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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 21
Sentenza del 16/04/2019 n. 1782 –
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, l'Ufficio propone appello avverso la sentenza n. 2885/14/2018, depositata in data 22.6.2018 a cura della CTP di Milano che ha accolto il ricorso avverso l'avviso bonario notificato in data 30.11.2017, a mezzo della quale l'Ufficio trasmetteva gli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/73, eseguito sulla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013.
Nello specifico, l'Ufficio ha recuperato la detrazione d'imposta credito d'imposta del 55% usufruita dalla società esercente l'attività di locazione immobiliare su beni propri o in leasing per gli interventi di risparmio energetico effettuati su immobili destinati a locazione abitativa. In sostanza, l'Ufficio ha disconosciuto il beneficio fiscale in quanto gli immobili oggetto dell'intervento sono da considerare beni merce e non beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.
Assume l'appellante Ufficio che il giudice di prime cure sia incorso in difetto di motivazione, con riferimento:
- all'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'avviso bonario in violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992;
- alla falsa applicazione dell'art. 1 commi 344 e 349 legge n.296/2006 e del d.m. 19 febbraio 2007, in relazione alla detraibilità delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico su beni immobili diversi da quelli strumentali, destinati a cessione onerosa a terzi;
- alla natura eccezionale delle norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali e dunque alla stretta interpretazione delle medesime (violazione delle norme che disciplinano l'interpretazione della legge);
- all'omessa pronuncia in ordine alla circostanza che la detrazione spetta per gli importi rimasti a carico del contribuente, fatto che non si è verificato nella fattispecie dato che l'impresa dì regola trasferisce il costo dell'intervento di riqualificazione energetica sul canone di locazione e dunque sul conduttore dell'immobile;
L'appellante Ufficio conclude per l'accoglimento dei motivi di appello, la riforma dell'impugnata pronuncia e la condanna di controparte alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituisce, la società contribuente con comparsa posta a radicale confutazione dei motivi di gravame, avuto riguardo sia alla correttezza delle motivazioni dell'impugnata pronuncia sia in tema di ammissibilità del ricorso sia alla fondatezza nel merito delle ragioni private addotte, dato che l'intervento di riqualificazione energetica è stato effettivo ed i costi sostenuti dalla società per manutenzione straordinaria sono rimasti a suo esclusivo carico, con ciò dimostrando dì aver ottemperato a tutte le condizioni poste dalla legge per fruire della detrazione d'imposta.
La parte resistente allega una serie di pronunce favorevoli emesse dalle Commissioni tributarie di primo e secondo grado sulla medesima questione.
In conclusione, la contribuente chiede il rigetto dell'appello con ristoro delle spese di giudizio.
All'udienza dì trattazione, le parti sì sono riportate ai propri scritti difensivi ribadendo le rispettive conclusioni. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle norme disciplinanti la concreta fattispecie dedotta all'esame della Commissione tributaria, redigendo una motivazione scevra da imprecisioni e vizi logici.
Preliminarmente, il Collegio esamina la questione relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'avviso bonario, formulata dall'Ufficio.
L'eccezione è infondata. La giurisprudenza della Cassazione ha statuito che il novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è esaustivo, purché con l'atto impugnato avverso il quale insorge il contribuente, l'amministrazione faccia valere una pretesa impositiva che contenga i requisiti necessari a incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto verificato (cfr. su tutte Cass. sentenza n. 7344/2012 Cass. ordinanza n. 15957/2015; Cass. ordinanza n.3315 del 19 febbraio 2016). L'avviso bonario ex art. 36 ter d.p.r. 600/73 sottoposto al vaglio del giudice tributario è immediatamente lesivo in quanto è definito in tutti i suoi elementi, compresa la motivazione circa la quota di maggiore imposta a rettifica della dichiarazione fiscale per l'anno 2014 (redditi 2013).
Nel merito, il Collegio osserva che le tesi dell'Ufficio sono in assoluto infondate, avuto riguardo ad una piana lettura delle norme disciplinanti la fattispecie. In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica sia le disposizioni istitutive contenute nella legge finanziaria n. 296/2006, sia il d.m. attuativo del 19 febbraio 2007, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione, che peraltro possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale. L'agevolazione fiscale è riconosciuta in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale. Peraltro, sotto il profilo ermeneutico, la continua reiterazione delle proroghe per la detraibilità degli interventi ne ha trasformato la disciplina da transitoria ed eccezionale a vero e proprio strumento di politica economica tesa a favorire la creazione di un'edilizia sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Le agevolazioni in materia sono considerare quindi quale strumento di piena attuazione delle politiche ambientali e protettive della salute umana, mediante utilizzazione della leva fiscale.
Comunque, a prescindere dal metodo di interpretazione da utilizzare nella fattispecie, soccorre a dirimere ogni dubbio il tenore testuale della disciplina esaminata.
La detrazione spetta a qualunque soggetto giuridico, anche ai titolari di redditi d'impresa, essendo necessario e sufficiente che chi esegue l'intervento e sostiene la spesa sia il titolare di un diritto reale, ovvero di un diritto di godimento sull'immobile oggetto della riqualificazione, a prescindere sia dalla categoria catastale che dall'imputazione soggettiva del beneficiario della detrazione.
Nel caso di specie, la società contribuente ha dato incontestata dimostrazione di aver svolto gli interventi di riqualificazione energetica, di averne sostenuto il carico dei costi e di non averli neanche dedotti dal reddito d'impresa in applicazione del metodo patrimoniale ai sensi dell'art. 90 TUIR.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, ferma la compensazione di quelle del primo, le spese del grado di appello seguono soccombenza, sono poste a carico dell'Ufficio e liquidate come da dispositivo.
PQM
la Commissione tributaria regionale di Milano, definitivamente pronunciando, respinge l'appello dell'Ufficio, che condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.700,00 oltre oneri accessori.
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