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Processo tributario ed opzioni alternative - come le descrive l'Agenzia delle Entrate

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Si riporta un estratto del sito dell’Agenzia delle Entrate dove, dalla prospettiva erariale, si descrivono dinamiche ed istituti propri della fase di verifica ed accertamento, nonché del contenzioso tributario.

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Contenzioso e strumenti deflativi - Che cos'è

Il contribuente che riceve un accertamento fiscale dispone di tutta una serie di strumenti, normativamente previsti, per evitare di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi.

Questi strumenti mirano ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato, i diritti del contribuente e l’effettiva capacità contributiva, dall’altro.

Si tratta in particolare di:

  • Autotutela
  • Acquiescenza
  • Accertamento con adesione
  • Reclamo/Mediazione
  • Ricorso tributario
  • Conciliazione giudiziale

Autotutela

Se l’Agenzia prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”.

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

  • l’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:

  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • il giudizio è ancora pendente;
  • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

Acquiescenza

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

  • rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Come fare i versamenti.

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.

E' un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Chi è ammesso? - Tutti i contribuenti:

  • persone fisiche
  • società di persone
  • associazioni professionali
  • società di capitali
  • enti
  • sostituti d’imposta.

Quando si propone?

  • Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.
  • Dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).

I vantaggi dell'adesione

L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

Il procedimento.

Iniziativa d’ufficio

L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.

Richiesta del contribuente

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Perfezionamento dell’adesione

Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Versamento delle somme dovute

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).

Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

Reclamo/Mediazione

L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e dall’art. 10 del decreto legge n. 50 del 2017.

Le controversie oggetto di reclamo/mediazione

Attenzione:la mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore 50.000 (articolo 10 del decreto legge n. 50 del 2017) per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992: in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Fino al 31 dicembre 2015, la mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. A decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • cartelle di pagamento per vizi propri
  • fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a cinquantamila euro
  • di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale)
  • riguardanti atti non impugnabili
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione, disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del Dlgs n. 546 del 1992.

Come e quando

Il ricorso, che può contenere anche un'istanza con la quale si propone la rideterminazione delle somme dovute, va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate competenti oppure all'Ufficio provinciale - Territorio (si ricorda che dal 1° gennaio 2016, gli Uffici provinciali - Territorio sono confluiti nelle Direzioni Provinciali ad eccezione degli Uffici di Roma, Milano, Torino e Napoli che continuano ad operare in via autonoma) che ha emanato l'atto, con le modalità e nel termine previsti in generale per il ricorso. Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto. Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell'eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. A tale termine di novanta giorni si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell'Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

L'ufficio, all'esito dell'istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione. E' possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

Ricorso alla Commissione tributaria

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo o dell'ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente. La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso, con le stesse modalità previste per il ricorso relativo a controversie non rientranti nell'ambito della mediazione tributaria.

In caso di deposito del ricorso prima del decorso dei 90 giorni, l'Agenzia delle entrate può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo in caso si soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

Infine, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi e la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del suddetto termine di 90 giorni, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Normativa e prassi di riferimento

Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore.

Ricorso tributario

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento) può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.

Va ricordato che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (non superiore a 50.000 per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018), il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere anche una proposta di mediazione, ossia di rideterminazione degli importi dovuti.

I gradi di giudizio

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

  • in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
  • in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione. Inoltre, sull'accordo delle parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1º aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti. Le sezioni della Commissione tributaria centrale hanno sede presso ciascuna Commissione tributaria regionale e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio
  • le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante. L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel". I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione (codice fiscale, password e codice Pin), che consentono l'abilitazione al servizio telematico Fisconline.

L'avvio del processo tributario

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 agosto dal 2015. Per le domande di rimborso alle quali l'Amministrazione non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, mediante:

  • consegna diretta
  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Per le controversie rientranti nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso all'ente impositore.

All'atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del D.lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.

Con la Legge n. 148 del 14/9/2011 è stato introdotto l'obbligo di indicare nel ricorso la Pec (Posta elettronica certificata) del ricorrente.

Per effetto delle disposizioni del Dl n. 98 del 2011, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio, si applica il contributo unificato in sostituzione dell'imposta di bollo.

