorio (Conf. Cass. nn. 26037/2017 e 9322/2017). II - Data la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, in materia di imposte dirette risulta dirimente l’art. 8, commi 1 e 2 del d.l. 16/2012 in forza del quale l’indeducibilità viene limitata ai costi dei beni o delle prestazioni di servizio “direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo” ed il cui ambito applicativo si estende anche a fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore dei suddetti commi 1 e 2. Secondo il Collegio, dalla relazione illustrativa al decreto si evince che l’indeducibilità non trova applicazione per costi e spese esposti in fatture che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi e, dunque, la falsità ideologica delle fatture non rappresenta elemento idoneo a renderle indeducibili. Ai fini Iva, inoltre, grava sull’Agenzia delle entrate l’onere di provare, anche mediante presunzioni – nel caso di specie: mancanza di operatività e contabilizzazione di una fattura quando l’apparente fornitore aveva già cessato l’attività – che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato inesistente. (M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 128/2015, art. 2; d.lgs. 74/2000, art. 2; d.l. 16/2012, art. 8 commi 1, 2 e 3 32. Sottoscrizione dell’avviso di accertamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1151/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano Accertamento – Sottoscrizione – Firma di funzionario diverso dal Direttore – Delega – Legittimità – Sussiste. È legittimo l’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario diverso dal direttore recante l’indicazione di “firma su delega del Direttore Regionale …. ….” poiché, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato: il requisito richiesto per essere delegati alla firma è la qualifica di impiegato della carriera direttiva e non già l’attribuzione di un incarico dirigenziale. (M.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 73 33. Indagini fiscali della Guardia di finanza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1230/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella Accertamento tributario – Indagini della Guardia di finanza – Applicazione delle garanzie penali – Non sussiste – Ragione – Distinzione dell’indagine fiscale da quella penale – Sussiste. Le indagini svolte dalla Guardia di finanza (con la cooperazione degli uffici fiscali) nell’ambito degli accertamenti fiscali non sono soggette alle garanzie prescritte in materia penale per la tutela dei diritti inviolabili dell’indagato (ex art. 24 Cost.), ma alle sole prescrizioni dettate all’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973, in virtù del fatto che le stesse, avendo carattere amministrativo, si distinguono dalle indagini che la stessa Guardia di finanza svolge, in veste di polizia giudiziaria, per l’accertamento dei reati e nel rispetto delle garanzie dettate dalla disciplina penale. (C.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 33; Cost., art. 24 34. Amministratore di fatto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1278/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Gaudino Amministratore di fatto - Notifica avviso di accertamento – Non sussiste. L’accertamento nei confronti di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel 2010 non può più essere notificato a presunti legali rappresentanti della medesima, potendo essere notificato ai soci, in quanto tali, ai fini di azionare la responsabilità degli stessi nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione. (C.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 62 35. Accertamento sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1296/2018 del 23 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Arcieri Accertamento sintetico – Assenza di elementi certi alla base della pretesa erariale – Illegittimità dell'accertamento. È illegittimo l’operato dell’ufficio che accerta un reddito sinteticamente determinato, senza che lo stesso Ufficio abbia dimostrato con elementi certi l’esistenza di un maggiore reddito. (D.Cr.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 36. Sponsorizzazioni sportive Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1298/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri Accertamento – Sponsorizzazioni sportive – Problematiche fiscali in capo al fornitore – Ripresa fiscale dei costi – Non sussiste. È illegittimo l’operato dell’ufficio che riprende a tassazione spese e detrazione IVA riferite a sponsorizzazioni sportive, sulla base di un comportamento fiscale scorretto da Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 74 parte della ditta fornitrice, laddove il contribuente dimostri l’effettività dei servizi resigli. (D.Cr.) 37. Associazioni sportive dilettantistiche Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1299/2018 del 22 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tizzi Associazioni sportive dilettantistiche – Tributi vari – Mancanza di rendiconto – Inapplicabilità delle disposizioni fiscali di favore – Non sussiste. È illegittimo l’operato dell’ufficio che non applica le disposizioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell’art. 2 legge 398/1991 per il sol fatto che l’ASD non abbia adempiuto alla redazione del rendiconto, senza avere prove a sostegno di eventuali prestazioni estranee all’attività istituzionale. (D.Cr.) Riferimenti normativi: l. 398/1991, art. 2 38. Associazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1301/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Accertamento – Associazione – Applicabilità della pretesa erariale al legale rappresentante – Mera titolarità della carica – Solidarietà - Non sussiste. L’art 38 c.c., in materia di associazioni, stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. Tuttavia, l’assunzione di un ruolo rappresentativo dell’ente, inteso come mera titolarità della carica, non è di per sé sufficiente ad applicare l’allargamento della responsabilità prevista dall’articolo citato, richiedendosi a tal fine la prova di una concreta attività negoziale in nome e per conto dell’associazione.(E.H.) Riferimenti normativi: c.c., art 38 39. Presunzione di residenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1315/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma Accertamento – residenza in Italia – Presunzione di residenza in Italia – Prova contraria. Nei casi di accertamento basato sull’art 2, commi 2 e 2bis d.P.R. 917/1986, l’Ufficio può presumere la residenza del contribuente, ed è quest’ultimo a dover fornire prova contraria. Le prove in predicato devono essere basate su elementi concreti, atti ad attestare l’effettiva residenza all’estero. Sono considerati tali, a titolo esemplificativo: contratti, utenze, pagamento canoni televisivi, pagamenti assicurazioni sull’immobile estero adibito a residenza familiare. Viceversa, non può considerarsi determinante, ai fini dell’attrazione della residenza, l’esistenza di un immobile detenuto in Italia, laddove quest’ultimo, per ubicazione e caratteristiche, debba ritenersi finalizzato a soddisfare non già finalità di stabile residenza in Italia, bensì esigenze di vacanze (nel caso di specie, l’Ufficio aveva applicato l’art 2, comma 2bis del TUIR in quanto il contribuente risultava cancellato dall’anagrafe residente ed iscritto all’AIRE come cittadino residente in Svizzera). (E.H.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2 commi 2 e 2bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 75 40. Presunzione di distribuzione di utili ai soci Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1316/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma Accertamento – Utili extracontabili da verifiche fiscali – Società a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione in capo ai soci – Legittimità – Sussiste. Nel caso di società a ristretta base azionaria, in presenza di un reddito d’impresa di segno positivo extracontabile, accertato induttivamente dall’Agenzia delle Entrate, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci pro-quota di detto utile, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà tra soci e di reciproco controllo tra soci. (G.Si.) 41. Redditi diversi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1319/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini Accertamento – Cessione terreni con destinazione agricola – Variante del relativo PRG in itinere – Imponibilità della plusvalenza – Legittimità – Non Sussiste. Il terreno agricolo non può essere considerato “sostanzialmente edificabile”, con conseguente tassazione della plusvalenza di vendita, in presenza di un procedimento di variante al PRG, in itinere all’atto della vendita e conclusasi in data successiva. (viene richiamata, al riguardo, la Sentenza di Cassazione n.12318/2017, secondo la quale “in tema di plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.. prima della adozione della variante al prg, non hanno rilievo gli elementi presuntivi che, ingenerando una concreta aspettativa della sua prossima adozione, siano apprezzati dalla collettività tanto da determinare un incremento del valore venale del bene”). (G.Si.) 42. Reddito sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1326/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo Accertamento – Redditometro – Documentazione prodotta dal contribuente – Redditi esenti – Mancata prova dell’effettiva disponibilità. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese sostenute, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art 38 sesto comma del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Conf. Cass. n. 25104/2014). (G.Si.) 43. Deducibilità dei costi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1334/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: D’Addea Accertamento - Analitico-Induttivo ‐ Deducibilità dei costi. L’art. 109 del d.P.R. 917/1986 prevede la deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano i Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 76 ricavi, e in misura proporzionale nel caso in cui si riferiscano indistintamente ad attività o beni produttivi non specificatamente computabili alla determinazione di un reddito. In questo secondo caso, il giudice deve provvedere all’accertamento della natura dei costi per stabilirne la percentuale di deducibilità. Le parti possono provare una percentuale differente purchè argomentino analiticamente riguardo a come i singoli costi siano correlati a specifici ricavi. (L.C.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109 44. Compensazione dei crediti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1355/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini I - Crediti tardivamente compensati - Inammissibilità. II - Locali del contribuente - Accesso ispettivo - Limiti di legittimità. III - Mancata comunicazione di irregolarità – Irrilevanza. IV – Sottoscrizione - Funzionario privo di qualifica dirigenziale – È valido. I - Ai sensi della l. n. 388/2000 le agevolazioni per gli investimenti in zone svantaggiate generano un credito di imposta il cui utilizzo è consentito - a pena di decadenza - solo entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e con determinati limiti percentuali di utilizzazione per ciascun anno. II - L'accesso presso locali intestati presso il locali ove il contribuente svolge la propria attività professionale è legittimo purché non risulti comprovato che siano adibiti ad abitazione; a tal fine non è significativo il certificato di residenza qualora dall’accesso non emerga alcun effettivo uso promiscuo dei locali anche a fini abitativi. III - Nel caso di accertamento in esito a controllo formale non è necessaria alcuna preventiva comunicazione di irregolarità trattandosi di riscontri evincibili dai dati e documenti comunicati dal contribuente stesso. IV - La sottoscrizione da parte di un funzionario direttivo, vincitore di concorso a dirigente oggetto di annullamento, di una cartella di pagamento, è valida, trattandosi pur sempre di attività riferibile all'Ufficio. I principi che governano la materia tributaria si ispirano alla tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e, non occorre - ai meri fini della validità di tali atti - che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali essendo anche irrilevante verso i terzi il rapporto tra la P.A. e la persona fisica dell'organo che agisce. (A.M.V.) Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 8 e art. 26 comma 1 lett. f); l. 212/2000, artt. 6 e 12; d.P.R. 600/1973, artt. 32, 36bis e 52; d.P.R. 602/1973, art. 25 45. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1377/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Sciarini Raddoppio dei termini di accertamento – Regime transitorio. In tema di raddoppio dei termini per l’accertamento ex artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972, va condiviso l’orientamento della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 26037/2016) secondo cui il regime transitorio introdotto dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 onde salvaguardare (dall’illegittimità derivante dalla mancata presentazione della denuncia penale entro gli ordinari termini di accertamento) gli atti impositivi Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 77 notificati fino all’entrata in vigore di detta novella non è stato abrogato dal successivo regime transitorio recato dall’art. 1, comma 132, della l. 208/2015 che ha eliminato l’istituto del raddoppio dei termini. (M.Pi.) 46. Motivazione per relationem Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1379/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Sciarini Motivazione per relationem. Il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto venga richiamato per integrare la motivazione dell’avviso di accertamento. Tuttavia, questo diritto non sussiste ove la motivazione sia già sufficiente e, quindi, il richiamo agli stessi abbia mero valore narrativo. Ciò in virtù di un’interpretazione sostanzialistica della normativa vigente, nel rispetto del criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura diretta a salvaguardare la loro funzione di garanzia, limitando al massimo cause di invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli. (P.L.) 47. Società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1384/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi Cancellazione di società dal Registro Imprese – Notificazione. Posto che la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di capitali ne determina l’estinzione indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, dopo tale evento gli avvisi di accertamento vanno emessi in capo ai soci. I predetti avvisi vanno emessi anche in capo al liquidatore personalmente solo ove ricorrano i casi di responsabilità di cui agli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c.. (M.Pi.) 48. Motivazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1460/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Fazzini Motivazione – Elementi necessari predeterminati dalla norma – Assenza – Illegittimità dell’atto. L’orientamento della Suprema Corte secondo il quale la mancata indicazione nell’avviso dei principi e delle norme violate non è di per sé causa di nullità dell’atto si arresta di fronte alla formulazione di norme - qual è il comma 8 dell’art. 10 bis della l. 212/2000 – nelle quali il legislatore ha espressamente previsto uno specifico contenuto della motivazione a pena di nullità dell’atto. L’atto di accertamento in cui viene contestato un abuso del diritto debba essere specificamente motivato in relazione alla condotta abusiva, alle norme ed ai principi elusi. (M.