Estratto: “(...) la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anzichè in piego, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2”.
Massima: “L'avviso di liquidazione per imposta di registro, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di sufficienza della motivazione”.