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Estratto: “prodotto nel corso del giudizio di primo grado le copie fotostatiche di tali certificati, nonché la copia della raccomandata inviata dallo spedizioniere con cui si richiedeva la restituzione della documentazione afferente ai fatti di causa, oltre alla risposta dello spedizioniere con cui dichiarava di aver depositato gli originali dei certificati presso la dogana. La pronuncia, tuttavia, non affronta in alcun modo tali questioni, facendo riferimento - anche nella parte in fatto - a una vicenda estranea al giudizio”.

Estratto: “In tema di misure preferenziali, posto che, in linea di principio, occorre che, perché possa essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione, il certificato di origine sia stato rilasciato appena effettuata l'esportazione effettiva delle merci, è possibile l'emissione di certificato sostitutivo ex post allorquando quello sostituito sia stato rifiutato dall'autorità doganale dello Stato d'importazione per l'apposizione di un timbro diverso da quello comunicato dallo Stato d'esportazione, rientrante nel novero delle ragioni tecniche, che consentono la deroga alla regola generale”.