Sospensione dell'atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (per esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

A seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 156 del 2015, la sospensione dell'atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo (in appello, con istanza formulata alla CTR; in pendenza del ricorso per cassazione, con istanza formulata alla CTR che ha emesso la sentenza impugnata; in pendenza del giudizio di revocazione, alla CT presso cui pende tale giudizio).

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

Sospensione della sentenza

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015, è possibile richiedere anche la sospensione della sentenza di primo grado oppure della sentenza di appello.

In particolare, l'appellante può chiedere alla CTR di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

Inoltre, la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività, per evitare che si verifichi un danno grave e irreparabile.

Assistenza tecnica

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 3.000 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.

Anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile) e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

Esito del ricorso e applicazione della sentenza

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti). Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l'originale (o copia autentica) della sentenza notificata. Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel prospetto seguente.

Il ricorso in appello

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo. Dal 4 luglio 2009, tale termine, che prima era di un anno, è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza (deposito). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali.

Il nuovo termine di sei mesi si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009 (facendo riferimento alla data di notifica all'Ufficio del ricorso alla Commissione tributaria provinciale).

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti di accordarsi per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale proponendo direttamente ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile (c.d. ricorso per saltum).

Il decreto legislativo "semplificazioni fiscali" (175/2014) ha soppresso l'obbligo prima esistente in base al quale l'appellante doveva – a pena di inammissibilità - depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Ctp che aveva pronunciato la sentenza impugnata, nei casi in cui il ricorso non veniva notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. 

Il ricorso in cassazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per i seguenti motivi:

  • motivi attinenti alla giurisdizione
  • violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
  • violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
  • nullità della sentenza o del procedimento
  • omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre, come precisato al precedente paragrafo, il nuovo comma 2-bis dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti di accordarsi per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale proponendo direttamente ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile (c.d. ricorso per saltum).

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Processo tributario telematico (PTT)

Nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n.184, è stato pubblicato il Decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l'avvio del processo tributario telematico.

Il decreto costituisce la prima attuazione dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", pubblicato a sua volta nella G.U. 14 febbraio 2014, n. 37.

Le parti, previa notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso all'ente impositore competente, si possono costituire in giudizio con modalità telematiche relativamente ai ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria; l'avvio operativo presso detti Organi giurisdizionali è finalizzato a testare le funzionalità realizzate nell'ambito del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T), per poi procedere alla graduale estensione su tutto il territorio nazionale.

L'accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali, professionisti e cittadini), e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale valida. La costituzione telematica consente alle parti processuali di:

  • effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
  • accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Le nuove modalità procedurali, alternative rispetto a quelle tradizionali cartacee - non è infatti un obbligo - rendono più celeri e semplici gli adempimenti processuali, incrementeranno l'efficienza della giustizia tributaria e contribuiranno alla riduzione della spesa pubblica.

Le parti possono depositare telematicamente i loro atti processuali presso le Commissioni tributarie (cfr. ulteriori decreti 30 giugno e 15 dicembre 2016 concernenti la predetta graduale estensione su tutto il territorio nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163) attraverso l'utilizzo del S.I.Gi.T., cui si potrà accedere dal Portale della Giustizia tributaria.

Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.

Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.

Può essere proposta:

  • dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione
  • dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

Come si svolge il procedimento

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.

La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:

  • il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia
  • il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia, eventualmente rinviando alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.

Se si raggiunge l’accordo, la conciliazione si perfeziona con la redazione di un verbale, in udienza, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento.

La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, fino all'udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Commissione l'accordo, sottoscritto personalmente p dai difensori, con il quale si perfeziona la conciliazione. A seguito di tale accordo il giudizio si estingue.

I vantaggi della conciliazione

La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.

Come versare le somme dovute

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:

  • con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva;
  • con modello F23 per le altre imposte indirette.

Nei modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.

Per le imposte dirette, l’Irap, le imposte sostitutive e l’Iva è consentito effettuare, mediante il modello F24, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta spettanti dal contribuente.

Non è possibile compensare, invece, le imposte dovute per effetto della conciliazione giudiziale che si versano con il modello F23.

Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

Il pagamento va fatto in unica soluzione o in forma rateale.

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Per ogni verifica in ordine, alla vigenza al momento della lettura, delle normative e modalità di cui sopra, consultare le norme di legge aggiornate. 

 

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