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Negoziare con l'Agenzia delle Entrate: come si svolge il procedimento di accertamento con adesione

Estratto: “La sospensione del termine per l'impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e non dall'istanza di accertamento con adesione, prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997”.

Si riporta un estratto del sito dell’Agenzia delle Entrate dove, dalla prospettiva erariale, si descrivono dinamiche ed istituti propri della fase di verifica ed accertamento, nonché del contenzioso tributario.

Per quanto riguarda i procedimenti di verifica fiscale ed i contenziosi tributari le capacità negoziatorie sono particolarmente utili nell’ambito delle verifiche, nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e nell’ambito della conciliazione (sia durante il processo di primo grado che in appello).

Nel presente articolo vedremo alcuni punti, enfatizzati dall’Autore del libro “Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazione” (in inglese: "Never Split the difference - Negotiating as if your life depended on it"), che possono essere utili anche agli avvocati per negoziare in maniera ancora più efficiente, con il fine ultimo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

In questo breve schema di sintesi si analizzano alcune tra le principali opzioni a disposizione dei contribuenti che ricevano la notifica di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, nonché 3 degli errori più comuni commessi dai contribuenti a seguito della ricezione di atti (avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, inviti a comparire, questionari) dell'Agenzia delle Entrate.