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L’Agenzia non concede il termine di 60 giorni al contribuente per presentare osservazioni. L’avviso è nullo. Rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale doveva rispettare l’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la giurisprudenza della Corte è però ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l'imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento (cfr., ex multis Cass. nn. 16707/2015; 16602/2015; 14803/2015; 7315/2014; 2592/2014; 2279/2014; 2281/2014; 1869/2014), giacché è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; in caso contrario, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell'urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso, fermo restando, hanno ribadito le Sezioni Unite, che spetta all'ufficio l'onere di provare in giudizio la sussistenza della situazione urgente”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 1798 del 23 gennaio 2019

RILEVATO CHE

l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello di B. avverso la sentenza n. 38/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con cui erano state applicate maggiori imposte IRPEF ed addizionali regionali (anno 2003) per maggiori ricavi non dichiarati e costi indeducibili; l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000»; con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000, degli artt. 3, 21 septies e 21 octies, legge 241/1990, dell'art. 42, DPR 600/1973, e dell'art. 56, DPR 633/1972>>; la contribuente è rimasta intimata

CONSIDERATO CHE

1.1. i due motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto strettamente connessi, sono infondati;

1.2. la CTR, nell'accogliere l'appello della parte contribuente, ha fatto leva sull'inosservanza, da parte dell'Agenzia, del termine dilatorio di sessanta giorni che deve intercorrere, a norma del comma 7 dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di constatazione e l'emanazione dell'avviso di accertamento, nonché sulla mancata motivazione dei motivi d'urgenza che avessero potuto legittimare l'operato dell'ufficio;

1.3. orbene, in primo luogo va rilevato che, in tema di avviso di accertamento, l'esonero dall'osservanza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, opera in presenza del requisito dell'urgenza dell'emissione dell'atto, anche se in questo non sia enunciato il fatto determinativo dell'urgenza, poiché, a norma dell'art. 7 della legge citata, l'obbligo di motivazione si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali (cfr. Cass. n. 11944/2012); 1.3. è, dunque, ius receptum che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporti l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni dì urgenza (cfr. Cass., S.U., n. 18184/2013);

1.4. la giurisprudenza della Corte è però ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l'imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento (cfr., ex multis Cass. nn. 16707/2015; 16602/2015; 14803/2015; 7315/2014; 2592/2014; 2279/2014; 2281/2014; 1869/2014), giacché è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; in caso contrario, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell'urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso, fermo restando, hanno ribadito le Sezioni Unite, che spetta all'ufficio l'onere di provare in giudizio la sussistenza della situazione urgente;

1.5. qualora l'amministrazione deduca, come nel caso in esame, quale circostanza di «particolare e motivata urgenza», il fatto di non aver potuto rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni allegando l'imminente scadenza del termini previsti per l'azione di accertamento, l'oggetto della prova va allora individuato nell'oggettiva impossibilità di adempimento dell'obbligo, traducendosi nella deduzione che l'imminente scadenza del termine di decadenza, che non ha consentito di adempiere l'obbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte all'ufficio non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza (cfr. in termini Cass. n. 11993/2015);

1.6. nella specie, la circostanza, addotta dall'Ufficio nell'avviso di accertamento - riportato nella sentenza impugnata - a giustificazione dell'inosservanza del termine dilatorio, ossia la sussistenza di motivi di urgenza legati all'approssimarsi dei termini di decadenza dell'azione accertatrice, in luogo di sostanziare una ragione di urgenza, contribuisce ad escludere l'urgenza, mancando la prova che la circostanza in questione non sia stata determinata da fatto imputabile alla stessa P.A., e non essendo, quindi, logicamente ipotizzabile una diversa interpretazione della norma tale da legittimare, in astratto, condotte elusive del termine dilatorio, volte a precostituire la ragione di urgenza mediante l'ingiustificato differimento dell'inizio o della chiusura delle operazioni di verifica fiscale;

1.7. in definitiva, rispetto al termine ordinario di accertamento, ed alla mera imminente scadenza di esso, non è ravvisabile, di per sé ed in mancanza di specificazione di particolari circostanze, alcuna situazione di urgenza tutelabile;

2, sulla base dei principi sin qui illustrati consegue il rigetto del ricorso;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in data 10.7.2018.

 

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