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Estratto: “l'eventuale maggior valore dei beni esportati doveva costituire oggetto di un puntuale accertamento non ad opera del giudice ma da parte dall'Ufficio, venendo in rilievo una verifica concernente il presupposto della pretesa impositiva”.

Estratto: “la commissione tributaria regionale non ha inteso applicare erroneamente la suddetta norma, bensì ha ritenuto - con un accertamento in fatto, qui non sindacabile - che le merci importate dalla P. rispettassero esattamente la classificazione dichiarata in dogana (quali «oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di materie tessili»), proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV emessa su sua richiesta dall'autorità doganale ai sensi dell'art. 12 del Codice”.