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 212/2000, art. 10bis 49. Termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1461/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Fazzini Presunzione di natura reddituale delle somme detenute in Paesi Black List – Retroattività della norma – Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 78 L’art. 12 del d.lgs. 78/2009 ha natura sostanziale, e non procedimentale, nella parte in cui attribuisce la natura di redditi che si presumono sottratti ad imposizione alle somme rinvenute su conti correnti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. L’attribuzione alla norma di una natura procedimentale pregiudicherebbe l’effettivo espletamento del diritto di difesa in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 24 Cost., poiché il contribuente, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione della documentazione necessaria a fornire la prova contraria richiesta dalla presunzione. Il carattere sostanziale della norma ne esclude l’applicazione retroattiva, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi e dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, avente ad oggetto l’efficacia temporale delle norme tributarie. (M.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 78/2009, art. 12; Cost. artt. 3 e 24. 50. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1497/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Insinga Obbligo del contradditorio – Tributi non armonizzati – Non sussiste - Accessi, ispezioni e verifiche nei locali dove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale – Sussiste. In tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. (M.Fas.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 51. Contrasto ai paradisi fiscali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1504/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Politano Accertamento – Presunzione di redditi sottratti a tassazione – Retroattività – Non sussiste. La presunzione legale di reddito sottratto a tassazione, per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, introdotta dall'art. 12, comma 2 del d.lgs. 78/2009, non può essere applicata retroattivamente. La previsione, infatti, pur collocandosi nell'ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica una sua applicazione retroattiva a periodi di imposta pregressi alla sua entrata in vigore. (M.Fas.) Riferimenti normativi: d.lgs. 78/2009, art. 12 comma 2 52. Poteri degli Uffici Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1508/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella Irregolarità dell’invito a fornire dati e notizie – Invalidità dell’accertamento sintetico conseguente – Non sussiste. In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sancisce la mera facoltà, e non l’obbligo, per l’Ufficio, di invitare il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, sicché né la sua omissione, né Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 79 l’esistenza di lievi difformità dell’invito stesso rispetto al modello legale, né il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'esibizione dei documenti possono determinare l’invalidità dell’accertamento induttivo sintetico operato dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d bis), del citato decreto (V.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 e art. 39 comma 2 lett. d bis) 53. Operazioni inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1554/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Izzi; Estensore: Insinga Cessionario – Requisiti soggetto cedente – Elementi obiettivi – Mezzi di pagamento e documenti contabili – Non sufficienti – Buona fede – Prova – Onere del contribuente – Necessità – Sussiste. Sussiste un obbligo di diligenza sostanziale nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente (effettiva esistenza, efficiente struttura operativa, capacità di fornire autonomamente i beni acquistati) basato su elementi obiettivi che non possono sfuggire ad un contraente onesto e ad un imprenditore mediamente accorto (assenza di clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, mancanza di pubblicità o giro d’affari, etc.). La buona fede comporta la convinzione di un soggetto di agire in maniera corretta, cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole, e di non ledere nessuno: va da sé che il contribuente non può limitarsi alla sola esibizione dei mezzi di pagamento o dei documenti contabili, in quanto riscontri regolarmente posti in essere da coloro che intendono perpetrare una frode, proprio per non destare particolari sospetti. Ai fini della valutazione della buona fede secondo la Suprema Corte di cassazione e la Corte di Giustizia occorre esibire i documenti contabili, dimostrare che i predetti documenti provengano da un soggetto realmente esistente, provare l’esistenza della sede sociale, di locali adibiti all’impresa, la presenza di titolari e/o dipendenti presso l’impresa, dimostrare che l’acquirente non ha ottenuto alcun vantaggio o beneficio economico dall’eventuale frode cui ha partecipato il venditore (beni a pezzi inferiori, ristorno di pagamenti fatti per contanti, etc.) ed attestare l’utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, etc.). (M.D.) Riferimenti normativi: d.P.R.. 917/1986, art. 109 54. Sponsorizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1595/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Centurelli; Estensore: Crisafulli Contratto standard – Assenza criteri determinazione corrispettivo – Società in liquidazione – Costo superiore ai ricavi – Comportamento antieconomico – Sussiste – Deducibilità costo – Non sussiste. La deducibilità dei costi afferenti la sponsorizzazione è stata giustamente disconosciuta dall’Ufficio poiché mancano tutti i requisiti previsti dall’art. 109 d.P.R. 917/1986 per assenza di documenti a supporto del reale ammontare. La standardizzazione del contratto, la mancata indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo, la genericità delle fatture e la insufficiente documentazione prodotta in sede di istruttoria escludono i requisiti di determinabilità e certezza; anche il fatto che la società contribuente sia in stato di liquidazione ed abbia dichiarato ricavi modesti, sensibilmente inferiori ai costi di cui trattasi, fa ritenere assai improbabile che il fine aziendale fosse la massimizzazione del Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 80 profitto e la società ha, comunque, posto in essere un comportamento antieconomico. (M.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 55. Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1624/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Cusumano; Estensore: Monterisi Sentenza penale – Valore probatorio – Diversità processo penale e tributario – Operazioni inesistenti – Indizi circa inesistenza – Onere probatorio – Contribuente – Sussiste. Sono ben distinte le regole tipiche del sistema tributario da quelle del processo penale, stante la relazione di autonomia tra il giudizio penale e quello tributario; nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel giudizio tributario alla sentenza penale emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Nell’ipotesi di fatture che l’Amministrazione finanziaria consideri relative ad operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti, la prova, che l’operazione commerciale in realtà non è mai stata posta in essere o è stata posta in essere tra altri soggetti, deve ritenersi raggiunta nel caso in cui l’Ufficio fornisca elementi che possano anche assumere la consistenza di indizi attendibili atti ad affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie: spetta al contribuente (cessionario/committente) fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto fittiziamente interposto e che l’operazione è stata realmente conclusa con esso. (M.D.) Riferimenti normativi: d.P.R.. 600/1973, art. 39 56. Osservazioni al PVC Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1659/2018 del 13 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi Avviso di accertamento – Osservazioni al PVC – Motivazione. Sussiste difetto di motivazione e conseguente invalidità dell’atto, qualora l’avviso non sia motivato con specifico riferimento alle osservazioni difensive presentate dal contribuente in sede procedimentale, ex art. 12 della Legge n. 212/2000. (D.D’A.) Riferimenti normativi: l. 212/200, art. 12 57. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1762/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Calà Accertamento – Notifica – Messo comunale - Art. 140 c.p.c. – Invio cd. raccomandata informativa – Servizio postale privato – Validità notifica. È valida la notifica dell’avviso di accertamento che sia stata eseguita dal messo comunale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con affidamento a messo di un vettore privato del solo recapito della cd. raccomandata informativa prevista dalla predetta disposizione. (B.I.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 81 58. Esterovestizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1807/2018 del 19 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi Accertamento – Esterovestizione – Abuso del diritto di stabilimento. La localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, al fine di fruire di un regime fiscale più vantaggioso, non costituisce, di per sé, abuso del diritto di stabilimento. Ai fini della sussistenza di un abuso del diritto di stabilimento non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale. (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3 59. Accertamento ante tempus Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3 sentenza n. 1836/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Cassone Avviso di accertamento – Notifica – Termine dilatorio – Atto notificato prima del decorso di 60 giorni dal PVC – Motivi di urgenza – Inosservanza del termine per motivata urgenza – Non sussiste – Nullità dell’atto – Sussiste. Il pericolo di perdita del credito erariale in ragione (i) delle particolari condizioni di rischio connesse alla fase di scioglimento e liquidazione volontaria in cui versava la società contribuente, (ii) della recente cessione di ramo d’azienda, (iii) della consumazione di reati tributari segnalata nel PVC, nonché (iv) dell’imminenza del termine della notifica dell’avviso di accertamento, non costituiscono specifici motivi di urgenza idonei a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento, in violazione della legge 212/2000 art. 12. comma 7, poiché preesistenti alla verifica fiscale dalla quale sono scaturiti gli accertamenti, risultando pacificamente che la società contribuente era già in fase di scioglimento e liquidazione quando è iniziata la verifica. Né può individuarsi una specifica ragione d’urgenza nell’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, essendo dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria non ha addotto valide ragioni sopravvenute, esterne alla sua sfera di operatività, per le quali non è stato possibile iniziare tempestivamente la verifica fiscale o che hanno impedito un ordinato svolgimento dell’attività di controllo). (R.F.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 60. Motivazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1901/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Sciarini Accertamento – Motivazione – Obbligo di motivazione – Onere di indicazione nell’avviso delle prove poste alla base del provvedimento – Non sussiste. L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo della motivazione tutte le volte che il suo contenuto sia tale da mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Nell’onere della motivazione non rientra l’indicazione delle prove poste alla base del provvedimento in quanto “occorre tenere ben distinte la motivazione di cui deve essere fornito l’avviso di accertamento dalla successiva prova del fondamento delle pretesa tributaria che l’Amministrazione deve fornire in giudizio” (Cass. 11669/2002). (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 82 61. Accertamento sintetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1911/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Accertamento – Imposte sui redditi – metodo sintetico – Donazioni ricevute dal contribuente – Opponibilità all’Ufficio – Requisiti. Considerata la finalità dell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, inteso alla ricostruzione della effettiva capacità contributiva del contribuente sulla base di beni e servizi, non può assumere rilievo limitativo di tale verifica la mancata adozione delle forma prescritta per la opponibilità a terzi delle donazioni effettuate in favore del contribuente (nel caso di specie, le donazioni effettuate dai genitori in favore della contribuente erano state realizzate senza i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c.). (A.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 62. Retroattività d.l. 78/2009 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 1935/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella Disponibilità detenute all’estero non dichiarate – Potere di accertamento degli Uffici – Raddoppio termini – Non sussiste. La norma che prevede la presunzione di imponibilità dei possedimenti detenuti in paradisi fiscali non indicati nel quadro RW, non è retroattiva. Una tesi contraria porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non ha avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa (conf. Cass. 2662/2018). (G.Be.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 63. Verifiche fiscali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1936/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella Verifiche fiscali –Attività istruttoria presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate - Obbligo PVC – Non sussiste. Laddove l’attività di controllo sia svolta presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, non è necessario un PVC di chiusura ed il rispetto del termine di 60 gg da parte della stessa per l’emanazione dell’avviso di accertamento. La necessità di formazione del PVC è strumentale alla predisposizione di eventuali memorie difensive da parte del contribuente, nelle ipotesi in cui è stato disposto un accesso, presso i locali ove il medesimo svolge la propria attività. (G.Be.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 64. Estinzione società di persone Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1978/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Silocchi I - Estinzione società di persone – Rettifica del reddito dei singoli soci – Ammessa. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 83 II - Estinzione società di persone – Imputazione del reddito e delle sanzioni al socio – Ammessa. I - La circostanza che una società di persone sia da tempo cancellata dal registro delle imprese ed estinta non impedisce la rettifica del reddito dei singoli soci, sulla base della maggior quota di partecipazione accertata nei loro riguardi (conf. Cass. 6070, 6071 e 6072/2013). II - In caso di estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, il successore universale della società stessa è il socio, in quanto il reddito della società viene a essere imputato al socio in forza del principio di trasparenza; ciò implica una presunzione di effettiva percezione del reddito e, quindi, anche delle sanzioni irrogate (conf. Cass. 21773/2012 e 10980/2017). (L.Ma.) 65. Motivazione per relationem Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1985/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Accertamento – Notifica a soci di società cessata – Motivazione per relationem – Ammissibilità. Nel caso di notifica di avviso di accertamento a soci di società cessata, non è necessaria l’allegazione del PVC da cui scaturisce l’accertamento se è comprovato che era già stato notificato al legale rappresentante della società, prima della sua cancellazione. Al riguardo, sia l’art. 42 d.P.R. 600/1973, sia l’art. 56 d.P.R. 633/1972 stabiliscono, tra l’altro, che l’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, precisando che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’allegazione è richiesta esclusivamente se si tratta di atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente (conf. Cass. 18073/2008). (A.Bo.) 66. Attività finanziarie detenute in Paesi “black list” Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2001/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: Russo Attività finanziaria detenute in paesi “black list” – Obblighi di dichiarazione – Irretroattività della norma. Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi “black list”, in relazione ai quali sono stati violati gli obblighi di dichiarazione, si presumono costituiti, salva prova contraria che incombe sul contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione ai sensi dell’art. 12 comma 2 del d.l. 78/2009. Tale norma non può trovare applicazione retroattiva perché manca una specifica previsione nel testo normativo, e perché in contrasto con il principio generale in materia fiscale di irretroattività delle disposizioni di legge. Essendo una norma sostanziale, essa va applicata alle sole fattispecie perfezionate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. (C.G.) 67. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2010/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Raddoppio dei termini – Violazioni penalmente rilevanti – Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato – Esercizio dell’azione penale – Sentenza penale di condanna –Obbligatorietà -– Non sussistono. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 84 Ai fini dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, nonché dall'art. 57 d.P.R. 633/1972, è ininfluente l'esercizio dell'azione penale da parte del Pm o l’eventuale sentenza di condanna. Il giudice di merito, per accertare che l'Ufficio non abbia fatto un uso distorto dell'istituto de quo, deve verificare se il reato fiscale è astrattamente configurabile, essendo irrilevante, a tal fine, la mancata produzione della documentazione attestante la trasmissione della notizia di reato o la pendenza del processo penale. L'obbligo di denuncia "sorge anche ove sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento resti riservato all'autorità giudiziaria penale" posto che "la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato"(Cass. 9725/2016). (V.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 57 68. Responsabilità liquidatore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2023/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Gatti Responsabilità liquidatore – Società di persone – Inadempienza liquidatore nella distribuzione di somme senza tener conto di debiti tributari – Responsabilità – Sussiste. I soci di società di persone continuano a rispondere delle obbligazioni sociali anche dopo Io scioglimento della società. Va però altresì evidenziato che, i debiti tributari di una società di persone vanno adempiuti dal liquidatore che, in caso abbia mancato di adempiervi, e solo laddove venga dimostrata la sua inadempienza per aver distribuito le somme senza tener conto dei debiti della stessa, ne risponde in proprio. (N.B.) 69. Accertamento ante tempus Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2041/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi Accertamento – P.V.C. – Termine dei sessanta giorni – Perentorietà – Emissione avviso di accertamento antecedente i sessanta giorni – Illegittimo – Urgenza non provata. L’avviso di accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge 212/2000, è nullo per violazione del contraddittorio, se l’Ufficio non è in grado di provare le ragioni dell’urgenza. Il rilievo penale della contestazione, senza ulteriore specificazione, non costituisce motivo d’urgenza. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 70. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2053/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Arcieri Accertamento – Denuncia penale del de cuius – Notifica avviso di accertamento esclusivamente agli eredi oltre il termine ordinario – Raddoppio dei termini di accertamento – Illegittimo. L’avviso di accertamento non può essere notificato agli eredi oltre il termine ordinario previsto dalla legge perché la morte del reo determina ai sensi dell’art. 331 c.p.p. l’estinzione del reato, sicché la denuncia penale eseguita nei confronti del de cuius e Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 85 depositata prima dell’emissione dell’avviso di accertamento è querela divenuta improcedibile perché rivolta a soggetto inesistente, che non consente il raddoppio dei termini dell’atto impositivo. (P.C.) Riferimenti normativi: c.p.p., art. 331 71. Contraddittorio preventivo e interposizione fittizia Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2139/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Bolognesi I - Contraddittorio preventivo – Omessa instaurazione – Nullità accertamento – Tributi non armonizzati – Non sussiste – Tributi armonizzati – Onere enunciazione ragioni concrete e non pretestuose – Necessità. II - Interposizione fittizia – Imputazione redditi all’effettivo titolare – Legittimità. I - In caso di tributi non armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina la nullità dell’avviso di accertamento in quanto, nel nostro ordinamento, non vi è un obbligo generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale. In caso di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo determina la nullità dell’accertamento soltanto nel caso in cui il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e l’opposizione di dette ragioni non si riveli puramente pretestuosa. II - L’art. 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973 consente all’ufficio di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, laddove dimostri, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore. (M.A.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 37 comma 3 e art. 39 comma 1, lett. d) 72. Società estinta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2140/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini Accertamento – Società estinta – Notifica a liquidatore – Inesistenza – Applicazione ius superveniens – Non sussiste. La notifica al liquidatore di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/2014, è inesistente. Questa norma, laddove prevede che, ai soli fini tributari, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, non ha natura interpretativa e non trova applicazione per i periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore. (M.A.C.) Riferimenti normativi: r.d. 262/1942, art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4; l. 212/2000, art. 3 73. Presunzioni semplici Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 2143/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Del Monaco Fatture per operazioni inesistenti – Prova – Presunzioni semplici - Sufficienti. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 86 Per il raggiungimento della prova presuntiva non è necessario che tra il fatto noto e quello ignorato intercorra un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale: è sufficiente che il fatto ignoto derivi da quello noto come conseguenza possibile e verosimile secondo l’id quod plerumque accidit. (G.Sim.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2729 74. Notificazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2170/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey Avviso di accertamento - Atto impo-esattivo – Notifica a mezzo posta raccomandata – Inesistenza e/o nullità assoluta della notifica – Esclusione. Deve essere disattesa l’eccezione di inesistenza e/o insanabile nullità della notificazione a mezzo posta raccomandata dell’avviso di accertamento, avente natura di atto impoesattivo, essendo tale notifica prevista dall’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2010 per gli avvisi di intimazione al pagamento e dall’art. 14 l. 890/1982 per gli avvisi di accertamento. (F.Ma.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 29; l. 890/1982, art. 14; d.P.R. 600/1973, art. 60 75. Redditometro Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2208/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Liguoro Accertamento sintetico – Vecchio redditometro – Scostamento per un biennio – Necessità – Sussiste. È nullo l’accertamento fondato sul vecchio redditometro che prenda in esame una sola annualità d’imposta. L’art. 38, comma 4 del d.P.R. 600/1973, nella versione applicabile fino al periodo d’imposta 2008, subordinava, infatti, l’accertamento sintetico con applicazione del redditometro alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente per almeno un biennio. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4 76. Elusione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2279/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Micheluzzi; Estensore: Taviano Elusione – Operazioni straordinarie – Carattere elusivo – Onere della prova a carico dell’Amministrazione – Sussiste. L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la sussistenza della condotta elusiva dimostrando che: (i) l’operazione di fusione non abbia realizzato una vera e propria riorganizzazione e razionalizzazione aziendale, e (ii) non sussistano valide ragioni extrafiscali anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. In base alla normativa vigente in presenza di valide ragioni economiche esclude a priori la natura elusiva dell’operazione. (A.I.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 87 77. Antielusione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2314/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi Accertamento - Antielusione - Cessione di credito a socio - Rinuncia al credito - Sopravvenienze attive - Mancata contabilizzazione - Finalità elusive. In caso di credito, originariamente vantato nei confronti di una società per la cessione di quote di partecipazione, poi ceduto a un socio che vi rinunci aderendo alla compensazione del credito con un supposto debito verso la società, è configurabile una vera e propria remissione di debito, per cui è ravvisabile nell'intera operazione una finalità elusiva del disposto dell’art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, stante il fatto che la rinuncia al credito effettuata dal socio, anzichè dal cedente, estraneo alla società, permette di evitare alla società la tassazione della sopravvenienza attiva. Infatti, è ravvisabile una rinuncia al credito e non è ravvisabile alcuna controprestazione a fronte di annullamento del debito, precedentemente sorto a carico della società per l'acquisto delle quote di partecipazione. La carenza di motivazioni e/o giustificazioni prova che la cessione del credito posseduto nei confronti della società, posta in essere a favore del socio e la successiva rinuncia al credito da parte di quest'ultimo ha consentito alla società di evitare la contabilizzazione e l'assoggettamento della sopravvenienza attiva alla tassazione, in violazione del disposto ex art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, con finalità elusive ex art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88; d.P.R. 600/1973, art. 37bis 78. Accertamento bancario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2332/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra Accertamento bancario - Movimentazioni su conti correnti - Presunzioni - Prova contraria – Necessità. Le presunzioni legali impongono al contribuente la dimostrazione di diverse e alternative destinazioni/giustificazioni delle somme transitate sui conti bancari personali e/o collegati, sui quali sia abilitato a operare. I costi - cioè gli elementi negativi di reddito - non possono essere giocati su scala presuntiva, se non quando ciò risulti espressamente previsto; in tutti gli altri casi, occorre darne dimostrazione puntuale. Ogni movimento bancario che non trovi riscontro in contabilità deve considerarsi potenzialmente "tossico", perché scarica sull'operatore l'onere di dimostrarne la tracciabilità, nonché di averne già tenuto conto nel calcolo dei risultati di esercizio. Si tratta di un meccanismo di presunzione, rispetto al quale diventa ozioso porsi il dubbio se il risultato debba considerarsi realistico e attendibile ovvero sembri affetto da connotazione di mera virtualità. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51 79. Controllo delle dichiarazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2370/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Centurelli Accertamento - Controllo delle dichiarazioni - Recupero di spese per ristrutturazione edilizia. È legittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, ex art. 36ter del d.P.R. n. 600/1973, per il recupero di spese di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 88 ristrutturazione edilizia indicate nel Mod. Unico di due anni consecutivi, ove il primo recupero concerna l'intera rata esposta per il primo anno, in quanto non documentata, mentre il secondo riguardi l'importo - costituito dalla differenza fra quanto inizialmente accertato come dovuto e quanto poi rettificato in esito alle allegazioni fornite nella fase precontenziosa che aveva fatto seguito alla comunicazione dell'avviso bonario - per l'imposta quantificata in cartella. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter 80. Abuso del diritto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2382/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido I - Accertamento - Avviso - Contestazioni relative all’abuso del diritto - Contraddittorio - Mancata instaurazione – Nullità. II - Accertamento - Antielusione - Convenienza economica – Dimostrazione. I - La pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentale da una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio, che sostanzia il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente, anche nella fase precontenziosa ovvero endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili (cfr. Cass., SS.UU., sent. 18 settembre 2014, n. 19667). Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile·diritto di difesa del cittadino e il buon andamento dell'Amministrazione pubblica. Tale diritto costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento, cui dare attuazione anche in difetto di un’espressa e specifica previsione normativa (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 406, e 4 marzo 2015, n. 4314), in cui viene espressamente evidenziata la necessità del contraddittorio precontenzioso, anche in caso di contestazioni relative all'abuso del diritto. La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale viola un principio giuridico fondamentale dell'ordinamento, da cui consegue la nullità dell'avviso di accertamento. II - Da un'operazione di acquisito e successiva vendita di titoli (azioni) con la procedura del "pronti contro termine" che produce un risultato economico netto che, se rapportato al reddito deIla società, rappresenta oltre il 14 per cento, oltre a un credito d’imposta (pagata all'estero), di cui la società ha goduto, si evince l'esistenza della convenienza economica, sia per l'introito effettivo lordo di interessi, sia per il credito d’imposta di cui la società ha beneficiato. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis 81. Presunzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2392/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi Accertamento - Presunzioni - Contrasto ai paradisi fiscali - Onere della prova. La presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, è una presunzione legale ai sensi dell'art. 2728 c.c. Pertanto, l'accertamento tributario risulta legittimo quando si basa sulle rilevanze delle movimentazioni bancarie relative al conto presso l'istituto bancario svizzero, senza che da parte dell'Amministrazione debbano essere individuati ulteriori elementi. Il giudice tributario non può disconoscere il valore presuntivo legale degli elementi forniti dall'Amministrazione e richiedere alla stessa la Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 89 prova, ma solo valutare l’eventuale prova contraria, che è onere dei contribuenti offrire per contrastare detta presunzione. Non è, pertanto, I' A.F. che deve dimostrare e provare che le somme, versate in contanti da parte dei contribuenti sul conto svizzero provengano da risorse sottratte a tassazione nel territorio italiano, ma, trattandosi di presunzione legale, è onere esclusivamente del contribuente fornire tale prova, che deve essere specifica e rigorosa. (F.P.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 82. Contraddittorio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2506/2018 del 30 maggio 2018, Presidente e Estensore: Micheluzzi Ente impositore – Verifica “a tavolino” – Processo Verbale Constatazione – Omessa notifica – Rileva - Contraddittorio preventivo – Omessa instaurazione – Rileva – Notifica atto impositivo - Illegittimità pretesa. L’ente impositore, al termine di una verifica “a tavolino” svolta presso i propri uffici è comunque obbligato a formare il Processo Verbale di Constatazione al fine di consentire al contribuente di difendersi rispetto agli esiti conclusivi dell’attività di controllo. Questo in quanto in caso di verifiche per violazioni alle leggi finanziarie, l’ente impositore deve formare il Processo Verbale di Constatazione indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività ispettiva (F.B.) Riferimenti normativi: l. 4/1929, art. 24; l. 212/2000 83. Abuso del diritto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2520/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Ramondetta Quote societarie s.r.l. – Persone fisiche socie – Cessione società acquirente – Ragione tecnico-organizzativa – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Rileva - Persone fisiche socie – Trasferimento utili pregressi – Esclusione – Ente impositore - Intento elusivo – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Persone fisiche socie – Attribuzione presunti utili occulti – Esclusione - Illegittimità pretesa. È illegittima l’attribuzione di presunti utili pregressi in capo alle persone fisiche già socie di una s.r.l., della quale hanno ceduto per comprovate ragioni tecnico-organizzative ad altra società le quote di loro proprietà, laddove l’Amministrazione non riesca a provare l’intento elusivo. (F.B.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10bis; c.c., art. 2697 84. Fatture soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2553/2018 dell’1 giugno 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Soggettiva inesistenza fatture – Ente impositore - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Soggetto contribuente – Negozi soggetti evasori - Inconsapevole conclusione - Presunto concorso colposo – Esclusione – Presunto violazione dovere giuridico Esclusione – Illegittimità pretesa. La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone da un lato l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 90 fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture. È illegittimo il ricupero dell’IVA detratta dal contribuente se l’Amministrazione non è in grado di provare la soggettiva inesistenza delle operazioni effettuate, e neppure per il contribuente può costituire concorso colposo e/o violazione di dovere giuridico il fatto di avere inconsapevolmente concluso negozi con soggetti evasori. (F.B.) 85. Amministratore di fatto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2548/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Grigillo Società cooperativa di capitali – Omessa presentazione dichiarazione – Indebita detrazione IVA – Ente impositore - Amministratore di fatto - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illeciti tributari sociali - Attribuzione persona fisica – Esclusione – Violazioni tributarie sociali – Sanzionabilità persona fisica - Esclusione - Illegittimità pretesa. È illegittima l’attribuzione alla persona fisica per la quale l’ente impositore presume, senza riuscire a provarlo, di avere agito in qualità di amministratore di fatto, degli atti evasivi compiuti dalla società cooperativa di capitali, quali l’omessa presentazione della dichiarazione e l’indebita detrazione dell’IVA; lo stesso soggetto non può neppure risultare destinatario delle sanzioni irrogabili. (F.B.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.l. 269/2003, art. 7; d.lgs. 472/1997, art. 9 86. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2587/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi Avviso di accertamento – Notizia di reato – Raddoppio dei termini – Limite temporale – Sussiste. Il “raddoppio dei termini” utili per la notificazione di un avviso di accertamento non opera in tutti i casi in cui la denuncia della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente da parte dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento. Posto che alle norme regolatrici della materia non è applicabile il criterio della specialità normativa, la limitazione al “raddoppio dei termini” trova applicazione in relazione anche agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e sino al 31 dicembre 2015, ciò in quanto l’articolo 1, comma 132, l. 208/2015 che attualmente disciplina la fattispecie non ha richiamato alcuna disposizione transitoria. (S.L.) 87. Metodo di analisi dei prezzi infragruppo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2629/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Sacchi Accertamento – Transfer pricing – Contraddittorio - Indice ROS – Osservazioni del contribuente – Riconoscimento validità osservazioni – Emissione accertamento – Cambio indice – Invalidità dell'accertamento. In tema di transfer pricing, l'emissione di un avviso di accertamento sulla base di un indice diverso da quello utilizzato in sede di contraddittorio preventivo senza ulteriore contestazione, concreta la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge 212/2000 che rende nullo l'accertamento (nel caso di specie l'ufficio aveva inizialmente utilizzato l'indice ROS – risultato operativo medio per unità di ricavo - , per poi, in sede di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 91 emissione dell'accertamento ed a seguito delle osservazioni della società, utilizzare l'indice ROA – utile operativo sul totale attivo). (M.Gl.) 88. Notifica a soggetto estinto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2673/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri Avviso di accertamento notificato a società di persone estinta – Scioglimento del vincolo societario – Nullità dell’atto impositivo – Sussiste. L’avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti di una società di persone estinta per effetto del sopravvenuto scioglimento del vincolo sociale è del tutto nullo. La nullità dell’atto discende dal fatto che la persona giuridica estinta destinataria dell’atto medesimo è ormai inesistente e carente di legittimazione passiva. (S.L.) 89. Studi di settore Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2785/2018 del 15 giugno 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Accertamento – Studi di settore – Applicabilità – Regolare contabilità – Inammissibilità. Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito, è inammissibile l’applicazione degli studi di settore a una società che abbia una contabilità formalmente regolare e che, per il settore merceologico in cui opera, abbia dimostrato le ragioni contingenti a base della diminuzione del proprio fatturato per i periodi di imposta oggetto di controllo. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R.600 /1973, art 39 90. Motivazione per relationem Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 25, sentenza n 2786/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Accertamento – Motivazione per relationem – Processo verbale di constatazione – Precedente notificazione – Legale conoscenza – Sussiste. È sufficientemente motivato l’avviso di accertamento che rimandi ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Nel caso di specie, è stato ritenuto correttamente motivato l’atto di accertamento notificato alla società, contente un espresso richiamo al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, già notificato in precedenza alla contribuente. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 42; d.P.R. 633/1972, art 56 91. Utili extracontabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2787/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione attribuzione utili extracontabili – Inversione onere della prova – Sussiste. Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima, salvo prova contraria a carico del contribuente, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, giustificata dalla ristrettezza dell’assetto societario, elemento Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 92 quest’ultimo che implica un adeguato controllo dei soci sull’andamento e sulla gestione sociale, con la consapevolezza della produzione di redditi non contabilizzati. (G.G.) 92. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2807/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi armonizzati – Obbligo – Sussiste – Ragioni contribuente – Non pretestuose – Prova – Sussiste. In materia di accertamento dei tributi armonizzati, esiste nel nostro ordinamento un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia, affinché possa essere efficacemente fatta valere in giudizio la lesione subita per la mancata instaurazione di tale contraddittorio, il contribuente deve enunciare in concreto le ragioni che avrebbe addotto qualora fosse stato tempestivamente attivato il confronto con l’Amministrazione finanziaria. Solo in questo modo, infatti, il giudice potrà valutare la non pretestuosità del pregiudizio denunciato dalla parte. (G.G.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 93. Utili extracontabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n 2809/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Utili extracontabili – Distribuzione – Presunzione - Rapporti di parentela - Non rilevano. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione dell’Amministrazione finanziaria secondo cui in una società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, indipendentemente dalla circostanza che questi siano collegati tra loro da un rapporto di parentela. Tale presunzione si giustifica per lo stretto rapporto di compartecipazione che lega i soci, da cui deriva la precisa conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extra bilancio. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.5 94. Notificazione degli atti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2821/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili Notifica degli atti impositivi – Contribuente irreperibile – Trasferimento dell’indirizzo di residenza – Ricerche del messo – Necessità. La notificazione degli atti impositivi, in base all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito per gli irreperibili previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. qualora siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto procedere alla consegna perché questi, o ogni altro possibile consegnatario, non sia stato rinvenuto in detto recapito, per essere ivi temporaneamente irreperibile. Invece, va effettuata secondo la disciplina concernente l’irreperibilità assoluta del destinatario di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore, dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato l’ultimo domicilio fiscale conosciuto del contribuente, non reperisca quest’ultimo perché risulta trasferito in luogo sconosciuto. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 60; c.p.c., art. 140 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 93 95. Accertamento induttivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2830/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Ramondetta Accertamento induttivo – Determinazione reddito – Capacità contributiva – Reddito effettivo. Per consentire una determinazione del reddito d’impresa il più possibile aderente alla realtà, l'accertamento induttivo deve basarsi su elementi di fatto indicativi di capacità contributiva. Infatti, la pretesa tributaria per essere legittima deve trovare causa giustificatrice in un reddito effettivo e non liberamente determinato dall’Amministrazione finanziaria. In quest’ultimo caso, infatti, il reddito arbitrariamente quantificato dall’Amministrazione costituirebbe un’inammissibile sanzione impropria, seppur eventualmente motivata da gravi inadempienze e violazioni. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 96. Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2831/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cannatà Contraddittorio endoprocedimentale – Accessi, ispezioni e verifiche – Obbligo – Omissione – Nullità. A seguito di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni e verifiche all’interno dei locali destinati all’esercizio dell’attività, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di procedere al contraddittorio preventivo con il contribuente, pena la nullità dell’atto. Infatti, il destinatario di una decisione lesiva della sua sfera patrimoniale deve essere messo in condizioni di far valere le proprie osservazioni, prima che la stessa sia adottata (nel caso di specie, a seguito di controlli effettuati mediante un accesso presso la sede di un istituto di credito, erano stati rinvenuti documenti relativi ad un’operazione societaria in base ai quali era stato emesso a carico della contribuente un avviso di accertamento, senza che tuttavia fosse stato preventivamente instaurato il contraddittorio con quest’ultima. Per i giudici non si tratta di un accertamento a tavolino, ma di una verifica conseguente a un accesso, seppure presso la sede di una società terza, per cui sussisteva l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, pena la nullità dell’atto impositivo impugnato). (G.G.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 97. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2852/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani Avviso di accertamento – Raddoppio termini – Presentazione denuncia penale – Regime transitorio. I termini per l’esercizio dell’attività di accertamento previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile sino al 2 settembre 2015, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza tributari. Tale regime transitorio, applicabile per gli avvisi di accertamento notificati sino al 2 settembre 2015, così come stabilito dall’art. 2 comma 3, d.lgs. 128/2015, non è stato abrogato dall’art. 1, comma 132, l. 208/2015, norma che ha Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 94 previsto il raddoppio dei termini solo in presenza di una denuncia penale presentata entro gli ordinari termini di decadenza fiscali. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; l. 208/2015, art. 1 comma 132; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3 98. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2865/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis Raddoppio dei termini – Investimenti in stati a regime fiscale privilegiato – Presunzione – Sussiste. In caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli stati a regime fiscale privilegiato, opera la presunzione per cui tali attività si considerano costituite mediante redditi sottratti a tassazione. In tali casi il legislatore ha previsto il raddoppio dei termini per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 12, commi 2bis e 2ter d.l. 78/2009, norma di carattere procedurale per cui non trova applicazione il principio di retroattività. (G.G.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 commi 2bis e 2ter 99. Estinzione delle società Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2869/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Lamanna Cancellazione dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Estinzione avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore della norma - Non applicabilità della norma. L’art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, del c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza della nuova norma. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4 100.Metodo analitico induttivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2870/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Lamanna Percentuale di ricarico – Media ponderata – Paniere di beni rilevanti ai fini del calcolo –Metodologia di controllo – Paniere di somministrazioni – Omessa considerazione – Legittimità accertamento – Non sussiste. Nell'applicazione del metodo analitico induttivo, al fine di accertare in via presuntiva il maggior reddito di un'attività commerciale (nel caso di specie, la gestione di un bar/gelateria), l’Agenzia deve calcolare la media dei ricavi secondo il criterio della media ponderata anziché quello della media aritmetica e, a tale fine, non può utilizzare solo taluni dei beni (nel caso di specie, caffè, brioches e birre spina) senza considerare altri prodotti (gelati di produzione propria e gelati confezionati) che sono invece tipici della Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 95 specifica tipologia di attività e senza considerare che la metodologia di controllo prevista a livello centrale individua un paniere di somministrazioni che contempli non meno di trenta tipologie di prodotti non potendosi prendere a campione pochi prodotti (nel caso di specie, solo tre) senza motivare in alcun modo le esclusioni. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 101.Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2896/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Palma Accertamento – Monitoraggio fiscale – Raddoppio dei termini – Applicabile. Per gli accertamenti nei confronti di contribuenti che, in violazione delle norme relative al monitoraggio fiscale, hanno omesso di dichiarare investimenti detenuti all’estero, l’istituto del raddoppio dei termini – previsto per tali ipotesi dalla norma speciale di cui all’art. 12, comma 2-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 – opera anche in assenza di una denuncia penale. (M.C.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2ter 102.Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2944/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Colavolpe Accertamento – Ires e Irap - Assenza di formale trasmissione o presentazione della denuncia all’Autorità Giudiziaria - Raddoppio dei termini – Sussiste. Risulta tempestiva la notifica degli avvisi di accertamento (avvenuta in data 31 dicembre 2014 e, quindi, anteriormente al 2 settembre 2015), anche in assenza di formale trasmissione o presentazione della denuncia all’Autorità giudiziaria, entro il termine ordinario di decadenza del potere di accertamento, atteso che “il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la Legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio, dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015” (conf. Cass. 26037/16). Il raddoppio dei termini è applicabile anche ai fini Irap, poiché il d.lgs. 446/97 prevede che per l’accertamento dell’imposta si applicano le procedure di accertamento in materia di imposte dirette. (G.To.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 103.Motivazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2945/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Colavolpe Accertamento – Statuto del contribuente – Assenza di osservazioni alle memorie del contribuente - Nullità dell’atto – Sussiste. La mancata valutazione delle osservazioni prodotte dal contribuente nella fase precontenziosa, come richiesto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché l’assenza di una congrua e chiara motivazione in relazione alle stesse osservazioni Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 96 formulate al PVC rende nulli gli avvisi di accertamento per violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973. (G.To.) Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7 e art. 12, comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 42 104.Omessa tenuta contabilità e ristretta base azionaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2971/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi Mancata tenuta della contabilità - Ristretta base azionaria – Presunzione distribuzione utili non contabilizzati – Non sussiste. La presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci di società a ristretta base sociale non può fondarsi sulla mera omissione di tenuta delle scritture contabili. In assenza di riscontri sufficienti ed idonei a deporre nel senso e nell’entità dell’introito di utile non contabilizzato la presunzione non può operare. (M.Le.) 105.Responsabilità accomandante Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 139/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Di Giorgio Responsabilità dell’accomandante per tutte le obbligazioni tributarie della società anteriori all’acquisto della qualità di socio – Sussiste. Il soggetto che entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Tale responsabilità va limitata alla quota conferita nel caso di socio accomandante che è responsabile anche del pagamento delle sanzioni amministrative, atteso che il suo ruolo gli consente di controllare la gestione e l’amministrazione sociale. (M.E.D.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2269, 2293 e 2315 106. Studi di settore Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 2, sentenza n. 155/2018 del 15 marzo 2018, Presidente e Estensore: Chiappani Maggiori ricavi determinati dall’Ufficio in maniera meramente presuntiva - Elementi di prova a supporto della corrispondenza della realtà all’accertamento. Nell’accertamento tributario mediante l’utilizzo degli studi di settore, lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard assume valenza se supportato dall’Ufficio con ulteriori elementi di prova tali da adeguare in modo dialettico i dati statistici elaborati dagli studi di settore, ovvero i maggiori ricavi indicatori di normalità economica, alla concreta realtà monitorata. (M.E.D.) 107.Rettifica risultanze di bilancio Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 5, sentenza n. 190/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Macca, Estensore: Serena Riclassificazione poste di bilancio – Amministrazione finanziaria – Rettifica – Impossibilità. L’Amministrazione finanziaria non ha alcun potere di rettificare le poste che vengono rilevate nel bilancio di esercizio, se non attraverso la preventiva dichiarazione di nullità del bilancio stesso che deve essere riconosciuta dall’attività giudiziaria. Come noto, le risultanze di bilancio, in linea di principio immodificabili, potrebbero essere disconosciute Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 97 teoricamente indirettamente mediante la rettifica del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, mercé l'applicazione delle previsioni dell'art. 39, comma 2 lett. d), del d.P.R. 600/1973. L'accertamento previsto è esperibile soltanto, peraltro, qualora "[...] le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica". (G.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2, lett.d) 108.Rideterminazione del reddito in via induttiva Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 284/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Seddio Rideterminazione del reddito – Metodo induttivo – Condizioni. Le condizioni per l’applicazione del metodo induttivo per la rideterminazione del reddito risultano pienamente riscontrate qualora le presunzioni emergano in maniera grave e precisa, senza che sia possibile una diversa prospettazione dei fatti e delle condotte. Qualora vengano prodotti dall’Ufficio dati desumibili da banche dati non contestati, questi elementi sono idonei a computare il reddito con il metodo induttivo. (E.Cal.) 109.Controllo dei soci in presenza di ristretta base sociale Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 295/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Chiappani, Estensore: Gotti Controllo dei soci sull’attività sociale – Ristretta base sociale – Esclusione garanzie statuto del contribuente. In caso di realtà con ristretta base sociale, non è possibile che i soci dichiarino la mancata conoscenza dell’attività svolta dalla società da loro detenuta in via totalitaria. La ristretta base sociale , il vincolo di solidarietà e di controllo reciproco dei soci, escludono le garanzie dell’art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente. (E.Cal.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 110.Variazione del motivo alla base del recupero Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 3, sentenza n. 310/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Maddalo, Estensore: Trevisani Variazione del motivo alla base dell’atto del recupero nel corso del giudizio – Illegittimità dell’atto. Nell’avviso di accertamento l’Ufficio non può fondare le proprie pretese su una motivazione diversa da quella emergente dalla motivazione dell’atto stesso nel corso del giudizio. L’atto tributario trova la propria cristallizzazione al momento della sua emissione: nell’avviso di accertamento devono confluire tutte le informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria è a conoscenza. (E.Cal.) 111. Spese per sponsorizzazioni non inerenti Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 347/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Andreozzi Spese sponsorizzazione – Inerenza. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 98 In tema di spese per sponsorizzazione è da considerarsi legittima la ripresa fiscale qualora risulti evidente che le stesse sono riconducibili a finalità extra imprenditoriali, e funzionali più che altro ad esigenze personali dei soci e dei loro familiari, venendo meno il principio di inerenza. (G.Pr.) 112.Accertamento induttivo Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 350/2018 del 14 giugno 2018, Presidente e Estensore: Vitali Accertamento induttivo – Campione probatorio – Omogeneità e comparabilità. In tema di accertamento induttivo, il campione probatorio di confronto deve assumere i connotati di omogeneità e comparabilità, chiaramente e facilmente assunti in esame dal ricorrente ed anche dalla Commissione a pena di disconoscimento del proprio valore probatorio. (G.Pr.) 113. Prestazioni professionali procuratore di calcio Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 355/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Di Giorgio Fatture per operazioni inesistenti - Procuratore sportivo – Fringe benefit – Presunzioni. L’opera di intermediazione prestata dal procuratore in favore dell’atleta ma corrisposta dalla società sportiva costituisce fringe benefit per l’atleta stesso, sul cui importo è necessario provvedere a liquidare ritenute e contributi. La fattura emessa dal procuratore alla società costituisce a tutti gli effetti un’operazione fraudolenta per operazioni soggettivamente inesistenti. (G.Pr.) 114. Firma degli atti enti comunali Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Catalano, Estensore: Aondio Firma dell’avviso di accertamento – Necessità di nomina e attribuzione dei poteri da parte della Giunta comunale – Rinnovo organi comunali – Necessità del rinnovo della nomina – Nullità dell’atto – Sussiste. L’attribuzione di funzioni e poteri al dipendente incaricato della sottoscrizione degli avvisi di accertamento deve essere rinnovato a seguito del rinnovo degli organi politici dell’Ente locale. In assenza di una nomina legittima gli atti adottati devono essere considerati nulli. (E.Com.) Riferimenti normativi: d.lgs. 267/2000, art. 50 115. Invito a fornire documenti e spiegazioni Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Catalano Invito a fornire documenti e spiegazioni – Prosecuzione di una verifica già conclusa con pvc – Necessità di ulteriore pvc e del rispetto del termine dilatorio – Sussiste. Laddove l’Amministrazione, dopo aver proceduto ad una verifica formalmente chiusa con pvc, provveda ad una nuova richiesta di documenti e informazioni, è tenuta a formulare un nuovo processo verbale. Se la verifica fiscale non si è chiusa con il primo pvc, infatti, non vi era la completezza degli elementi istruttori e non verrebbe altrimenti garantita la partecipazione procedimentale garantita dall’art. 12, comma 7 l. n. 212/2000. Dalla Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 99 violazione del termine dilatorio previsto per le memorie al processo verbale discende l’illegittimità del provvedimento di accertamento. (E.Com.