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Inapplicabile la disciplina sulle società non operative. Trattavasi di start up. Confermata la valutazione operata dai giudici di merito. Accertamenti nulli. Respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

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Estratto: “tale doglianza risulta infondata alla luce della complessiva motivazione della decisione impugnata, la quale, pur partendo dalla generale valutazione dell'assenza di intento evasivo e/o elusivo, ha poi dato correttamente rilievo a circostanze oggettive, quali la fase di start up in cui si trovava la società e le "difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento, che resero necessaria una proroga a/ permesso di costruire”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 1808 del 23 gennaio 2019

Rilevato che:

1. Con distinti accertamenti, riguardanti, rispettivamente, gli anni d'imposta 2006 e 2007, l'Agenzia delle Entrate di XXX accertava nei confronti della M. s.p.a. il reddito minimo operativo ai fini Ires ed Irap previsto dalla disciplina sulle società non operative, ritenendo che la detta società rientrasse in tale categoria di contribuenti ai sensi dell'art. 30 della 1. n. 724/1994 e rilevando che, per l'anno 2006, era stata respinta l'istanza di disapplicazione della norma antielusiva presentata dalla M. s.p.a., mentre, per l'anno 2007, tale istanza non era stata neppure presentata.

2. Avverso tali accertamenti la società contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia rilevando che essa era una società costituita, in data 29.10.1999, nell'ambito di un complesso progetto di iniziativa mista pubblico-privato e che la realizzazione del progetto del nuovo stabilimento aveva reso necessaria una proroga del permesso di costruire, concesso in data 19.12.2007. Pertanto, assumeva la ricorrente, nella fase di start up di una nuova iniziativa economica, era del tutto normale non conseguire ricavi in presenza di "immobilizzazioni in corso", improduttive di ricavi, e solo per mero tuziorismo aveva presentato l'istanza di interpello disapplicativo per l'anno 2006. Rilevava inoltre che la determinazione degli imponibili derivanti dalle tabelle allegate agli accertamenti era errata, in quanto l'Ufficio aveva inserito tra le immobilizzazioni suscettibili di produrre ricavi anche il suolo industriale e le attività connesse, costituenti immobilizzazioni in corso. Nel contraddittorio dell'Agenzia, la C.T.P. di Foggia, previa riunione dei ricorsi, compreso un terzo ricorso proposto avverso la cartella di pagamento emessa su base dei predetti avvisi, rigettava tutte le impugnative con essi proposte dalla contribuente.

3. Tale decisione veniva appellata dalla M. s.p.a. eccependo il difetto di motivazione della sentenza gravata e l'insufficiente ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia, ribadendo l'inapplicabilità del regime delle società non operative, in considerazione dell'assenza di finalità elusive/evasive e lamentando l'omessa pronuncia in ordine alla sussistenza di immobilizzazione in corso. Riproponeva infine la censura circa l'erronea determinazione degli imponibili effettuata dall'Ufficio.

4. Con sentenza n. 156/26/12, depositata il 4.7.2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l'appello.

5. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. La contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, ed ha depositato memorie difensive.

Considerato che:

1. In ordine logico vanno esaminate preliminarmente le eccezioni, sollevate nel controricorso, di inammissibilità e nullità del ricorso per cassazione teletrasmesso da Roma a Foggia e firmato nella copia fotoriprodotta dal Direttore provinciale della ricevente Agenzia delle Entrate di Foggia.

1.1 La prima di tale eccezioni si fonda sul disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità delle copie, ricevute dalla società intimata, all'originale teletrasmesso dall'Avvocatura generale dello Stato. La censura si fonda sulla non corrispondenza del numero complessivo di pagine indicate nella parte superiore dell'atto teletrasmesso (27), al numero di pagine effettivamente ricevuto dalla difesa della M. s.p.a. (25, mancando le pagine nn. 1 e 27). L'eccezione è infondata. Invero, nella ipotesi, come quella in esame, in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, non è necessaria alcuna attestazione di conformità all'originale della copia fotoriprodotta, atteso che detta attestazione è richiesta, ai sensi del comma quinto del citato art. 7 della legge n. 664 del 1986, per la teletrasmissione degli atti - provenienti da altri soggetti - notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato (e che da quest'ultima debbano essere prodotti in copia), non per gli atti teletrasmessi dall'Avvocatura e da questa provenienti (Cass., sez. 5, 13/05/2003, n. 7329, Rv. 562971 - 01).

