Estratto: “Nell'inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell'omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa”.
Estratto: “Va infine rilevato che, ai fini della valutazione che ne occupa, è del tutto irrilevante la qualificazione di indispensabilità dell'acquisizione probatoria, posto che, con l'abrogazione dell'art. 7 citato, il requisito dell'indispensabilità non può più essere utilmente invocato per supplire all'inerzia della parte nell'adempimento dell'onere probatorio su di sé incombente”.