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 116. Perdite sistematiche e comportamento antieconomico Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 55/2018 del 2 marzo 2018, Presidente: Catalano, Estensore: Aondio Perdite d’impresa sistematiche – Comportamento antieconomico – Legittimità dell’accertamento analitico induttivo – Sussiste. La sussistenza di perdite d’impresa sistematiche è sintomo di una condotta antieconomica ed integra l’esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in grado di legittimare l’accertamento analitico induttivo. (M.Faz.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lettera d); c.c., art. 2729 117.Accertamento bancario Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 8/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Chiodaroli, Estensore: Schiavini Accertamento bancario – Guardia di Finanza - Contradditorio –Non necessario. L’attività accertativa della Guardia di Finanza e degli Uffici Finanziari, avendo natura di attività amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto di ben determinate cautele previste per evitare arbitrii e violazioni dei diritti fondamentali del contribuente, non è retta dal principio del contradditorio. La partecipazione del privato al procedimento amministrativo-tributario, diretto all’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari all’espletamento dell’attività autoritativa, costituisce una mera eventualità, essendo rimessa all’Amministrazione la scelta di interpellare, ai soli fini istruttori, il contribuente. L’ufficio finanziario è, quindi, legittimato a procedere ad accertamento parziale anche sulla base degli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, così come previsto dall’articolo 41bis del citato d.P.R. 600/1973. (R.Ra.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 41bis 118.Accertamento contradditorio Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 19/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Fracascio, Estensore: Crivelli Accertamento – Contradditorio – Disamina documentazione – Non sussiste. Il principio del contradditorio vale nelle ipotesi di verifiche eseguite presso i locali dell’impresa e non in quelle (verifiche) che si esauriscono in mera disamina della documentazione inviata dal contribuente. (R.Ra.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 119.Termini Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 28/2018 del 13 marzo 2018, Presidente e Estensore: Platania Accertamento - Annullamento in autotutela - Emissione nuovo avviso - Termine. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 100 Il potere impositivo deve essere esercitato secondo le forme, i tempi ed i criteri disciplinati dalla legge e, pertanto, l'accertamento che viene emesso dopo l'annullamento in autotutela di altro precedente, deve essere notificato entro il termine decadenziale del potere accertativo (Conf. Cass. 22827/2013). (C.A.) Riferimenti normativi: d.l. 564/1994, art. 2quater 120.Motivazione Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 54/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Mottola, Estensore: Celenza Provvedimenti amministrativi – Diniego di rimborso – Obbligo di motivazione – Necessità – Sussiste. Tutti i provvedimenti amministrativi debbono essere motivati e tale onere deve essere soddisfatto avuto riguardo alle caratteristiche dell’atto e della sua funzione. L’Amministrazione finanziaria può sospendere il rimborso di un credito vantato da un contribuente, ma, in tal caso ha l’onere di indicare concretamente a tutela di quale pretesa creditoria abbia inteso procrastinare la restituzione dell’indebito. (E.Co.) Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; d.lgs. 472/1997, art. 23 121.Motivazione Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 79/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Platania, Estensore: Coltro Liquidazione dell’imposta – Rettifica valore – Motivazione – Rinvio a stima – Obbligo di produzione – Necessità – Sussiste. L’avviso di rettifica e liquidazione è nullo, in quanto privo di chiara motivazione con conseguente limitazione al diritto di difesa del contribuente, se rinvia a una perizia di stima che non risulta prodotta con l’avviso stesso o comunicata al contribuente prima del giudizio, né dall’avviso risultano le ragioni delle pretesa impositiva essendo mancato ogni riferimento concreto ai valori correnti di mercato ed alle stime relative ad immobili posti nell’area di riferimento. (E.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 2bis 122.Accertamento induttivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 25/2018 dell’8 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Nocerino Accertamento induttivo – Saldi negativi di cassa e incongruenza della merce e del magazzino – Applicabilità. È corretto da parte dell’Agenzia delle Entrate applicare l’accertamento c.d. “induttivo” qualora sussistano fatti macroscopici ed evidenti di contabilità inattendibile, quali la presenza di saldi negativi di cassa e l’incongruenza tra i valori della merce acquistata e quelli indicati nei documenti di vendita e di magazzino. Tanto più quando la parte non sia stata in grado di esibire e produrre documenti idonei a quantificare ed a dimostrare la presenza analitica di costi deducibili. (G.D'A.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 101 123. Società a ristretta base partecipativa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 187/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Locatelli Presunzione riparto utili - Società a ristretta base partecipativa – Applicabilità. La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. Non sussiste violazione del divieto di doppia imposizione, purché sia stata operata una detassazione parziale degli utili extracontabili presunti come percepiti (è invece onere probatorio del contribuente dimostrare che gli utili extracontabili, anziché essere stati incassati dal socio unico, sono stati accantonati o reinvestiti). (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 lett. c) 124.Notifica al de cuius Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 513/2018 del 5 febbraio 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Moro Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica al de cuius – Nullità. Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del soggetto defunto, e non degli eredi, notificati nell’ultimo domicilio del de cuius, sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, poiché emessi nei confronti di soggetto inesistente. (P.D.) 125. Società cancellata dal registro delle imprese Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 590/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti Accertamento – Società cancellata dal registro imprese – Capacità di stare in giudizio – Decorrenza novella art 2595 c.c.. La legittimità di un avviso di accertamento notificato ad una società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese riposa sulla sua rispondenza all’art. 2595, comma 2, c.c.. La novella di cui all’art. 25, comma 4 del d.lgs. 171/2014 - con la quale si stabilisce che gli effetti ai soli fini fiscali dell’estinzione della società dal Registro delle Imprese, per gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, decorrano trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese - non ha effetto retroattivo. Pertanto, nel caso di specie, è vigente la formulazione dell’art. 2595, comma 2 c.c. come fu disposta dalla riforma del diritto societario del 2003: la notifica di un atto amministrativo nei confronti di una società cancellata da oltre un anno dal Registro delle Imprese è nulla ed è inammissibile, in quanto rivolta a soggetto non più esistente. Parimenti è nulla la notifica all’ex liquidatore, poiché esso è carente di legittimazione passiva. (P.D.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4; d.P.R. 602/1973, art. 36 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 102 126. Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 596/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Roggero Accertamento – imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Punto di gioco non autorizzato – Raccolta delle giocate - Accertamento induttivo - Legittimità. È legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento in relazione all’attività di un locale punto gioco non autorizzato effettuato mediante l’applicazione dell’art. 24 comma 10 d.l. 98/2011, secondo il quale le scommesse non affluite o sottratte al totalizzatore nazionale possono essere accertate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con l’applicazione dell’aliquota massima, prevista per ciascuna tipologia di scommessa, dall’art. 4 d.lgs. 504/1998, con determinazione induttiva della base imponibile mediante l’utilizzo della raccolta media della provincia nella quale è situato il punto di gioco. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1998, artt. 3 e 4; d.l. 98/2011, art. 24 comma 10; l. 220/2010, art.1 comma 66, lett. b) 127.Accertamento induttivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1629/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Dolci Accertamento – Omessa presentazione dichiarazione dei redditi Iva/Irap – Omessa risposta a questionario ed esibizione documenti - Accertamento induttivo - Mancato riconoscimento costi - Legittimità – Sussiste. È legittimo l’accertamento induttivo dell’Agenzia che non riconosce alcun costo ai fini della determinazione dell’imponibile qualora - a seguito di omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irap e Iva, di assenza delle scritture contabili obbligatorie e di omessa esibizione anche nel processo della documentazione richiesta - sia stato calcolato il valore della produzione lorda ed il volume d’affari Iva sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella dichiarazione tardivamente presentata. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 25; d.P.R. 633/1972, art. 55 128.Controllo formale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza 1797/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli Controllo formale delle dichiarazioni – Contestazione di violazioni che necessitano di verifiche e valutazioni giuridiche relative a costi sostenuti anche in anni differenti da quello considerato – Illegittimità – Accertamento – Necessità. Non è applicabile lo strumento del controllo formale ai sensi dell’articolo 36ter del d.P.R. 600/1973 quando è necessario procedere all’interpretazione ed alla valutazione della documentazione prodotta dal contribuente, e quando sono necessarie verifiche e valutazioni anche giuridiche di spese sostenute anche in anni differenti, dovendo in tali casi l’Amministrazione Finanziaria emettere un avviso di accertamento esplicitamente motivato. La mancata emissione di un accertamento pregiudica il diritto del contribuente al contraddittorio. (F.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 103 129.Dichiarazione integrativa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza 1848/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Pilello Omesso versamento imposte – Regolarizzazione – Successiva presentazione di dichiarazione integrativa a favore – Compensazione nuovo credito con i versamenti effettuati – Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente - Sussiste. Se la dichiarazione dei redditi risulta errata a danno del contribuente, può essere da questi emendata in qualsiasi momento e perfino in fase contenziosa (nella fattispecie, l’omesso versamento sulla base della prima dichiarazione era stato regolarizzato a seguito del ricevimento di preavviso di irregolarità e del pagamento a rate delle somme dovute, sì che è illegittima la cartella successivamente emessa sulla scorta della dichiarazione emendata). (F.M.) Riferimenti normativi: d.l. 193/2016, art. 5 130.Obbligo di contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1908/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo Accertamento – Obbligo di contraddittorio preventivo – Tributi non armonizzati – Accertamenti a tavolino - Non sussiste. In presenza di tributi non armonizzati le garanzie previste dall’art 12, comma 7, l. 212/2000, riguardano solo verifiche, accessi e ispezioni nei locali del contribuente e non gli accertamenti c.d. a tavolino. In ogni caso, è necessario dimostrare che la mancanza del contraddittorio abbia leso effettivamente un diritto. (L.M.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art 12 comma 7 131.Contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1935/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Moroni I - Accertamento – Contraddittorio preventivo – Deduzioni difensive – Avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni – Nullità. II - Accertamento – Difetto di motivazione - Deduzioni del contribuente – Obbligo di motivazione nell’avviso di accertamento – Sussiste. I - L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/2000, salvo casi di particolare e motivata urgenza. II - L’atto di imposizione tributaria deve contenere, a pena di nullità per difetto di motivazione, un’adeguata replica in grado di superare le deduzioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio. (L.T.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 132.Cancellazione dal Registro Imprese Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1967/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 104 Accertamento – Effetti della cancellazione dal Registro Imprese – Retroattività art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Non sussiste. Salva l’applicazione del differimento quinquennale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, in ambito tributario la cancellazione ed estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione sostanziale e processuale della stessa, nonché la preclusione per l’ufficio di emanare o notificare atti impositivi nei confronti di un soggetto inesistente. In caso di cancellazione dal Registro Imprese prima della data di entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, tale ultima norma non può essere applicata. (L.