La ratio di tale distinzione va ravvisata nella riferibilità all'Avvocatura dello Stato anche dell'atto teletrasmesso, ricadendo su quest'ultima le conseguenze processuali di eventuali irregolarità o incompletezze del procedimento di trasmissione utilizzato. Nel relativo giudizio, infatti, l'atto originale" è solo quello che viene depositato in cancelleria, sicchè l'eventuale difformità tra l'atto trasmesso dall'Avvocatura e quello notificato dal ricevente il telefax al destinatario rileva, nei confronti di quest'ultimo, solo se, e nei limiti in cui, si risolva in una difformità tra l'atto depositato (rorig)inale", appunto) e la copia notificata alla controparte. Tale difformità, tuttavia, non si è verificata nel caso in esame e neppure è stata allegata dalla intimata. Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, rileva solo ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione e, quand'anche ciò si verifichi, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass., S.U., 14/9/2016, n. 18121, Rv. 641080 - 01). Ne deriva che nella specie, a fronte della completezza della copia notificata (comprensiva di tutte le pagine di cui è composto l'originale, comprese quelle delle intestazione e delle conclusioni con firma e data in calce), della conseguente assenza di qualsiasi lesione dei diritti di difesa della parte destinataria della notifica, nonché della tempestiva costituzione dell'intimata con controricorso contenente una puntuale replica ad ogni deduzione della ricorrente, si deve escludere la sussistenza qualsiasi vizio di validità dell'atto.

1.2. Con la seconda eccezione è dedotta l'inammissibilità e nullità del ricorso per mancanza della sottoscrizione in originale di un avvocato iscritto all'apposito albo, atteso che le copie notificate recano la sottoscrizione del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Foggia, quale soggetto ricevente l'atto teletrasmesso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la conseguente violazione dell'art. 365 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 10 della l. n. 383/2001. Anche tale eccezione è infondata. In proposito, trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale, qualora l'Avvocatura dello Stato si avvalga, ex art. 7, comma 3, della legge n. 664/1986, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, un ricorso per cassazione), l'obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente (nella specie, un ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria), oppure di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino (come nella specie) l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale (cfr. Cass., sez. 5, 28/2/2014, n. 12791, Rv. 629975 —01; Cass., sez. 5,9/7/2004, n. 12791, Rv. 575614 - 01). A tale principio il collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. In particolare non è condivisibile la tesi della resistente, secondo la quale la disposizione di cui al citato art. 10 della 1. n. 383/2001, sulla trasmissione degli atti a distanza, non sarebbe applicabile nel caso in esame perché riguarderebbe solo la trasmissione degli atti giudiziari nell'ambito dei giudizi di accertamento con adesione, come dovrebbe evincersi dalla rubrica del citato art. 10 ("Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza"). Invero, la norma in discorso comprende due disposizioni autonome, inserite in due commi ben distinti e diversamente strutturati, il primo espressamente volto a dettare una disposizione integrativa della disciplina vigente in materia di accertamento con adesione ("All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "i-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assisten.za fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile de/predetto centro"), ed il secondo ad ampliare la categoria dei soggetti che possono sottoscrivere gli atti teletrasmessi dall'Avvocatura dello Stato ("A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale). In particolare, il secondo comma sopra riportato contiene una disposizione di carattere generale, in quanto, non solo non è limitata né in qualche modo riferita alla materia dell'accertamento con adesione, ma è espressamente collegata alla norma generale (art. 7, 1. n. 664/1986) che già disciplinava la possibilità, per l'Avvocatura di Stato, di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione "per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi'. La rubrica dell'art. 10 citato, unificando con la congiunzione "e" i due argomenti ivi indicati, coerentemente segnala la compresenza nello stesso articolo delle rispettive discipline, senza per questo implicare la continenza dell'una nell'altra.

