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Estratto: “I giudici di merito, a fronte della prospettazione dei fatti descritti dalla società contribuente per dimostrare che la stessa aveva esercitato attività economica e della contrapposta ricostruzione offerta dall'Ufficio finanziario, finalizzata a dimostrare che la società non era operativa, non hanno proceduto ad una adeguata valutazione delle circostanze di fatto addotte dalla ricorrente, pur trattandosi di elementi decisivi per accertare lo svolgimento in concreto, da parte della ricorrente, di una vera e propria attività d'impresa e l'esistenza di condizioni oggettive suscettibili di impedire il raggiungimento dei ricavi minimi richiesti per superare il test di operatività, ma ha recepito acriticamente le circostanze evidenziate dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla condotta distrattiva dei soci contestata dall'Ufficio”.

Estratto: “tale doglianza risulta infondata alla luce della complessiva motivazione della decisione impugnata, la quale, pur partendo dalla generale valutazione dell'assenza di intento evasivo e/o elusivo, ha poi dato correttamente rilievo a circostanze oggettive, quali la fase di start up in cui si trovava la società e le "difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento, che resero necessaria una proroga a/ permesso di costruire”.