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Massima: “Il contratto di affitto d'azienda privo della forma scritta è ontologicamente esistente e pienamente valido ai fini fiscali, perché l'art. 2556 c.c. prevede la forma scritta ad probationem, con effetti limitati, dunque, al processo ed alle sole parti contraenti”.

Estratto: “Vista la documentazione e le prove prodotte dalla parte privata, in considerazione che tutti gli acquisti risultavano effettuati a costi in linea con quelli praticati da tutti gli altri fornitori, risulta impossibile o comunque molto difficile valutare che la XXX Srl potesse essere a conoscenza della frode messa in atto dalla società S., fornitrice della contribuente, poiché non risultano forniti da parte dell'Ufficio validi elementi probatori contrari, dato che tutte le operazioni commerciali realizzate risultavano commercialmente corrette e S. Srl aveva sempre effettuato versamenti IVA a fronte della merce acquistata e rivenduta a prezzi in linea con quelli di mercato. Nel dubbio, dobbiamo necessariamente presumere che parte privata abbia svolto, in quel tempo, le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente”.

Massima: “Il decreto di omologa ha una funzione meramente nominalistica e, per l'effetto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa; il momento di applicazione della tassazione relativa all'imposta di registro non è da ricondursi alla data di omologa del concordato, bensì al successivo trasferimento dei beni, fino a quel momento gestiti dalla società concordataria in regime di affitto d'azienda”.

Massima: “In tema di lease-back è legittima l'operazione, realizzata tra società dello stesso gruppo, con la quale un immobile viene acquistato e ceduto lo stesso giorno per un prezzo notevolmente superiore, risultando giustificata la differenza dalla previsione di una garanzia di redditività minima, ad una società di leasing che contestualmente lo concede in locazione finanziaria ad altra società che assume la qualità di utilizzatrice del bene e acquirente in senso sostanziale. Operazione da non ritenersi fittizia, come invece preteso dall'A.F., atteso anche il verificato pagamento delle imposte sulla plusvalenza e dell'iva dovuta”.

MassimaL'avviso di liquidazione per imposta di registro, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di sufficienza della motivazione”.

Massima: “Qualora lo studio per il marketing della società sia stato effettivamente eseguito e la fattura risulti emessa, l'Amministrazione finanziaria non può contestare l'inesistenza dell'operazione, a nulla rilevando che il professionista che ha sottoscritto l'incarico abbia poi disconosciuto la firma sulla relazione tecnica”.

Estratto: “Nel caso di specie non vi è prova che l'appellata abbia conseguito alcun tipo di vantaggio personale dalle operazioni effettuate, pur se a monte poste al fine di eludere l'IVA, non avendo dunque avuto alcun ruolo nella frode. Come ritenuto dal giudice di primo grado essa ha infatti acquistato la merce da XXX e XXX secondo i correnti prezzi di mercato, circostanza documentata dalla XXX s.r.l. allegando sia fatture per materiali similari riferite all'anno precedente sia prezziario di operatore leader del settore plastico”;

VERIFICA PARTITA IVA VIES. È possibile verificare la validità di una partita IVA di operatori economici localizzati all’interno dell’Unione Europea attraverso l’archivio VIES, a cui si può accedere dal sito della Commissione Europea al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

Quali sono le contestazioni fiscali che l’Agenzia delle Entrate potrebbe avanzare nei confronti di chi opera all’interno della nuova economia digitale?