2. Con il primo motivo del ricorso principale l'Agenzia delle Entrate denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della n. 274 del 1994, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.c.". In proposito l'Agenzia lamenta che la statuizione dei giudici di appello sarebbe "contraddittoria' ed "in contrasto" con l'art. 30 cit., in quanto il reddito minimo presunto sarebbe stato rideterminato nella misura prospettata dalla parte pur avendo ritenuto che la Società possedesse unicamente immobilizzazioni in corso, come tali da escludersi al fini del calcolo presunto. L'illustrazione del motivo prosegue riproducendo la norma in discorso, evidenziando che in essa non vengono fatte eccezioni circa lo stato delle immobilizzazioni ed affermando che la parte non avrebbe documentato lo stato di immobilizzazione in corso. A ciò si aggiungono una serie di considerazioni sugli accertamenti compiuti dall'Ufficio prima di emettere gli accertamenti e sulla motivazione del provvedimento di rigetto della istanza di interpello disapplicativo per l'anno 2006. In particolare si sottolinea che la sentenza impugnata, affermando di non aver rinvenuto alcun intento evasivo e/o di elusione, non avrebbe tenuto in considerazione il comma 4 bis dell'art. 30 1. n. 274/1994, il quale espressamente subordina la possibilità di richiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive alla presenza di "circostanze oggettive". Infine, la ricorrente rileva che "dalla lettura della sentenza si desume l'erroneità della rappresentazione dei fatti da parte del contribuente allorquando afferma che la società avrebbe una partecipazione pubblica per oltre il 40%, al contrario, essendo l'aumento del capitale deliberato e sottoscritto da un solo socio, si ha che la partecipazione pubblica è solo del 5% circa'.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, salva la necessità di correggere la motivazione nel senso che segue. Giova in primo luogo richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale "il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. .3, cp.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata' (Cass., sez. 2, 29/11/2016, n. 24298, Rv. 642805 — 02; Cass. 28/02/2012, n. 3010, Rv. 621483 - 01). Nella specie, con riguardo a quasi tutti i profili dedotti, la ricorrente non ha adempiuto a tale onere, in quanto non ha riportato le affermazioni della sentenza che specificamente si porrebbero in contrasto con l'art. 30, né ha esplicitato le ragioni dalle quali si dovrebbe desumere tale contrasto, avendo per lo più fatto riferimento a vizi di motivazione (là dove se ne afferma la contraddittorietà) od alla ricostruzione dei fatti (circa la esistenza o meno delle immobilizzazioni in corso o di circostanze oggettive che le giustifichino) o, ancora, a fatti che non hanno costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata (ln particolare, la composizione della compagine sociale, cui fa riferimento il ricorso a p. 22, non è stata neppure menzionata dalla C.T.R.). Quanto al denunciato contrasto tra la statuizione con la quale i giudici d'appello hanno rideterminato il reddito minimo presunto, nonostante abbiano ritenuto che la società possedesse unicamente "immobilizzazioni in corso", la censura è inammissibile per carenza di interesse, atteso che tale "rideterminazione", in realtà, ha costituito solo un passaggio della motivazione, non essendo stata trasfusa nel dispositivo. Tale parte della sentenza deve, tuttavia, essere corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., mediante la sua eliminazione, atteso che nella specie la rideterminazione del reddito minimo è ultronea, in quanto assorbita dall'accoglimento dell'appello sulla non applicabilità della disciplina sulle società di comodo, statuizione che, facendo corretta applicazione dell'art. 30 della 1. n. 247/1994, comporta anche la non applicabilità della presunzione sul reddito stabilita dalla norma citata V. Cass., sez. L, 8 agosto 2005, n. 166640, Rv. 582611 — 01, in tema di inammissibilità della censura di vizio in motivazione proposta con ricorso per cassazione allorquando il giudice di merito abbia deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame e sulla possibilità di provvedere comunque alla correzione ex art. 384 c.p.c.). Si sottrae, invece, alla sanzione dell'inammissibilità la censura secondo la quale la sentenza, là dove ha affermato di non rinvenire alcun intento evasivo e/o di elusione, avrebbe violato il comma 4 bis dell'art. 30 1. n. 274/1994, che esplicitamente si riferisce alle sole "circostante oggettive" quale presupposto per la richiesta di disapplicazione della normativa antielusione. Premesso che per "circostante oggettive" devono intendersi quelle non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore (Cass. sez. 5, 20/04/2018, n. 9852, Rv. 647962 -01), tale doglianza risulta infondata alla luce della complessiva motivazione della decisione impugnata, la quale, pur partendo dalla generale valutazione dell'assenza di intento evasivo e/o elusivo, ha poi dato correttamente rilievo a circostanze oggettive, quali la fase di start up in cui si trovava la società e le "difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento, che resero necessaria una proroga a/ permesso di costruire concessa dal Comune di XXX in data 19 dicembre 2007". Quanto alla concreta valutazione circa la natura oggettiva di tale ritardo, che, secondo l'Agenzia ricorrente, nella specie il Collegio sarebbe giunto ad escludere ove "avesse svolto una valutazione critica della documentazione prodotta', si tratta di un accertamento di fatto non riconducibile al vizio della violazione di norma di legge e, pertanto, inammissibile se censurata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Con riguardo, inoltre, alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che la deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile, peraltro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. sez. L, 19/06/2014, n. 13960, Rv. 631646 — 01; Cass., sez. 3, 20/12/2007, n. 26965, Rv. 601128 - 01). Ciò in quanto il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828 —02). Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che, come nella specie, sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. Complessivamente, il motivo risulta inammissibile anche perché, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti (circa la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano la contribuente all'accesso al regime derogatorio della disciplina sulle società non operative) operata dal giudice di merito, contrapponendone una difforme, così sostanzialmente tentando di realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass., sez. 6-3, 4/4/2017, n. 8758, Rv. 643690 — 01; v. anche Cass. sez. 6-5 7/4/2007 n. 9097, Rv. 643792 - 01).

3. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la "carente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, P775270 comma, n. 3 c.p.c.". Nell'illustrazione del motivo la ricorrente censura, in primo luogo, la parte della sentenza che ha rideterminato il reddito presunto, pur avendo dichiarato l'inapplicabilità nella specie della normativa sulle società di comodo, così statuendo in modo evidentemente contraddittorio. Si passa poi ad evidenziare varie asserite lacune nella valutazione della documentazione in atti, nonché a censurare l'interpretazione accolta dalla C.T.R. in relazione ad una circolare dell'Agenzia delle Entrate esemplificativa delle situazioni di esonero dalla presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo.

3.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo, va rilevato che la censura, ancorchè sia qualificata come attinente alla violazione di norma sostanziale (stante il riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c.) in realtà prospetta vizi della decisione attinenti alla motivazione, e dunque riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero rilevanti sotto il profilo dell'"error in procedendo", censurabile ai sensi del numero 4 del citato art. 360 (laddove si rileva "un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione"). In linea generale, tale erronea qualificazione non preclude di per sé l'ammissibilità del ricorso, non costituendo condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità (Cass., sez. 5, 6/10/2017, n. 233381, Rv. 645638 - 01) Cass., sez. 2, 21/01/2013, n. 1370, Rv. 624977 — 01; Cass., sez. 1, 14/11/2011, n. 23794, Rv. 620425 -01). Tuttavia, nella specie, la censura, per la parte in cui si risolve nella prospettazione di un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), è inammissibile perché le dedotte carenze e contraddittorietà della motivazione risultano genericamente riferite alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla C.T.R. e non contengono alcuna chiara individuazione di uno o più fatti "controversi e decisivi per il giudizio", dovendo intendersi per tali precisi accadimenti o precise circostanze in senso storico - naturalistico, non assimilabili in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure così irritualmente formulate (Cass., sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, Rv. 632989 —01; Cass., sez. 5, 13/12/2017, n. 29883, Rv. 646294 - 01). Quanto al profilo della censura che sembra prospettare un error in procedendo per "contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione", esso resta assorbito da quanto disposto, esaminando il primo motivo, in relazione alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.

4. L'esito del giudizio sul ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale la M. s.p.a., per l'ipotesi di accoglimento della avversa tesi, ha ribadito l'erroneità del calcolo operato dall'Agenzia delle entrate nella determinazione del reddito presunto ai sensi della 1. n. 724/1994, contenuto nelle Tabelle allegate ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati.

5. In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale. La novità delle questioni trattate e le divergenti soluzioni dei giudizi di merito rendono equo compensare interamente tra le parti le spese. 6. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Infatti, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. citato, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., S.U., 8 maggio 2014, n. 9938, Rv. 630628 - 01; conf. Cass., sez. 6 - L, 29/1/2016, n. 1778, Rv. 638714 - 01; Cass., sez. 6-5, 11/6/2018, n. 15182, non massimata sul punto).

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; - compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, dalla 5° sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2018.

 

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