Chi emette fatture false è duramente sanzionato dal nostro ordinamento giuridico. Ed infatti, l’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti, al di là del loro importo. La pena potrebbe addirittura essere aumentata dal Decreto Fiscale sino ad 8 anni di carcere.
Estratto: “sicché l'inerenza non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo, salvo dimostrazione da parte dell'amministrazione finanziaria della macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574 e Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904, in tema di IVA; Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30030, in tema di imposte dirette, nonché Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27786); iii) la presunzione di veridicità di quanto rappresentato dalle fatture vale qualora le stesse siano redatte in conformità ai requisiti di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Massima: “Qualora lo studio per il marketing della società sia stato effettivamente eseguito e la fattura risulti emessa, l'Amministrazione finanziaria non può contestare l'inesistenza dell'operazione, a nulla rilevando che il professionista che ha sottoscritto l'incarico abbia poi disconosciuto la firma sulla relazione tecnica”.
Estratto: “La CTR ha correttamente interpretato l'art. 6, comma 3, del d.p.r. n.633 del 1972 al fine di stabilire il momento in cui una data operazione di prestazione di servizi si deve considerare "effettuata" ai fini dell'imponibilità del tributo. Ai sensi della norma ora citata, infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ...", sicché solo da tale momento insorge l'obbligo di fatturazione e si realizza il presupposto impositivo. Lo stesso comma 3 dell'art. 6 del d.P.R. n.633 del 1972, tuttavia, contiene una deroga, introdotta ad integrazione del testo originario, dall'art. 16 bis d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, conv. in I. 22 marzo 1995 n. 85 ed entrato in vigore il 24 febbraio 1995, poi sostituito dall'art. 4 d.l. 2 ottobre 1995 n. 415, conv. con modificazioni in I. 29 novembre 1995 n. 507. Tale deroga recita testualmente «Quelle [le prestazioni di servizi] indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese». 3.2 La ricorrente sostiene che la suddetta deroga debba essere interpretata nel senso che tutte le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo. Una tale interpretazione è manifestamente infondata in quanto porterebbe a trasformare l'eccezione in regola generale con una sostanziale abrogazione del principio secondo cui le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Risulta palese, invece, che il rimando effettuato dal legislatore al primo periodo del comma 3 dell'articolo .3 del d.P.R. n.633 del 1972 serve ad identificare e delimitare l'ambito di operatività dell'eccezione, che riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Solo in relazioni a tali casi le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento in cui sono rese o, se periodiche, nel mese successivo.”