Estratto: “La sentenza impugnata, dopo avere dato atto, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo di non avere percepito i canoni di locazione a causa della morosità dell'inquilino, ha confermato l'atto impositivo senza avere previamente accertato in quale data è intervenuto il provvedimento di risoluzione del contratto o di convalida di sfratto e se il parziale annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento operato dall'Ufficio abbia rideterminato la pretesa fiscale tenendo conto dei soli canoni di locazione maturati sino alla convalida di sfratto”.
Massima: “In tema di lease-back è legittima l'operazione, realizzata tra società dello stesso gruppo, con la quale un immobile viene acquistato e ceduto lo stesso giorno per un prezzo notevolmente superiore, risultando giustificata la differenza dalla previsione di una garanzia di redditività minima, ad una società di leasing che contestualmente lo concede in locazione finanziaria ad altra società che assume la qualità di utilizzatrice del bene e acquirente in senso sostanziale. Operazione da non ritenersi fittizia, come invece preteso dall'A.F., atteso anche il verificato pagamento delle imposte sulla plusvalenza e dell'iva dovuta”.