Massima: “In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sia le disposizioni istitutive contenute nella legge finanziaria n. 296/2006 sia il D.M. attuativo del 19 febbraio 2007, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione che, peraltro, possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione (ex art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale). L'agevolazione fiscale è da riconoscere in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale; peraltro, sotto il profilo ermeneutico, la continua reiterazione delle proroghe per la detraibilità degli interventi ne ha trasformato la disciplina da transitoria ed eccezionale a vero e proprio strumento di politica economica tesa a favorire la creazione di un'edilizia sostenibile e rispettosa dell'ambiente”.
Estratto: “va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene”.
Massima: “In tema di lease-back è legittima l'operazione, realizzata tra società dello stesso gruppo, con la quale un immobile viene acquistato e ceduto lo stesso giorno per un prezzo notevolmente superiore, risultando giustificata la differenza dalla previsione di una garanzia di redditività minima, ad una società di leasing che contestualmente lo concede in locazione finanziaria ad altra società che assume la qualità di utilizzatrice del bene e acquirente in senso sostanziale. Operazione da non ritenersi fittizia, come invece preteso dall'A.F., atteso anche il verificato pagamento delle imposte sulla plusvalenza e dell'iva dovuta”.