Estratto: “il contribuente ha la facoltà, non l'onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario”.
Estratto: “Il contribuente ha dunque facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 3775 del 15/2/2018)”.
Estratto: “tale doglianza risulta infondata alla luce della complessiva motivazione della decisione impugnata, la quale, pur partendo dalla generale valutazione dell'assenza di intento evasivo e/o elusivo, ha poi dato correttamente rilievo a circostanze oggettive, quali la fase di start up in cui si trovava la società e le "difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento, che resero necessaria una proroga a/ permesso di costruire”.