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4 133. Sottoscrizione avvisi di accertamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 2056/2018 dell’11 maggio 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Dolci Accertamento - Sottoscrizione – Funzionario non appartenente alla carriera dirigenziale – Nullità - Non sussiste. È valida la sottoscrizione a stampa dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario responsabile pro tempore, purché il nominativo dello stesso sia indicato in un apposito provvedimento dirigenziale di autorizzazione. (L.M.) Riferimenti normativi: l. 549/95, art. 1 comma 87 134.Accertamento su base presuntiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2176/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pavone Accertamento – Società a ristretta base azionaria – Utili extrabilancio – Presunzione distribuzione ai soci – Soci di minoranza - Inapplicabilità. La presunzione di avvenuta distribuzione di utili extrabilancio ai soci, quando si sia in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, deve operare con riferimento ai soci che gestiscono la società di capitali come se fosse una società di persone. La presunzione non opera in capo al socio detentore di una quota minima di partecipazione al capitale sociale, che non risulta aver rivestito alcuna carica apicale nella società, in considerazione dello scarso peso dello stesso avuto nella società. (E.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 135.Raddoppio dei termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2302/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Martinelli Disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata – Raddoppio dei termini – Natura sostanziale – Irretroattività – Sussiste. Il raddoppio dei termini previsto dall’ articolo 12 del d.l. 78/2009 opera con esclusivo riferimento alle violazioni commesse per gli esercizi successivi al 2009, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, confermando la natura sostanziale delle disposizioni introdotte con il d.l. 78/2009 e non meramente processuale andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra cittadino e Stato (cfr in tal senso anche la recente sentenza Cass. n. 2662/2018). Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 105 Il disposto di cui all’art. 3 l. 212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria – astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti - nondimeno esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art. 12 deve essere interpretato quale norma regolatrice dei casi futuri. Ne deriva che la norma in esame non può che disporre per il futuro, regolado situazioni temporalmente ancorabili ai momenti successivi alla sua entrata in vigore. (C.P.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 43 commi 1 e 2, l. 212/2000, art. 3 136.Contraddittorio endoprocedimentale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2507/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correra Contraddittorio endoprocedimentale – Obbligatorietà – Tributi “armonizzati” – Tributi “non armonizzati” – Credito d'imposta – Illecito utilizzo – Contraddittorio preventivo – Non necessita. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, l’Ufficio è tenuto a tale incombenza solo ove risulti specificatamente sancito, come avviene per esempio per l'accertamento sintetico. Se ne deduce che per l'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta, l'omesso espletamento del contraddittorio preventivo non è causa di invalidità dell'accertamento impugnato. (G.P.V.) 137.Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2525/2018 del 5 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ortolani Transfer pricing – Comparables – TNMM – Vicinanza alla prova. In tema di transfer price è il soggetto accertato che deve fornire la prova dell'insufficienza dell'operato dell'Ufficio, e ciò non quale inversione dell'onere della prova ma in base al principio più volte ribadito dalla Cassazione della “vicinanza alla prova”. La tesi dell'Ufficio può infatti essere superata solo se le considerazioni di principio di parte attrice, per quanto assistite da logica economica, siano anche dimostrate pertinenti al caso concreto con evidenziazione dei fatti specifici che provino le connessioni delle eccezioni, per quanto teoricamente ragionevoli, al caso in esame (nel caso di specie, il ricorrente contesta il gruppo omogeneo di imprese comparabili senza però fornire in merito elementi conclusivi che facciano riferimento concreto e puntuale ai singoli soggetti o alle specifiche circostanze citate, così da renderle idonee a confermare l'inattendibilità del panel di confronto). (G.P.V.) 138.Analitico-induttivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2668/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: D'Andrea, Estensore: Gittardi Accertamento analitico-induttivo – Accertamento induttivo puro – Ristorazione con somministrazione – Studio di settore – Tovagliometro – Percentuali di sfrido – Rilevano. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 106 Il dato degli acquisti di tovagliette e tovaglioli di carta non è di per sé indicativo in termini assoluti dell'immediato utilizzo della merce e del conseguente numero di coperti erogati nel corso dell'anno, essendo possibile sia da un lato la creazione di scorte da parte della società, sia la non utilizzazione effettiva di tali merci per deterioramento o per usura, nonché l'utilizzo plurimo in relazione al singolo coperto. Le stesse percentuali di sfrido possono variare in dipendenza di particolari eventi atmosferici ed all'utilizzo variabile di tovagliette o tovaglioli in relazione sia al periodo stagionale, sia all'impiego per coperti relativi a tavoli all'aperto o in ambienti chiusi. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. d) 139. Società cessata Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2958/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani Accertamento – Società cessata – Differimento quinquiennale ex art. 28 comma 4, d.lgs. 175/2014 – Retroattività – Non sussiste. Le disposizioni di natura sostanziale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 sulla capacità delle società cancellate dal registro imprese, non avendo valenza interpretativa, neppure implicita, non hanno alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 comma 2 c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata a partire dal 12 dicembre 2014, ovvero nella vigenza della medesima disciplina. (M.S.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4 140.Contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 1/2018 del 24 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Calia I - Avviso di accertamento - Iva – Violazione obbligo contraddittorio – Invalidità dell’atto –Sussiste. II - iva – Avviso di accertamento – Mancato rispetto del principio di lealtà processuale – Violazione obbligo contraddittorio – Invalidità dell’atto – Non sussiste. I - In tema di tributi armonizzati, quale l’IVA, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. II - È legittimo l’avviso di accertamento IVA senza preventivo contraddittorio se le ragioni di censura addotte dal contribuente sono puramente pretestuose e tali da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, per il quale è stato predisposto. (L.To.) Riferimenti normativi: art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 141.Raddoppio dei termini Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 69/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Ferrari, Estensore: Marcialis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 107 Omessa compilazione quadro RW – Attività finanziarie detenute all’estero emerse in seguito a diniego di accesso alla Voluntary Disclosure – Raddoppio dei termini – Non applicabile. Ai fini della notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi del quadro RW, non risulta applicabile l’estensione dei termini di accertamento ordinari, al Contribuente che abbia presentato istanza di accesso alla procedura di voluntary disclosure, negata dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre, a norma dell’art. 8 comma 2 della legge 23/2014, il raddoppio dei termini trova applicazione unicamente al verificarsi di un effettivo invio di denuncia di reato. (S.G.) Riferimenti normativi: l. 23/2014, art. 8 comma 2; d.l. 78/2009, art. 12 comma 2 142.Operazioni oggettivamente inesistenti Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 74/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Ferrari, Estensore: Pargoletti Accertamento – Operazioni oggettivamente inesistenti – Fatture di acquisto – Emissione da parte di società qualificate come “cartiere” – Prova indiziaria – Sussiste – Onere della prova dell’Amministrazione finanziaria – Circostanze gravi, precise, concordanti – Non sussiste. In ipotesi di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, gli elementi acquisiti in relazione alla società emittente i documenti fiscali presuntivamente falsi (c.d. cartiera) non sono determinanti ai fini della decisione della controversia riguardante la società sottoposta a verifica, poiché, seppur costituenti dati indiziari di rilievo, gli stessi devono essere corroborati da elementi specifici riguardanti il soggetto verificato, tali da costituire una pluralità di indizi gravi e concordanti. (S.G.) 143.Raddoppio dei termini accertativi Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 108/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: Tateo, Estensore: Ascione Accertamento – Inapplicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento di anni di imposta antecedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 78/2009 – Sussiste. L’art. 12 comma 2ter del d.l. n. 78/2009 non ha efficacia retroattiva; in mancanza di disciplina transitoria i nuovi termini di accertamento devono ritenersi validi solo per il futuro. L’efficacia retroattiva della norma pregiudicherebbe il diritto di difesa del contribuente. (S.G.) Riferimenti normativi: d. l. 78/2009, art. 12 144.Riqualificazione contratto di distribuzione in cessione di ramo d’azienda Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 167/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Tateo, Estensore: Rossanigo Accertamento – Indennizzo percepito a fronte di risoluzione di contratto di distribuzione – Riqualificazione operazione in cessione di ramo d’azienda – Non sussiste – Onere della prova gravante sull’ente accertatore – Motivazione avviso di accertamento – Non sufficiente. A norma dell’art. 2697 c.c. l’Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa. Tale principio non risulta rispettato dall’Ufficio che, riqualificando la risoluzione di un contratto di distribuzione in cessione di ramo d’azienda, non abbia altresì fornito la prova che l’operazione costituisce il trasferimento Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 108 di una unità economica fornita di propria identità ex art. 2555 c.c., ossia di “un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. (S.Me.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2555 e 2697 145. Riqualificazione natura compensi – Royalties Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 188/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo Accertamento – Corrispettivo a fronte di funzione commerciale – Royalties – Non sussiste – Ritenute alla fonte – Non applicabile. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 e art. 25 comma 4 d.P.R. n. 600/1973, i compensi corrisposti da residenti nel territorio dello Stato per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa sono soggetti a ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta. La ritenuta sui compensi corrisposti non è dovuta se non sussistono i connotati tipici delle royalties, ossia se la società residente in Italia produce su commessa e distribuisce i prodotti nell’esclusivo interesse della società estera, senza alcuna autonomia circa le modalità di sfruttamento dei beni immateriali ed in assenza di rischio d’impresa. (S.Me.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 4 146. Accertamento induttivo Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 87/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Novara, Estensore: Ferrari Accertamento induttivo – Modesto Scostamento da Ge.Ri.Co. – Presunzione grave – Non sussiste. L’accertamento fondato su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non può legittimare la ricostruzione dei ricavi ai sensi dell’art. 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973. configurandosi come "induttiva pura”, ben diversa da quella "analitico induttiva”, che deve operare in presenza di una regolare contabilità (nel caso di specie, gli studi di settore, consistenti nel rilevamento dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto al c.d. ricavo puntuale calcolati dal software Ge.Ri.Co., costituiscono presunzioni semplici che non possono comportare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Lo scostamento nella misura del 15 % dei ricavi dichiarati, rispetto al c.d. ricavo puntuale, calcolati dal software Ge.Ri.Co. non integra la grave incongruenza richiesta dall’art. 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973 al fini del ricorso alla ricostruzione dei ricavi in via induttiva pura. La ricostruzione dell’Ufficio, fondato su presunzioni semplici (prive dei requisiti di gravità,precisione, e concordanza) si configura come "induttiva pura”, ben diversa da quella "analitico induttiva”, che deve operare in presenza di una regolare contabilità). (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d) 147.Omessa allegazione di atto richiamato Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 101/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 109 Avviso di accertamento – Omessa allegazione di atto richiamato – Nullità – Non sussiste. L'articolo 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che "se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale". Ne consegue che l’omessa allegazione di altro atto richiamato nell'avviso notificato (nel caso di specie, del testo di una sentenza civile citata, conosciuta dal contribuente) non è causa di nullità dell’atto impositivo ove l'avviso impugnato contenga tutti gli elementi utili ed idonei per l'individuazione dell'atto. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.P.R.600/ 1973, art. 42 comma 3 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 110 ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI 148.Obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 364/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà Sanzioni – Responsabilità dello spedizioniere e dell’importatore – Dazi antidumping. Lo spedizioniere e l’importatore sono obbligati solidalmente al pagamento delle sanzioni comminate in ragione della contestata erronea classificazione di merci soggette a dazio antidumping. Le sanzioni stesse sono dovute dalle persone giuridiche (spedizioniere ed importatore) e non dai rappresentanti legali delle stesse o da chi ha commesso il fatto. (M.