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Allevatori e Fisco: quando l’impresa agricola non può dirsi attività commerciale

L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver intravisto (ma ad oggi la mia è solo un’ipotesi) un modo “facile” e “redditizio” per contestare agli youtuber “presunte” evasioni di imposta (e specialmente omesso versamento IVA, che sopra alcune soglie comporta anche riflessi penali), e così aumentare in maniera significativa gli incassi derivanti dagli accertamenti fiscali.

Estratto: “Va infine rilevato che, ai fini della valutazione che ne occupa, è del tutto irrilevante la qualificazione di indispensabilità dell'acquisizione probatoria, posto che, con l'abrogazione dell'art. 7 citato, il requisito dell'indispensabilità non può più essere utilmente invocato per supplire all'inerzia della parte nell'adempimento dell'onere probatorio su di sé incombente”.

Estratto: “l'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la «precisione» va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la «gravità» va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la «concordanza» richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. n. 2482 del 29/01/2019), risulta evidente che, nella specie, il ragionamento presuntivo operato dalla Commissione regionale, la quale si è limitata a desumere minori ricavi rispetto a quelli contestati dall'Ufficio sulla base di una stima forfettaria del ricarico esclusivamente fondata su una valutazione equitativa, risulta viziato”.

Estratto: “L'illegittimità o la mancanza del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite in seguito a un accesso domiciliare, anche nel caso in cui il contribuente abbia consegnato spontaneamente la documentazione”.

Estratto: “l'inutilizzabilità in questione discende dal valore stesso dell'inviolabilità del domicilio solennemente consacrato nell'art. 14 Cost. (cfr. sentt. nn. 15230 del 2001, 1344 del 2002 e 19689 del 2004)'-Cass.n.20028/2010). D'altra parte, i superiori principi non possono essere derogati per effetto della consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente, ove si consideri che secondo questa Corte essa non può ...rendere legittimo un accesso operato al di fuori delle previsioni legislative e, comunque, perché l'eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente alle accesso, legittimo od illegittimo che sia, è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo richiesto e/o preso in considerazione da nessuna norma di legge - cfr.Cass.n.19689/2004; Cass.n.19690/2004 e, da ultimo, Cass. n .14701/2018-”.