Estratto: “L'articolazione dell'organizzazione, il numero di soggetti coinvolti e la molteplicità delle attività erogate identificano, ad avviso di Questa Commissione, una realtà complessa che non può essere inquadrata - come preteso - in termini riduttivi di "utilizzo e sfruttamento di beni immateriali" da intendersi quali marchi e know - how connesso ai sistemi di pagamento. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle reti di comunicazioni che veicolano nei corrispondenti circuiti le richieste e le autorizzazioni di spesa, alle operazioni di contabilizzazione e pareggio dei conti, alla gestione dei POS presso gli esercenti: attività, queste, che si avvalgono di strumenti non certo qualificabili come beni immateriali e che esigono servizi peculiari altamente specializzati”.
Estratto: “quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa» (art.157, paragrafo 2). Occorre dunque che ricorrano tre condizioni cumulative: - in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; - in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare e, - in terzo luogo, che l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare”.
Estratto: “Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, sempre in tema di dividendi, con cui si è affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta”.
Estratto: “Nella specie, la motivazione adottata dalla CTR non può dirsi né inesistente, né apparente, né contraddittoria, avendo la sentenza dato ampiamente conto, attraverso l'esame dei contratti intercorsi tra licenziante e licenziatario, delle ragioni per le quali ha ritenuto di dovere considerare non integrate le condizioni previste dalla normativa unionale, escludendo, pertanto, le royaltíes nel valore doganale ai fini del pagamento dei relativi diritti. 7.3. Una nuova valutazione da parte della S.C., peraltro fondata sugli stessi elementi di fatto già presi in considerazione dal giudice di appello, si tradurrebbe in un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità”.