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 65 ss.; d.lgs. 472/1997, art. 11; d.l. 269/2003, art. 7 149. Rappresentanza indiretta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 367/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà Importazione carburi di tungsteno – Dazi antidumping – Sanzioni e interessi – Responsabilità dello spedizioniere doganale. Dei dazi doganali, compreso quello antidumping, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’importazione di carburi di tungsteno, risponde in proprio lo spedizioniere doganale che è colui che presenta la dichiarazione doganale in nome proprio, anche se per conto altrui, e della quale, pertanto, assume tutte le conseguenti obbligazioni e responsabilità, incluse quelle tributarie e sanzionatorie. (V.Cat.) Riferimenti normativi: Reg. CEE 1275/2005; Reg. CEE. 2658/1987; d.lgs. 427/1997 150. Iva all’importazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 368/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà Dichiarazione doganale di importazione – Iva sul dazio – Dichiarazione d’intento e plafond di acquisti in esenzione Iva – Errore scusabile. L’Agenzia delle entrate, nella sua attività di accertamento, è obbligata ad attenersi a quanto scritturato sui libri obbligatori del contribuente, se regolarmente tenuti. Pertanto, l’eventuale errore di compilazione di una dichiarazione doganale, può essere degradato ad “errore scusabile” in presenza di una regolare e corretta tenuta dei libri obbligatori (e.g., del libro delle lettere di intento) legittimando quindi l’utilizzo del plafond di acquisti in esenzione Iva. (V.Cat.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 lett. c); d.lgs.472/1997, art. 7 comma 2 151.Onere della prova Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1475/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti Accertamento doganale – Onere della prova – Rapporto OLAF – Sufficienza – Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 111 L'Agenzia delle Dogane non può fondare l’accertamento sul solo riferimento ad una indagine Olaf in quanto la semplice relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare in modo giuridicamente valido, che tali condizioni sono soddisfatte in tutti gli aspetti. Secondo la Corte di Giustizia (16 Marzo 2017, n. C-47/16) spetta alle autorità doganali dello stato di importazione fornire la prova, mediante elementi supplementari, che il rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione di un certificato di origine modulo A inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore. (M.Fa.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 152. Imposta di consumo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1558/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Palestra; Estensore: Sacchi Comunicazione mensile – Dichiarazioni annuali – Mancata contestazione – Utilizzo dati delle dichiarazioni – Effettivo superamento soglia – Diritto all’esenzione – Sussiste – Prescrizioni di natura formale – Omissione – Decadenza da agevolazione – Non sussiste. La mancata comunicazione dei quantitativi mensili di energia elettrica consumati (che dovrebbero essere comunicati entro il giorno 20 di ogni mese in qualità di autoproduttore) non comporta la decadenza dall’esenzione (nel caso di specie l’Ufficio non ha contestato i consumi indicati dalla società nelle dichiarazioni annuali, ed anzi si è fondato su tali dati che devono ritenersi per l’effetto pacificamente accolti, per cui risulta certo il superamento della soglia di consumo prevista ope legis per poter usufruire dell’esenzione di imposta). Detto termine (giorno 20 di ogni mese) per trasmettere i dati relativi al mese precedente, non è perentorio e, come da giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il mancato adempimento di prescrizioni di natura formale non determina la perdita del diritto per l’applicazione di agevolazioni e/o esenzioni in materia di accise stante la sussistenza dei requisiti sostanziali ed oggettivi. (M.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 52 153. Sanzioni doganali e principio di proporzionalità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2129/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Sanzioni doganali – Principio di proporzionalità – Rimodulazione della sanzione – Potere del giudice nazionale – Sussiste. In materia di infrazioni alla normativa doganale, gli Stati membri dell’Unione Europea determinano le sanzioni che ritengono più appropriate nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, primo fra tutti il principio di proporzionalità della sanzione, che trova riconoscimento, nel nostro ordinamento, nell’art. 7 del d.lgs. 472/1997. Il giudice nazionale, laddove ritenga che la sanzione irrogata dagli uffici ai sensi dell’art. 303 del TULD, risulti sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione contestata, può procedere a rimodularla in applicazione del principio di proporzionalità. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 303; d.lgs. 472/1997, art. 7 comma 4; d.l. 6/2012, art. 11 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 112 154. Base imponibile all’importazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2256/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Vicuna Dazi e diritti doganali – Obbligazione doganale – Base imponibile all’importazione – Conoscibilità erroneità della dichiarazione – Non sussiste – Royalties – Non incluse. L’art. 201 del Codice Doganale Comunitario, prevede la responsabilità dello spedizioniere in merito alla corretta indicazione del valore in dogana delle merci solo qualora sia provato che il dichiarante era, o comunque avrebbe dovuto essere, ragionevolmente a conoscenza dell’erroneità dei dati riportati nella dichiarazione in dogana. (A.Pe.) Riferimenti normativi: c.d.c., art. 201 155. Franchigie2 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2310/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti Carburante per autotrazione – Franchigie – Serbatoio normale. Ai fini dell’acquisto di gasolio per autotrazione in franchigia di accise la nozione di serbatoio normale va intesa quale serbatoio installato ab origine dal costruttore a nulla rilevando la presenza di serbatoi modificati, nemmeno se installati in fase precedente rispetto all’omologazione. (F.D.T.) 156. Royalties Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2615/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti Dogana – Royalties – Valore del bene in dogana. Secondo il CDC il valore di transizione da assoggettare ai dazi doganali è il prezzo pagato –o da pagare – a cui vanno aggiunti anche i diritti di licenza che il compratore deve pagare come condizione della vendita stessa. È compito delle parti dimostrare se 2 La normativa doganale prevede franchigie per l’acquisto di gasolio destinato all’autotrazione contenuto nel serbatoio normale: la presenza di serbatoi aggiuntivi sui mezzi di trasporto, aumentando la capacità di rifornimento, aumenta di conseguenza la quantità di gasolio acquistabile in regime di esenzione. Con diverse sentenze i giudici della CTP di Sondrio hanno ricondotto alla nozione di serbatoio normale anche le ipotesi di serbatoi supplementari installati sul veicolo, valutando solo l’utilizzazione diretta del gasolio ivi contenuto ai fini dall’autotrazione e del funzionamento del sistema di refrigerazione. Interpretazione più restrittiva offre invece la decisione della CTR Lombardia 2310/2018 che considera l’agevolazione della franchigia applicabile solo alla quantità di carburante contenuta nel serbatoio considerato ab origine dal costruttore a nulla rilevando la presenza di serbatoi modificati, nemmeno se installati in fase precedente rispetto all’omologazione. Secondo i giudici d’appello, infatti, il riferimento alla capacità indicata dal costruttore per tutti i mezzi dello stesso tipo è l’unico elemento che consente l’equità nel trattamento agevolativo in relazione a tutti gli autotrasportatori che utilizzano il medesimo mezzo, a nulla rilevando eventuali adattamenti – anche se autorizzati ed omologati – di singoli automezzi. Trattandosi di norma di esenzione che concede la mancata assoggettabilità ad imposta in dogana del carburante acquistato oltre confine ed utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’autotrasportatore non può – secondo la CTR – che essere di stretta interpretazione e come tale va letta riferendosi solo al dato dichiarato dal costruttore. (F.D.T.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 113 l’assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza riveste o meno un’importanza tale per il venditore che, in difetto, questi non sarebbe disposto a vendere. (F.D.T.) Riferimenti normativi: CDC, artt. 29 e 32; DAC, artt. 157 e 160 157. Esenzione accisa energia Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2641/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Esenzione dall’accisa – Requisiti – Autoproduzione – Autoconsumo. L’articolo 52 comma 3 del d.lgs. 504/1995 prevede l’esenzione dall’accisa quando l’energia elettrica è prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed è consumata dalle imprese di autoproduzione. Presupposto per fruire dell’esenzione è dunque che l’energia sia auto-prodotta ed anche auto- consumata. Nel caso di cessione a qualunque titolo a terzi consumatori finali in produttore assume il ruolo di fornitore, ed è pertanto obbligato ai relativi obblighi tributari. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 52 comma 3 158.Merci originarie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2755/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Dogana – Origine della merce – Processo di trasformazione. L’origine di una merce si determina in base al paese dove la stessa è stato prodotta; sono ritenute originarie di un paese le merci sottoposte - in altro paese - ad una lavorazione insufficiente a conferire nuove caratteristiche di novità al bene. Solo in caso di modifiche sostanziali il bene potrà acquisire l’origine del paese ove sono avvenute le lavorazioni. (F.D.T.) 159. Rimborso dell’accisa sui carburanti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2849/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Accise – Carburanti – Rimborso parziale – Condizioni. Ai fini del rimborso dell’accisa sui carburanti versata in misura piena dal fornitore delle Forze Armate, è necessaria l’emissione da parte degli enti militari di un’apposita dichiarazione che attesti la fornitura. Il termine decadenziale per presentare la richiesta di rimborso è di due anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal ricevimento delle dichiarazioni da parte dell’Amministrazione Militare, non dovendo incidere sul diritto alla refusione della maggiore accisa gli eventuali ritardi dell’ente militare nella redazione della documentazione di sua competenza. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14 160. Rimborsi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2999/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi Rimborso – Imposta traslata su acquirente – Inammissibilità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 114 La traslazione del tributo in capo all’acquirente fa venir meno il diritto al rimborso dell’imposta versata in eccedenza poiché, in caso contrario, si determinerebbe una situazione in cui un soggetto, pur non avendo sopportato alcun onere tributario, si vedrebbe rimborsare indebitamente l’importo. (F.D.T.) 161. Competenza Ufficio Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 354/2018 del 28 giugno 2018, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini Accertamento maggiori dazi – Ufficio competente – Determinazione. In caso di presentazione della dichiarazione in dogana presso un determinato ufficio è nullo l’atto di accertamento emesso dal diverso ufficio competente in relazione alla sede dell’importatore in assenza di accessi presso detta sede. L’impossibilità di procedere con accessi presso la sede dell’importatore impone all’Agenzia di rimettere gli atti d’indagine all’Agenzia che ha accettato le dichiarazioni in dogana. (F.D.T.) 162. Sanzioni Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 140/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Di Giorgio Contestazioni relative all’origine delle merci – Sanzioni – Applicazione – Sussiste. Nonostante il riferimento espresso dell’articolo 303 TULD alle sole dichiarazioni relative a qualità, quantità e valore delle merci importate, le sanzioni previste da tale articolo vanno applicate anche alle ipotesi di contestazioni relative all’origine delle merci poiché, diversamente opinando, si andrebbe contro il principio costituzionale di ragionevolezza in quanto resterebbe sprovvisto della deterrenza sanzionatoria uno degli aspetti più delicati del complesso sistema doganale. (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 303 163. Sanzioni Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 46/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Buonanno, Estensore: Fadda Accise – Sanzioni – Assenza colpevolezza – Non applicabilità. L’applicazione di sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento delle accise presuppone un livello minimo di colpevolezza. Nel caso di specie, la società aveva omesso i pagamenti in un periodo immediatamente precedente l’ammissione al concordato preventivo e detto elemento ha fatto desumere l’assenza di negligenza da parte degli amministratori sia perché evidentemente la società versava in uno stato di mancanza di liquidità, sia perché i pagamenti potevano essere stati sospesi onde evitare successivi rimproveri di violazione della par condicio creditorum. (F.D.T.) Riferimenti normativi: CDU, art. 124 164. Esenzione Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 58/2018 del 29 maggio 2018, Presidente e Estensore: Platania Accise sugli alcool – Utilizzo in sospensione – Campioni sperimentali. L’articolo 27 del d.lgs. 504/1995 prevede la possibilità di utilizzare in regime di sospensione d’imposta l’alcool impiegato per la produzione di merce (art. 27 cit. lettera g) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 115 o per la sperimentazione (art. 27 cit. lettera h) necessitando le attività di due diverse autorizzazioni. In ambito dolciario, la realizzazione di campioni destinati esclusivamente alla prova non si differenzia da quella di prodotti che già rientrano nell’attività di produzione. È legittimo da parte del fabbricante utilizzare l’alcool in esenzione da accise anche per la realizzazione di campioni sperimentali destinati alla prova e non alla vendita, indipendentemente dall’autorizzazione di cui gode. In altri termini, il consumo di alcool è esente se si rispetta lo scopo per cui l’autorizzazione è stata concessa, mentre è assoggettato ad accise se impiegato per scopi differenti (Conf. Cass. n. 255/2012). (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 27 165. Rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 243/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo Accise gas naturale – Rimborso – Soggetto legittimato alla richiesta. Il rapporto tributario inerente il pagamento delle accise sul gas naturale si svolge tra l’erario ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, risultando il consumatore finale del tutto estraneo rispetto a detto rapporto. Il consumatore finale, pertanto, non risultando soggetto passivo nei confronti dell’erario, non può ritenersi legittimato a presentare istanza di rimborso per l’accisa versata in eccesso al fornitore (Conf. Cass. nn. 9567/2013 e 11987/2009). (F.D.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14
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